Nel dibattito contemporaneo sulla convivenza negli spazi urbani, il condominio rappresenta troppo spesso un micro-stato dirigista, propenso a comprimere l’iniziativa dei singoli proprietari attraverso divieti burocratici e limitazioni ingiustificate. Un tema emblematico di questo scontro tra sovranismo d’assemblea e libertà di utilizzo dei beni propri e comuni riguarda l’impiego dell’ascensore per il trasporto di merci, mobili da trasloco e materiali edili. Chi acquista o ristruttura un immobile si trova frequentemente di fronte al veto opposto da amministratori o vicini di casa, i quali considerano l’impianto di sollevamento come un bene destinato all’esclusivo transito delle persone. La normativa vigente e l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ribaltano tuttavia questo approccio illiberale, riaffermando che la proprietà comune esiste per servire i proprietari e non per imbrigliarne le esigenze quotidiane.La tutela dell’iniziativa del singoloIl pilastro normativo a garanzia del proprietario è rappresentato dall’articolo 1102 del Codice Civile, il quale stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L’ascensore rientra a pieno titolo tra le parti comuni dell’edificio destinate al miglioramento della qualità della vita e della fruibilità degli immobili. Considerare l’impianto come un ausilio adibito soltanto al trasporto personale significa snaturare la funzione stessa della comproprietà, che deve adattarsi elasticamente alle concrete necessità della vita moderna, tra cui rientrano a pieno titolo i lavori di manutenzione e i trasferimenti di arredi. La legge non impone una visione rigida della destinazione d’uso, ma promuove la massima espansione delle facoltà del singolo, ponendo unicamente l’onere di non recare pregiudizio al diritto altrui.I limiti dei regolamenti assembleariUno degli equivoci più diffusi nei contesti condominiali riguarda il potere dell’assemblea di limitare la destinazione dell’ascensore. La Corte di Cassazione, con pronunce consolidate come la sentenza n. 21140/2018 e la sentenza n. 1186/2021, fino ai più recenti chiarimenti interpretativi emersi nella giurisprudenza del 2024 e del 2025, ha chiarito la netta distinzione tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale. Il regolamento approvato a maggioranza non ha la forza giuridica per proibire in via generale al condomino di trasportare pacchi, colli o materiali per i propri lavori interni. Come ricordato dai giudici di legittimità, “il regolamento di condominio non contrattuale non può imporre limitazioni ai diritti dei singoli condomini sulle parti comuni o di proprietà esclusiva”. Pertanto, un divieto assoluto di trasporto merci deliberato a maggioranza è radicalmente nullo. Soltanto un regolamento contrattuale, sottoscritto da tutti i proprietari al momento dell’acquisto o approvato all’unanimità, può contenere limitazioni severe ed espresse alle facoltà di godimento dell’impianto, derogando alla regola generale della libera fruibilità.Criteri operativiLa liceità del trasporto di materiale edilizio o di merci nell’ascensore non equivale ad un’autorizzazione all’abuso. Per rimanere nel solco della legittimità tracciato dall’articolo 1102 del Codice Civile, l’utilizzo dell’impianto deve osservare precisi parametri tecnici e di rispetto reciproco. In primo luogo, occorre tassativamente rispettare la portata massima di carico dell’ascensore indicata nella targhetta dell’omologazione, evitando di sovraccaricare la struttura e la meccanica della cabina. In secondo luogo, l’occupazione temporanea dell’impianto per il tempo strettamente necessario a completare il carico e lo scarico di materiali o arredi non deve paralizzare la fruizione del bene da parte degli altri residenti per orari irragionevoli. Un impiego intenso ma limitato nel tempo rientra pienamente nel concetto di uso lecito e tollerabile, mentre la monopolizzazione dell’ascensore per l’intera giornata senza interruzioni violerebbe il principio del pari uso garantito agli altri proprietari.La responsabilità per danniLa libertà di utilizzo porta con sé un’ineludibile responsabilità individuale, principio cardine di ogni visione liberale. Se da un lato il condominio non può impedire l’uso dell’ascensore come ausilio al trasporto, dall’altro il proprietario o l’esecutore dei lavori risponde direttamente di qualunque detrimento apportato alla struttura. In base all’articolo 2051 del Codice Civile relativo alla responsabilità per cose in custodia, il condomino che trasporta materiali di cantiere, macerie o mobili ingombranti è tenuto al risarcimento integrale qualora provochi rigature alle pareti della cabina, rotture dei vetri, rotture delle porte automatiche o guasti al motore di trazione. La Cassazione ribadisce al riguardo che “chi si avvale della cosa comune per propri scopi personali risponde di tutti i danni derivanti dall’impropria o negligente utilizzazione del bene”. La corretta prassi prevede l’adozione di adeguate protezioni interne per la cabina e il ripristino della pulizia dei luoghi al termine delle operazioni, a riprova del fatto che la difesa del diritto di proprietà individuale cammina sempre di pari passo con la cura per la proprietà comune.Enrico Foscarini, 15 settembre 2026L'articolo Condominio: l’ascensore non è un tabù proviene da Nicolaporro.it.