Cassazione: valido il licenziamento con una normale mail

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Il licenziamento comunicato tramite una semplice email ordinaria può essere pienamente valido, anche in assenza di PEC o raccomandata, se il lavoratore riceve effettivamente il messaggio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13731/2026, pubblicata l’11 maggio 2026. La vicenda nasce dal ricorso di un operaio rientrato in Italia dopo un periodo all’estero. Al suo rientro, il lavoratore si era visto cessare i trattamenti retributivi legati alla trasferta. Poco dopo era arrivata anche una contestazione disciplinare e, il 19 gennaio 2021, il licenziamento. Non tramite PEC o lettera raccomandata, ma con una normale e-mail inviata all’indirizzo personale del dipendente. Da qui il ricorso del lavoratore, secondo cui il provvedimento doveva essere considerato nullo perché il contratto collettivo prevede modalità precise di comunicazione: raccomandata, consegna a mano o posta elettronica certificata.La decisione definitivaLa Cassazione, confermando le decisioni del Tribunale di Forlì e della Corte d’Appello di Bologna, ha però respinto il ricorso del lavoratore chiarendo che occorre distinguere tra la validità del licenziamento e le modalità con cui viene trasmesso. Secondo i giudici, la legge richiede soltanto che il licenziamento abbia forma scritta. E un’e-mail ordinaria soddisfa questo requisito. Le previsioni del contratto collettivo relative a PEC o raccomandata riguardano invece la fase della comunicazione dell’atto, cioè il modo con cui il datore di lavoro porta il licenziamento a conoscenza del dipendente. Essendo il licenziamento un atto «recettizio», ovvero comunicato, spiegano i magistrati, ciò che conta è che il destinatario lo riceva effettivamente. Nel caso concreto era chiaro che il lavoratore avesse letto il messaggio e per questo motivo, l’uso della posta elettronica ordinaria non ha comportato alcuna nullità.Respinta anche l’accusa di licenziamento ritorsivoLa Suprema Corte ha escluso anche il carattere ritorsivo del recesso. Il dipendente sosteneva infatti di essere stato licenziato per rappresaglia dopo le contestazioni economiche sulle trasferte. I giudici hanno invece ritenuto fondati gli addebiti disciplinari mossi dall’azienda, legati all’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro. Le contestazioni erano state supportate dalle immagini delle telecamere di sicurezza del magazzino, considerate utilizzabili nell’ambito di controlli difensivi, oltre che dalle stesse dichiarazioni del lavoratore, che in una email aveva ammesso di non essersi recato in sede perché in isolamento. Elementi ritenuti sufficienti a compromettere definitivamente il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.L'articolo Cassazione: valido il licenziamento con una normale mail proviene da Open.