Le parole di un personaggio politico in una recente intervista televisiva hanno suscitato una certa indignazione in alcuni ambienti. Non pochi hanno considerato avventata, o quantomeno imprudente, l’affermazione del generale Vannacci sul fatto che “il femminicidio non esiste”.Tutti sanno che quasi un secolo fa in Germania si sviluppò una cultura politica, giuridica, sociale sovraccarica di aberrazioni di ogni tipo. Qualunque rivisitazione nazista distruggeva secoli di riflessione in ogni campo. Nella concezione giuridica, il fondamento ultimo del diritto non era una norma astratta o un documento fondativo, ma la volontà del popolo tedesco (Volksgemeinschaft), interpretata dal Führer.La forza di Hitler stava proprio nel fatto che questi era ritenuto il depositario autentico di tale volontà e quindi la sua decisione assumeva valore di fonte del diritto. La dissoluzione dello Stato di diritto e la subordinazione di ogni principio di legalità alla volontà politica del capo ben si coglie nella formula di Carl Schmitt: “Il Führer protegge il diritto” (Der Führer schützt das Recht), ossia la volontà di Hitler era in sé e per sé creatrice di legalità.In particolare la dottrina nazista del reato d’autore (Täterstrafrecht) sosteneva che il diritto penale dovesse giudicare non soltanto l’atto commesso, ma soprattutto la personalità, il carattere e l’appartenenza etnica e sociale del soggetto che lo aveva commesso. In questa prospettiva, il criminale veniva punito non tanto per ciò che aveva fatto, quanto per ciò che era ritenuto essere: un elemento antisociale, nemico della comunità nazionale e quindi razzialmente pericoloso.Lo Stato di diritto fondato sul fatto e sulla responsabilità individuale veniva sostituito da un sistema in cui la pericolosità presunta dell’autore giustificava misure repressive arbitrarie. Orbene, lungi dal voler fare una sorta di apologia Vannacci, vorrei solo utilizzare questa premessa per riflettere sulla complessità del termine “femminicidio”, oggetto di discussioni tanto sociologiche quanto penalistiche. Perché la vera caratteristica di questo nuovo reato non è certo quella di avere semplicemente una vittima di sesso femminile, ma anche uno specifico autore.Certo è l’uccisione di una donna in quanto donna, cioè un omicidio motivato da ragioni che non possono essere non collegate al sesso – in italiano si dice così- della vittima. E tuttavia, ciò che rileva davvero è l’autore. Questi ha da essere un partner, un ex partner e il reato deve essere commesso in un contesto di controllo, nel quale la vittima risulti la parte debole. In breve, la fattispecie classica è “quando una donna viene uccisa dal partner che non accetta la fine della relazione”. Solo in quel caso abbiamo la certezza che si tratti di femminicidio.Quindi occorre considerare da un lato se il movente è riconducibile a dinamiche di possesso o controllo e se l’autore può rientrare nelle categorie socio-storiche del “patriarcato”. Si potrebbe ben immaginare una coppia lesbica nella quale si sviluppino dinamiche di subordinazione di un soggetto. Se la donna subordinata viene uccisa si tratta femminicidio? I commentatori sono estremamente divisi sul punto.La questione, quindi, mette in luce una tensione concettuale: il femminicidio è definito dal sesso biologico della vittima, ma anche dell’autore, oppure dalla presenza di una relazione di dominio assimilabile a quelle tradizionalmente riconducibile alla violenza “patriarcale”? Credo che sia però del tutto evidente che si tratta di un fenomeno nel quale il sesso della vittima è solo un presupposto, ma la vera integrazione della fattispecie avviene quando l’autore è inquadrato in un identikit che non lascia scampo: maschio, eterosessuale, tipicamente non marginale (non migrante). Ora, vi sono insigni colleghi che dibattono e si interrogano su molte questioni connesse alla creazione di questo nuovo (ma purtroppo antichissimo) reato.Leggi anche: Il femminicidio non esiste. la verità non spiegata da VannacciFemminicidio Vannacci, la destra non insegua la sinistraIl problema che pongo è uno e uno solo: se la fattispecie si integra davvero solo in virtù dell’autore del reato, non si tratta di una riproposizione del “reato d’autore”? Certo, avrà segno non solo diverso, ma opposto rispetto a quello che la dottrina nazional-socialista così chiamava. Mentre allora erano i marginali ad essere preventivamente schedati come possibili rei, qui proprio l’inserimento del reo in un contesto assolutamente “normale” gioca un ruolo determinante.In breve, da storico del pensiero mi chiedo solo: fino a che punto una categoria che attribuisce rilevanza decisiva all’identità sociale dell’autore resta compatibile con la tradizione penalistica fondata sul fatto? La questione che pongo non è però la solita “reductio ad Hitlerum”, vorrei solo segnalare che il passaggio dal diritto del fatto al diritto dell’autore non è una peculiarità di un periodo storico. Il Täterstrafrecht nazista ne rappresenta una forma estrema, ma la tensione tra giudicare l’atto e giudicare il soggetto attraversa molta parte della storia del diritto penale.Luigi Marco Bassani, 20 giugno 2026L'articolo Apologia Vannacci proviene da Nicolaporro.it.