CASAPE – Abuso d’ufficio, omissione e falso: la prescrizione “grazia” l’ex sindaco 

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Avrebbe prima fatto sparire un documento, quindi ne avrebbe ritardato il rilascio di uno nuovo, infine avrebbe anche negato le sue responsabilità.Tutto per danneggiare un’impresa appaltatrice del Comune che lui stesso amministrava.Luigino Testi, 72 anni, tre volte sindaco di Casape ed ex Presidente della IX Comunità MontanaIl protagonista del caso giudiziario è Luigino Testi, 72 anni, tre volte sindaco di Casape ed ex Presidente della IX Comunità Montana di Tivoli.Oggi, martedì 30 giugno, Testi è stato “graziato” dalla Riforma Nordio e dalla lungaggine delle indagini prima e del processo poi in cui il Collegio è cambiato per tre volte.Così il Tribunale di Tivoli ha emesso una sentenza di assoluzione per l’accusa di abuso d’ufficio e una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di omissione di attid’ufficio e falso ideologico in atto pubblico.I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2016 e il 2018, quando Luigino Testi ricopriva per la terza volta consecutiva la carica di sindaco eletto con la lista civica Torre Merlata.Una panoramica del piccolo borgo di CasapeSecondo la ricostruzione della Procura di Tivoli, il primo giugno 2016 l’ex sindaco avrebbe arrecato intenzionalmente un ingiusto danno alla “Gemini Appalti Srl”,  la ditta incaricata dell’intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico, presso il Costone località Prata” finanziamento per 345 mila euro dalla Regione Lazio.L’ex sindaco Testi era accusato di aver cancellato dal Casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) il Certificato di esecuzione lavori (CEL) emesso dalla “Gemini Appalti Srl” in data 7 marzo 2016.A quel punto il 20 ottobre 2017 il tre volte primo cittadino ricevette dalla ditta appaltatrice una richiesta di chiarimento circa la rimozione del Certificato di esecuzione lavori, ma non rispose.E avrebbe adottato la stessa strategia anche quando il 22 novembre 2018 il legale dell’azienda inviò una diffida a rilasciare un nuovo certificato e ad inserirlo presso il Casellario informatico dell’Anac.Il Tribunale di TivoliSecondo la Procura, Testi avrebbe omesso di compiere l’atto del suo ufficio entro il termine dei 30 giorni, ovvero entro il 23 dicembre 2018.L’ex sindaco era accusato anche di falso ideologico in atto pubblico; in una missiva data 9 novembre 2017 avrebbe infatti attestato falsamente di non aver cancellato dal Casellario informatico dell’Anac il certificato di esecuzione lavori della “Gemini Appalti Srl”.Oggi in aula è stata la stessa Procura a chiedere l’assoluzione dall’accusa di abuso d’ufficio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dagli ulteriori reati per intervenuta prescrizione.Il Collegio presieduto da Cristina Mazzuoccolo – a latere i giudici Gianpiero Golluccio e Giovanna Riccardi – non ha potuto che prendere atto che l’abuso d’ufficio è stato abrogato dalla Riforma del Ministro Nordio, mentre l’omissione di atti d’ufficio è prescritto il 23 giugno 2026 e il reato di falso ideologico in atto pubblico è prescritto addirittura dal 9 maggio 2025.Vale la pena evidenziare che il fascicolo di indagine contro l’ex sindaco fu aperto dalla Procura di Tivoli nel 2019, ma la prima udienza del processo venne fissata il 3 ottobre 2023.Tuttavia quella prima udienza rfu inviata per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio.Così il 27 febbraio 2024 venne aperto il dibattimento e furono ammesse le prove richieste dalle parti, ma anche l’udienza del 22 ottobre 2024 fu rimandata all’8 aprile 2025, giorno in cui è cambiata per la prima la composizione del Collegio.Ammesse le prove e ascoltati i testimoni, anche all’udienza del 20 gennaio 2026 la composizione del Collegio giudicante era di nuovo cambiata, ma il dibattimento era stato rinnovato e vennero ascoltati altri tre testimoni.All’udienza di oggi non è rimasto che prendere atto che i reati contestati all’ex sindaco di Casape Luigino Testi sono prescritti per il troppo tempo trascorso: per reati del genere infatti il termine di prescrizione è pari a sei anni.L’articolo 129 comma 2 del Codice di procedura penale stabilisce un’importante regola di favore per l’imputato: quando è evidente che è innocente, il giudice deve assolverlo nel merito, anche se il reato si è nel frattempo estinto.“Non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 129 comma 2 del Codice di procedura penale – scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza – in quanto sulla base degli atti non è dato ravvisare ictu oculi l’innocenza dell’imputato in ordine ai fatti in contestazione”.L'articolo CASAPE – Abuso d’ufficio, omissione e falso: la prescrizione “grazia” l’ex sindaco  proviene da Tiburno Tv.