Sonni poco tranquilli per i filo-putiniani. La sentenza della Corte Ue letta da Sterpa

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Una sentenza della Corte di Giustizia non è una decisione qualsiasi. Essa ha effetti per tutti gli Stati membri e, se come nel caso attuale di “questione pregiudiziale”, impone a tutti gli europei di applicare il diritto come interpretato in quella sede. Tutti significa Stati e soggetti giuridici pubblici e privati.Il 2 luglio il giudice europeo ha chiarito chi siano i soggetti ai quali si impone l’obbligo di non ri-divulgare le informazioni di Russia Today Germania ossia di uno dei soggetti individuati dall’allegato alle norme dell’Ue come propagandisti del Cremlino che inquinano l’aria della riflessione pubblica del “mondo libero” (C-67/25).Il regolamento sulle sanzioni alla Russia del 2014, infatti, impiega il termine “operatore”, ma si tratta – questo il passaggio chiave della sentenza – di un riferimento che non impone il divieto solamente agli operatori economici (quelli, cioè, che con quelle notizie russe ci guadagnano direttamente), ma a chiunque le diffonda.Il testo del regolamento n. 833 del 2014 prevede che è “vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati”.La Corte sul punto è chiara: la parola operatore “deve essere intesa nel senso che include qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della radiodiffusione o della messa a disposizione dei contenuti contemplati da tale disposizione, anche nell’ambito di un’attività non retribuita o nell’ambito della gestione di un sito Internet finanziato da contributi volontari di terzi”. Comportamento che, peraltro, in Germania costituisce fattispecie di reato nella quale sarebbero incorsi – da qui il giudizio europeo – alcuni cittadini che rilanciavano i contenuti di Russia Today Germania.Brutte notizie, quindi, per le trombe, le trombette e i tromboni che anche in Italia divulgano la propaganda filo-putiniana.Certe affermazioni, insomma, come – ad esempio – quelle che tranquillizzano nel senso che la Russia non intenda assolutamente attaccare l’Unione come già si ripeteva nel febbraio 2022 per l’Ucraina, piuttosto che quelle che sostengono che la minaccia russa sia inventata ad arte per giustificare le spese militari europee, potrebbero non essere classificabili, per il diritto, solo come mere opinioni.Soprattutto se pensiamo che la Procura della Repubblica di Roma, con i Carabinieri del ROS, indaga e arresta presunte spie italiane e la Farnesina espelle funzionari diplomatici russi che con quelle presunte spie avrebbero avuto rapporti.Ora, ragionando sul nostro ordinamento giuridico, ci si chiede se il divieto di “far da megafono” ai nemici si applichi se la notizia è ripresa in blocco con un link, con un copia e incolla citando o meno la fonte, oppure se basti riprodurre la sostanza del ragionamento?D’altronde, ormai i contenuti prodotti da IA in rete sono maggiori di quelli umani: che succede se un giornale web e la carta stampata riprendono le tesi veicolate dai soggetti sotto embargo, pur declinate in modo esteticamente diverso?Certo, si dirà, la cosa rileva ai fini della sicurezza nazionale e, ad esempio, si potrebbe censire questo comportamento e nel caso collegarlo agli eventuali vantaggi (non solo economici) che i soggetti attori potrebbero ricavarne anche indirettamente in Italia o altrove.Ma forse è anche giunto il momento che una norma specifica italiana renda visibile questa serie di informazioni: nel nuovo contesto globale l’intelligence è chiamata anche a fornire notizie ai cittadini.Il caso dell’annullamento delle elezioni romene, che fu possibile grazie alla de-segretazione di indicazioni acquisite dalla sicurezza nazionale sul candidato filo-putiniano, ci dice che le informazioni raccolte sono un patrimonio per far sì che la difesa della democrazia liberale contro i nostri nemici possa “arruolare” gli stessi cittadini.I cittadini, in questo modo, possono prendere posizione, anche al momento del voto, sapendo chi i portatori del pensiero del Cremlino.La Germania su questo insegna: per legge un Ufficio (grazie alla norma costituzionale) pubblica le informazioni su associazioni e partiti che potrebbero essere anti-sistema e l’individuo valuta questi dati anche se non portano alla chiusura (comunque possibile) di questi soggetti.Potremmo immaginare una banca dati pubblica di chi rimanda contenuti, in forma o in sostanza, veicolati dai propagandisti russi individuati dall’allegato del regolamento europeo del 2014?Si dirà che la libertà di espressione prevale. Figuriamoci, nessuno intende reprimerla.Anche il Giudice europeo lo dice: si tratta di bilanciarla – ancor più semplicemente – con delle forme di trasparenza anche per consentire di distinguere, nel foro interiore di ciascuno di noi, chi sostiene certe narrazioni in buona fede e con le migliori intenzioni da chi, invece, non lo fa in questo modo.Anche perché la via dell’inferno spesso è lastricata di buone intenzioni.E magari, chissà, in certi casi potrebbe essere anche lastricata di buoni ingaggi. Un rischio, questo, che non possiamo costituzionalmente permetterci se vogliamo preservare le nostre libertà.