In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Io, idoneo ma escluso dal contributo regionale per disabilità gravissima”, da Aldo Cerroni, dirigente alle Politiche Sociali del Comune di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo le risposte alle domande del signor Roberto Meloni sulla Delibera di Giunta Regionale del Lazio numero 897/2021 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – relativa a Disabilità gravissima e liste d’attesa: Aldo Cerroni, dirigente alle Politiche Sociali del Comune di Guidonia Montecelio 1. Dottor Cerroni, con quali criteri sono stati individuati i beneficiari finanziati? Perché una domanda ammissibile può restare esclusa dal contributo?“Il possesso dei requisiti sanitari non basta da solo a garantire l’erogazione del contributo. La DGR 897/2021 costruisce un meccanismo a più livelli:a) Requisiti sanitari di ammissibilitàIl paragrafo 1 della DGR897 individua in modo tassativo le condizioni che definiscono la disabilità gravissima (lettere a-i dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016: stato vegetativo/coma, ventilazione meccanica, gravissima demenza, lesioni spinali C0-C5, gravissima compromissione motoria, deprivazione sensoriale complessa, disturbo dello spettro autistico di livello 3, ritardo mentale grave/profondo, altre condizioni di dipendenza vitale).È il primo filtro: se la commissione (UVM distrettuale) riconosce questi requisiti, la domanda è dichiarata ammissibile.b) Riparto delle risorse tra i distrettiLe risorse (FNA statale + fondi regionali) non sono un plafond unico regionale a cui ogni cittadino ammissibile attinge liberamente: vengono prima suddivise fra i distretti sociosanitari secondo tre coefficienti fissati dal paragrafo 3 della medesima DGR — popolazione residente (30%), utenza territoriale già in carico per disabilità gravissima (60%) e superficie territoriale (10%).Ogni distretto riceve quindi un budget annuale predeterminato, calcolato su questi indicatori e non sul numero di domande effettivamente presentate in quel territorio.c) Ordine di accesso al beneficio all’interno del distrettoIl paragrafo 9 (“Procedure”) stabilisce che, accertati i requisiti sanitari, il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del distretto.È questo il punto decisivo: l’ammissibilità sanitaria e la disponibilità di fondi sono due condizioni distinte, ed è esplicitamente previsto che la seconda possa non esserci anche quando la prima è pienamente soddisfatta.A questo si aggiunge un criterio di priorità interna, indicato al paragrafo 5.2.c e ribadito nelle norme transitorie (paragrafo 12):1. utenti già in carico e beneficiari della misura, che restano in continuità;2. utenti aventi diritto già presenti nelle graduatorie distrettuali (lista d’attesa preesistente), a scorrimento quando il distretto reperisce risorse;3. nuove domande presentate con la modalità unica “a sportello”, anch’esse evase in ordine cronologico e sempre subordinatamente ai fondi disponibili.In sintesi, sulla base del testo della delibera: una domanda regolarmente presentata, giudicata ammissibile e riferita a una persona con disabilità riconosciuta gravissima può restare priva di contributo non perché venga “esclusa” nel merito, ma perché il distretto di riferimento non dispone (o non dispone ancora) delle risorse assegnategli per soddisfare, in quel momento, la sua posizione nell’ordine cronologico/di continuità.È un meccanismo di razionamento delle risorse dichiarato esplicitamente nel testo, non un criterio ulteriore e nascosto”.2. Esiste un atto ufficiale che stabilisce questa priorità? Se sì, perché non è pubblico? Se no, quali criteri concreti sono stati usati per escludere cittadini idonei?“Sì, l’atto esiste ed è pubblico: è la DGR 897/2021 stessa (che aggiorna la precedente DGR 395/2020, anch’essa richiamata più volte nel testo per la fase transitoria).La delibera prevede espressamente, nella sua parte dispositiva finale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.I criteri di priorità descritti sopra (continuità, lista d’attesa preesistente, ordine cronologico delle nuove domande, subordinazione alla disponibilità finanziaria) sono quindi scritti in un testo normativo regionale accessibile a chiunque.Ciò che la delibera NON rende pubblico, perché non è previsto che lo faccia, è:la graduatoria nominativa concreta di ciascun distretto, cioè l’elenco effettivo di chi occupa quale posizione in lista d’attesa: la gestione operativa di questo elenco è demandata al distretto sociosanitario/PUA (Punto Unico di Accesso), non alla Regione;il calcolo puntuale delle risorse residue disponibili distretto per distretto in un dato momento, cioè il dato che determina quando “scatta” lo scorrimento della lista;i dati di dettaglio sull’utenza (numero di beneficiari, liste d’attesa, spesa per modalità di intervento), che i distretti devono trasmettere alla Regione con cadenza quadrimestrale (paragrafo 10) e la cui rendicontazione di spesa va pubblicata dal distretto entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 64, comma 4-bis, della l.r. 11/2016 (paragrafo 11) — un obbligo di trasparenza che, se disatteso a livello locale, è un dato rilevante da verificare presso il proprio distretto/Comune/Consorzio.Quindi la cornice regionale è pubblica; ciò che spesso resta impercettibile all’utente è l’applicazione locale (distrettuale) di quella cornice — la cui verifica di trasparenza, tuttavia, passa proprio dall’obbligo di rendicontazione e pubblicazione previsto dalla l.r. 11/2016, richiamato nella stessa DGR 897 che l’ente distrettuale effettua puntualmente nei riguardi della stessa Regione Lazio.3. Dottor Cerroni, se i principi adottati fossero ritenuti incostituzionali, perché non vengono denunciati ufficialmente invece di reiterare la stortura di anno in anno?“Su questo punto la DGR 897/2021 non offre elementi diretti: è un atto amministrativo regionale e non contiene, né potrebbe contenere, una valutazione sulla propria legittimità costituzionale.Alcuni elementi presenti nel testo possono però essere utili per formulare la domanda in modo più circostanziato, e questo è il tentativo che si sta portando avanti a livello distrettuale:il testo stesso, subordina esplicitamente l’erogazione alla “disponibilità finanziaria” del distretto (paragrafo 9): è proprio la tensione fra queste due affermazioni — diritto riconosciuto come essenziale, ma erogazione condizionata ai fondi — il nodo che si sta tendando di far valere.Si tratta di una valutazione di natura politico-amministrativa che diversi enti distrettuali stanno tentando di motivare direttamente e sostenere in forma collegiale.Una interlocuzione con la Regione Lazio già iniziata che tuttavia prevede un riordino complessivo di tutta la normativa dei servizi essenziali alla persona alla quale la Regione nella sensibilità dell’Assessore Maselli non si sta sottraendo”.L'articolo GUIDONIA – Contributo per disabilità gravissima, il dirigente spiega le storture della legge regionale proviene da Tiburno Tv.