Il Covid non è stato un infortunio: così la Cassazione boccia il ricorso di una donna che chiedeva 100mila euro all’assicurazione

Wait 5 sec.

Il Covid non è stato un infortunio. Lo ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza 22774/2026 in cui si è pronunciata sul caso di una donna che aveva fatto ricorso contro una compagnia assicurativa. Al centro della causa c’era la richiesta di un indennizzo contrattuale da 100mila euro per la morte del coniuge, avvenuta dopo aver contratto l’infezione da Covid-19. L’uomo aveva stipulato una polizza infortuni privata.In primo grado il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, però, aveva ribaltato la decisione e negato il pagamento. Ora la Cassazione conferma quella lettura: la polizza stipulata dal defunto copriva gli infortuni, non le malattie, e definiva l’infortunio come un evento dovuto a «causa fortuita, violenta ed esterna» capace di produrre lesioni fisiche oggettivamente constatabili.Perché malattia e infortunio non sono la stessa cosaSecondo i giudici, le infezioni virali — compresa quella da SARS-CoV-2 — non rientrano nella definizione di infortunio, perché manca la «traumaticità esterna». La Cassazione ha ricordato infatti che, nelle assicurazioni private, malattie e infortuni appartengono a rischi diversi. Non basta quindi sostenere che l’infezione sia stata improvvisa o accidentale: perché l’indennizzo sia dovuto, serve che il contratto includa espressamente quel rischio.La decisione dei giudiciUno dei punti centrali del caso riguarda la disciplina introdotta durante la pandemia per i lavoratori. Nel ricorso la donna aveva invocato la norma secondo cui, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da coronavirus il medico redige il certificato di infortunio. Ma per la Cassazione quella previsione non modifica le polizze private: serve ad ampliare la tutela dei lavoratori rispetto al rischio di contagio, non a imporre alle compagnie assicurative private di pagare indennizzi per malattie infettive quando il contratto copre solo gli infortuni.I giudici hanno anche sottolineato alcune clausole della polizza. Il contratto prevedeva una specifica estensione per i rischi derivanti da contagio da virus HIV ed epatite B e C durante l’attività professionale. Proprio questa previsione, secondo la Corte d’appello e poi secondo la Cassazione, dimostra che le parti non avevano inteso includere automaticamente tutte le infezioni virali nella garanzia. Se così fosse stato, non sarebbe servita una clausola espressa per alcuni virus.La Cassazione sintetizza così il punto: «Va, quindi, in definitiva, escluso che la polizza azionata nel presente giudizio copra anche i danni derivanti dalla contrazione di una malattia infettiva e, in particolare, dell’infezione da Covid-19». La differenza tra polizze private e assicurazione obbligatoria sul lavoroLa decisione non significa che il Covid non possa mai rilevare come infortunio in altri ambiti, per esempio nel quadro dell’assicurazione obbligatoria sul lavoro. Significa però che, nelle polizze private, conta prima di tutto il testo del contratto: se la copertura riguarda solo gli infortuni e non include espressamente le malattie infettive, il contagio da Covid non dà automaticamente diritto all’indennizzo.L'articolo Il Covid non è stato un infortunio: così la Cassazione boccia il ricorso di una donna che chiedeva 100mila euro all’assicurazione proviene da Open.