In questo periodo in Italia si parla molto spesso di immigrazione e maggiori controlli su ingressi e permanenza di cittadini stranieri. Eppure, esistono moltissime situazioni che vedono ogni giorno cittadini stranieri vivere, lavorare e pagare le tasse nel nostro Paese, senza che i loro diritti siano pienamente tutelati. Il caso di un cittadino senegalese residente a Montichiari mette così in luce un diritto al ricongiungimento familiare non riconosciuto dalla prefettura di Brescia per la semplice opposizione da parte del suo proprietario di casa, come racconta a Open uno dei suoi avvocati, Livio Neri.Ricongiungimento familiare: il caso del cittadino senegalese residente a MontichiariNelle pagine del ricorso depositato presso il tribunale di Brescia dagli avvocati esperti di diritto dell’immigrazione Livio Neri e Alberto Guarisio emerge chiaramente il quadro della questione. Si tratta della storia di Abdoulahad, un cittadino 47enne di origini senegalesi arrivato in Italia nel 2001 che nel 2010 è entrato in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. «Sin dal suo ingresso sul territorio nazionale – si legge nelle carte processuali – (Abdoulahad, ndr) ha sempre lavorato come operaio metalmeccanico nella provincia di Brescia», a Montichiari, e «da tempo, ha maturato le condizioni reddituali per poter ricongiungere i propri familiari residenti in Senegal». Eppure, un provvedimento del Prefetto di Brescia del 14 dicembre del 2025, gli comunicava a un anno e mezzo dall’inizio dell’iter, il rigetto del nulla osta per il ricongiungimento familiare con il figlio minorenne. La motivazione: l’assenza di un solo modulo.Perché la Prefettura di Brescia ha negato il nulla osta Abdoulahad aveva tutte le carte in regola: era in possesso dell’attestazione di idoneità abitativa rilasciata dal suo comune di residenza, il Comune di Montichiari, di un permesso di soggiorno UE e di un regolare contratto di lavoro, con uno stipendio annuo ben al di sopra della soglia minima richiesta. «L’unico documento che il ricorrente non ha potuto produrre – si legge nel ricorso – è il Modello S1/S2, che consiste nella dichiarazione di consenso del proprietario dell’abitazione al ricongiungimento del familiare». Nel caso in questione, il proprietario dell’immobile si era infatti arbitrariamente rifiutato di firmarlo, bloccando, di fatto, l’intera procedura.Cos’è il Modello S1/S2La normativa alla quale si fa riferimento quando si parla di ricongiungimento familiare è contenuta nell’articolo 29 e nell’articolo 6 del Testo unico dell’immigrazione e riconosce il diritto al congiungimento a diverse figure, dal coniuge, ai figli, fino, in una serie di casi, ai genitori a carico. Requisiti da rispettare sono: la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa e un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale nel caso di due o più figli di età inferiore ai 14 anni.Il nodo della questione riguarda però il modello S1/S2, di cui si fa menzione solamente in due clausole, che ne prevedono l’adozione in termini tutt’altro che limitativi. Come scritto nel ricorso, infatti, si tratta di una «norma di favore» prevista per il ricongiungimento con figli minori di quattordici anni, «in cui l’attestato di idoneità alloggiativa è sostituito dal semplice consenso del proprietario». Non, quindi, un requisito essenziale e necessario, ma un’agevolazione che snellisce la procedura, peraltro non applicabile nel caso in questione, dal momento che il figlio dell’uomo ha più di 14 anni.Perché il modello S1/S2 dà al proprietario di casa un potere così grandeIl nodo centrale riguarda le prefetture italiane, che ospitano gli Sportelli Unici per l’Immigrazione che gestiscono l’intero iter burocratico per ingresso, soggiorno e lavoro dei cittadini stranieri. Andando a fondo di una prassi ormai diffusa, si scopre così una cosa interessante: «Il modello S1/S2 è indicato tra i documenti essenziali nella modulistica da allegare alla richiesta di ricongiungimento familiare prevista dalle prefetture, anche se nessuna norma lo prevede», racconta l’avvocato Neri.Così, una semplice prassi finisce con il conferire al proprietario di casa di un inquilino straniero un potere enorme e totalmente illegittimo, che gli permette, a sua discrezione, di essere l’unico tassello all’interno di una complessa pratica burocratica in grado di impedire il godimento di un diritto. Come commenta Neri, «è chiaro che questa arbitrarietà non ci sembra accettabile, né legittima».I prossimi step«Abbiamo depositato in tribunale il nostro ricorso e ora ci sarà una causa», continua Neri. L’obiettivo è quello di contestare «una prassi assolutamente diffusa e costante dell’amministrazione», che spesso si accompagna ad altre irregolarità, nel caso dei ricongiungimenti familiari: «Per esempio, diverse sentenze della Cassazione hanno dichiarato nulle le clausole di contratti di locazione in cui il proprietario vieta l’ospitalità di familiari (e non) presso il domicilio». Si attende così l’esito del ricorso, per il quale Neri sembra fiducioso: «Ci aspettiamo un ordine alla prefettura per il rilascio del nulla osta al nostro assistito».L'articolo Il proprietario di casa può opporsi al ricongiungimento familiare? Il caso del no finito in tribunale a Brescia. L’avvocato: «È illegittimo» proviene da Open.