Brutte notizie per la sinistra e per le toghe pro-immigrazione. La linea dura del decreto Cutro supera l’esame della Corte costituzionale. Le pene previste per chi favorisce l’ingresso irregolare provocando, anche senza volerlo, la morte o il ferimento grave dei migranti non sono costituzionalmente illegittime. A stabilirlo è la sentenza numero 120, depositata dalla Consulta dopo le questioni sollevate dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Siracusa. Il procedimento riguarda il trasporto via mare di trentaquattro migranti. Durante l’intervento di una motovedetta accorsa per prestare soccorso, l’imbarcazione entrò in collisione con il mezzo: tre persone morirono e altre dieci rimasero ferite.Al centro del caso c’è l’articolo 12-bis del testo unico sull’immigrazione, introdotto nel 2023 dal cosiddetto “decreto Cutro”. La norma prevede una pena compresa tra venti e trenta anni di reclusione quando dal favoreggiamento dell’ingresso clandestino derivino la morte di più persone, oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre. Il giudice di Siracusa aveva sollevato dubbi sulla proporzionalità di una sanzione tanto elevata. La Corte non ha nascosto il punto: quella stabilita dal legislatore è una “risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza”. Ma una pena molto severa, chiarisce la sentenza, non è automaticamente una pena incostituzionale.La Consulta ha infatti escluso che il trattamento previsto sia manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità delle condotte punite. Perché la norma possa essere applicata non basta il semplice trasporto di persone entrate irregolarmente. Occorre che i migranti siano stati esposti a un concreto pericolo per la vita o l’incolumità, oppure sottoposti a trattamenti inumani o degradanti. E da quella condotta devono essere derivate morti o lesioni gravi. Si tratta, dunque, di “solamente condotte di notevole gravità”, capaci di colpire beni che non hanno bisogno di complicate interpretazioni giuridiche: la vita e l’integrità fisica delle persone.La sentenza chiarisce anche un punto spesso dimenticato nel dibattito politico. La norma non protegge soltanto il controllo delle frontiere e l’ordinata gestione dell’immigrazione. Tutela “anche, e soprattutto, la vita e l’integrità fisica dei migranti” finiti nelle mani dei trafficanti. È su questa base che la Corte considera legittima la scelta del Parlamento. La pena rappresenta “un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare”, segnato da “un disvalore assai significativo”. Tradotto dalla lingua delle sentenze: chi carica decine di persone su mezzi pericolosi, le espone a condizioni degradanti e provoca una strage non può invocare la sproporzione della pena come se si trattasse di una violazione amministrativa.La Consulta affronta però anche il caso più delicato: quello del cosiddetto “migrante-scafista”. Non il trafficante inserito nell’organizzazione criminale, ma il migrante al quale viene affidato occasionalmente il timone o un compito logistico durante la traversata. La Corte ricorda che l’ordinamento dispone già degli strumenti necessari per distinguere le responsabilità. Quando il migrante viene costretto con violenze o minacce a fare lo “scafista”, quando accetta per fuggire dalle condizioni degradanti di un centro di detenzione o quando interviene per fronteggiare un’emergenza in mare, può essere riconosciuto lo stato di necessità. Quando questa esimente non è applicabile, il giudice può comunque valutare le attenuanti previste per chi abbia fornito un contributo di minima importanza o abbia agito in una condizione di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti. Meccanismi che permettono di commisurare la sanzione “all’effettivo disvalore” della condotta e alla concreta responsabilità del singolo imputato. Leggi anche:“Tutti i migranti in Ruanda o Uzbekistan”. Mossa a sorpresa di 5 Paesi UeRespinto anche il confronto con l’omicidio volontario. Secondo la Consulta, il paragone proposto dal giudice rimettente non è corretto: la pena minima di venti anni riguarda infatti la morte di più persone oppure la morte di una persona insieme al ferimento grave o gravissimo di altre. Il termine di paragone, semmai, avrebbe dovuto essere l’omicidio volontario plurimo o l’omicidio volontario accompagnato dal reato di lesioni. Sono state infine dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla loro rilevanza nel procedimento di Siracusa, le questioni riguardanti il divieto di bilanciamento tra circostanze e l’assenza di un’attenuante specifica per i fatti di lieve entità.La conclusione è netta. La pena può essere durissima, e la stessa Corte lo riconosce. Ma di fronte a trasporti organizzati in condizioni disumane e conclusi con morti e feriti, la severità scelta dal legislatore non oltrepassa i limiti imposti dalla Costituzione.Massimo Balsamo, 3 luglio 2026L'articolo “Legittime le pene del decreto Cutro”. Schiaffo della Consulta alla sinistra proviene da Nicolaporro.it.