di Maurizio Delli Santi * – Mentre a Évian Volodymyr Zelensky è apparso finalmente rassicurato dagli impegni assunti dai leader del G7, e da un Donald Trump ora allineato alla posizione comune dell’Occidente, a sostegno dell’integrità territoriale dell’Ucraina, del rafforzamento dell’assistenza militare ed economica a Kiev e dell’intensificazione della pressione politica ed economica sulla Federazione Russa, contestualmente la Corte penale internazionale dell’Aja ha offerto un’ulteriore e significativa sponda al processo di pace.Una recente decisione della Corte penale internazionale segna un passaggio rilevante nel rapporto, spesso presentato come conflittuale, tra giustizia penale internazionale e processi di pace. Si tratta della decisione n. ICC-01/22 del 9 giugno 2026, recante “Risposta alle osservazioni di uno Stato Parte ai sensi dell’articolo 97 dello Statuto di Roma”, adottata dalla Camera preliminare II, composta dal presidente Rosario Aitala e dai giudici Sergio Gerardo Ugalde Godínez e Haykel Ben Mahfoudh.La decisione è stata promossa da uno Stato parte che non viene indicato per ragioni di riservatezza, ma si ritiene possa trattarsi della Svizzera o dell’Austria, Paesi che più volte si sono fatti avanti per promuovere colloqui di pace a Ginevra o a Vienna.La Corte, nel quadro dello Statuto di Roma, ha chiarito che l’obbligo di cooperazione degli Stati non viene meno automaticamente neppure in presenza di iniziative politiche o negoziali che coinvolgano soggetti destinatari di mandati di arresto. Tuttavia, ha anche riconosciuto che possono emergere situazioni eccezionali nelle quali si può procedere alla sospensione di un mandato di arresto qualora il destinatario partecipi a negoziati di pace «sotto egida ONU».In sostanza, il mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin, emesso nel 2023 per la deportazione e il trasferimento illegale di minori dai territori occupati dell’Ucraina, resta pienamente valido, ma può essere sospeso se Putin partecipa a colloqui di pace credibili sotto il profilo della legalità internazionale.La novità non consiste quindi in un’attenuazione del sistema, bensì nella sua chiarificazione: la giustizia internazionale non viene subordinata alla politica, ma neppure isolata rispetto ai processi di pace. Il coordinamento avviene all’interno di regole precise, evitando tanto le deroghe unilaterali quanto l’idea di un automatismo cieco.Il punto centrale della pronuncia è questo: non una deroga generale al sistema della giustizia internazionale, ma la sua gestione all’interno delle sue stesse regole. In particolare, la Corte ha valorizzato gli strumenti già presenti nello Statuto di Roma, a partire dall’articolo 97, che consente di affrontare i cosiddetti «problemi di esecuzione» quando sorgono tensioni tra obblighi internazionali, e dall’articolo 16, che attribuisce al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il potere di sospendere temporaneamente indagini o procedimenti.In questa cornice, la partecipazione a negoziati di pace non cancella né attenua il mandato di arresto, ma può essere valutata esclusivamente all’interno di un quadro istituzionale rigoroso, nel quale la Corte mantiene l’ultima parola sulla compatibilità tra esigenze di giustizia e percorsi diplomatici. Non si apre dunque uno spazio di discrezionalità politica degli Stati, ma un ambito di valutazione giuridica controllata e condotta caso per caso.La logica della decisione è chiara: evitare che l’applicazione meccanica degli obblighi di cooperazione produca effetti potenzialmente incompatibili con altre finalità dell’ordinamento internazionale, senza per questo incrinare il principio cardine dello Statuto di Roma, ossia la responsabilità penale individuale anche dei vertici dello Stato.Lo Statuto esclude la rilevanza di qualsiasi immunità funzionale o personale, anche per i capi di Stato e di governo, dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 27. La decisione del 9 giugno conferma questo impianto, ribadito con un passaggio chiave: «Dal momento della firma e dell’entrata in vigore dello Statuto, la Corte agisce nell’interesse della comunità internazionale a beneficio dell’umanità. A tale riguardo, si osserva che lo Statuto attribuisce alla Corte