Non è solo questione di mantenimento economico: un padre può essere condannato anche se sceglie di sparire completamente dalla vita dei figli. A dirlo è stata la Cassazione, che con la sentenza n. 21624 del 2026 ha confermato la condanna di un uomo che per anni aveva mostrato un «disinteresse verso la sfera affettiva dei figli minori».Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’uomo si era «disinteressato completamente di ogni aspetto relativo alla sfera affettiva dei minori» tra il 2018 e il maggio 2020. Per questa condotta era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 570 del Codice penale, relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare.La vicenda e il ricorso del padreIl caso riguarda un uomo che non aveva versato gli assegni per il mantenimento dei figli, e che aveva progressivamente interrotto ogni rapporto con loro. Secondo quanto ricostruito nelle sentenze di merito, il padre aveva smesso di esercitare qualsiasi forma di presenza nella vita dei figli: non partecipava agli incontri programmati presso lo spazio neutro predisposto per favorire la relazione con i minori e non manteneva contatti con loro, arrivando a non telefonare neppure per avere notizie sulle loro condizioni. Una condotta che, per i giudici, integra una violazione degli obblighi di assistenza morale e cura che ogni genitore ha nei confronti dei figli.La Cassazione riduce l’assegno per i figli ai padri separati in difficoltàL’imputato ha però sostenuto davanti alla Cassazione di essere stato giudicato due volte per gli stessi fatti. In precedenza, infatti, era già stato processato per non aver versato l’assegno di mantenimento ai figli minori. Secondo la difesa, la nuova contestazione riguardava sostanzialmente la stessa condotta e quindi avrebbe violato il principio del “ne bis in idem”, che impedisce di essere processati due volte per il medesimo fatto.Perché la Cassazione ha respinto il ricorsoLa Suprema Corte ha condiviso la valutazione della Corte d’Appello di Palermo, secondo cui i due procedimenti erano relativi a comportamenti diversi. Da una parte c’era l‘inadempimento economico, cioè il mancato versamento del mantenimento per i figli; dall’altra il totale abbandono del ruolo genitoriale sul piano umano e relazionale.Nella sentenza la Corte di Cassazione ha sottolineato che il giudizio in esame riguardava «la violazione degli obblighi di assistenza morale e cura nei confronti dei figli minori». I giudici spiegano infatti che il padre aveva «disertato gli incontri presso lo spazio neutro» e aveva mostrato «il totale disinteresse affettivo» nei confronti dei figli, «non chiamandoli per sentirli né per informarsi delle loro condizioni».Obblighi economici e obblighi affettivi sono due cose diverseLa Cassazione evidenzia che le due norme tutelano interessi differenti. Il reato già giudicato riguardava esclusivamente l’adempimento delle obbligazioni economiche verso i figli. Il nuovo procedimento, invece, riguardava l’abbandono affettivo e relazionale.Nella motivazione si legge che l’articolo 570-bis del Codice penale tutela «specificamente ed esclusivamente l’adempimento delle obbligazioni economiche gravanti sui genitori nei confronti dei figli minori», mentre nel caso esaminato «si è aggiunto un protratto disinteresse affettivo e relazionale». Per questo motivo la Suprema Corte ha ricordato che i due reati sono autonomi e possono coesistere. Non si tratta della stessa condotta valutata due volte, ma di violazioni diverse degli obblighi genitoriali.L'articolo Non basta pagare il mantenimento: per la Cassazione è reato anche sparire dalla vita dei figli proviene da Open.