la giurisdizione sui crimini internazionali elencati all’articolo 5 dello Statuto, la cui criminalizzazione è ampiamente considerata una norma di ius cogens. Le norme di ius cogens sono caratterizzate dall’articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati come norme accettate e riconosciute dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso e, come tali, vincolano tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che siano o meno Parti della Corte».Il richiamo ai crimini internazionali come norme di ius cogens rafforza dunque l’impostazione originaria dello Statuto di Roma.Su questo impianto, la Corte ha però ritenuto opportuna una riflessione su un «problema di esecuzione», ai sensi dell’articolo 97 dello Statuto, derivante dalla tensione tra le norme dello Statuto, che prevedono l’obbligo di cooperazione degli Stati parte e quindi di dare esecuzione ai provvedimenti di arresto della Corte, e le norme della Carta delle Nazioni Unite, con riferimento alle finalità superiori dell’avvio di processi di pace.Tuttavia, questa tensione non può essere risolta unilateralmente dagli Stati parte, ma richiede un intervento della Corte stessa attraverso un meccanismo di consultazione e valutazione caso per caso. In altre parole, non è lo Stato ospitante a poter decidere autonomamente di non eseguire il mandato, ma è la Corte a dover verificare se e in quale misura la situazione concreta integri un conflitto normativo rilevante ai sensi dell’articolo 97.La logica sottesa è quella di un sistema che distingue nettamente tra tre livelli: la regola generale dell’obbligo di cooperazione, la possibilità eccezionale di sospensione soltanto tramite decisione del Consiglio di Sicurezza ai sensi dell’articolo 16 e, infine, la valutazione giudiziale delle situazioni di conflitto tra obblighi internazionali quando esse si inseriscono in contesti formalizzati di pace sotto egida ONU.La pronuncia della Corte smonta così l’abusata convinzione che la giustizia penale internazionale rappresenti un freno alla diplomazia. Al contrario, essa definisce i confini entro cui la diplomazia può muoversi senza compromettere i principi fondamentali del diritto internazionale costruito dopo Norimberga.Ne deriva uno spazio negoziale più strutturato, nel quale eventuali colloqui di pace, se realmente credibili e inseriti in un quadro ONU, non si pongono in opposizione alla giustizia, ma all’interno di una cornice che ne preserva la legittimità. Non si tratta di scegliere tra pace e diritto, ma di rendere possibile la loro coesistenza senza scorciatoie.Peraltro, si tratta di una sponda ulteriore per l’Europa nel chiamare Putin a partecipare a negoziati di pace credibili, sotto l’egida delle Nazioni Unite, con un cessate il fuoco immediato e senza precondizioni di cessioni territoriali o imposizioni di resa sotto la minaccia delle armi.È questo, in definitiva, il significato più profondo della decisione: non un arretramento della Corte, ma la conferma della sua funzione di garante di un equilibrio difficile, ma necessario, tra istanze di legalità e ricerca della fine dei conflitti.Da questa prospettiva emerge anche un’implicazione più ampia: per l’Europa e per gli Stati parte dello Statuto di Roma, la decisione rafforza la necessità di preservare e attuare pienamente l’architettura della Corte.Per l’Italia, in particolare, resta centrale non solo l’adesione convinta allo Statuto di Roma, ratificato con la legge n. 232 del 1999, ma anche il tema, ancora incompiuto, dell’adeguamento interno attraverso un codice dei crimini internazionali pienamente organico. L’assenza di una sistematizzazione completa del diritto penale internazionale interno indebolisce infatti la capacità di dare piena attuazione agli obblighi di cooperazione.Ne emerge un punto fermo: la giustizia penale internazionale non è un ostacolo alla diplomazia, ma il quadro entro cui la diplomazia può mantenere legittimità e coerenza giuridica. È in questa cornice che l’ordine internazionale liberale, fondato sulla responsabilità individuale, sui limiti al potere sovrano e sulla centralità delle istituzioni multilaterali, trova non un’eccezione, ma una conferma della propria logica costitutiva.* Membro dell’International Law Association.