Impedire a chi ha bevuto di mettere in moto l’auto. È questa, in estrema sintesi, l’idea alla base dell’alcolock (conosciuto anche come Ignition Interlock Device), una delle novità introdotte dalla recente riforma del Codice della strada, che ha inciso, per quanto qui interessa, sull’art. 186. Un obiettivo difficilmente contestabile, soprattutto alla luce delle conseguenze, spesso drammatiche, della guida in stato di ebbrezza.Eppure, dietro una soluzione apparentemente semplice, si nascondono alcuni interrogativi di carattere costituzionale, che riguardano, in particolare, i principi di uguaglianza e di proporzionalità, oltre che il criterio di ragionevolezza. La nuova disciplina prevede che chi viene condannato per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza possa guidare, dopo aver riottenuto la patente, soltanto veicoli dotati di alcolock. Il funzionamento del dispositivo è elementare: verifica, attraverso il respiro, l’eventuale assunzione di alcool e, in caso positivo, impedisce l’avviamento dell’auto.La logica è chiara: evitare che chi abbia già commesso l’illecito possa ripeterlo, agendo sulla cosiddetta recidiva. Non si interviene, quindi, soltanto per punire ciò che è accaduto, ma per prevenire un comportamento futuro, assolvendo a quella funzione che i penalisti chiamano special-preventiva. È proprio qui, però, che nasce il primo dubbio. Il predetto art. 186 del Codice della strada prevede, infatti, che la prescrizione sia «sempre» disposta in seguito alla condanna. Ma è ragionevole trattare allo stesso modo chi, a distanza di tempo, presenta ancora un concreto rischio di reiterazione e chi ha commesso un episodio isolato?Entra così in gioco anzitutto l’art. 3 della Costituzione: il principio di eguaglianza, letto alla luce del criterio di ragionevolezza, impone non soltanto di trattare in modo eguale situazioni eguali, ma anche di differenziare la disciplina quando le situazioni considerate presentino elementi significativamente diversi. Non a caso, proprio nell’ambito della disciplina della patente di guida, la Corte costituzionale ha già censurato automatismi incapaci di tenere conto delle differenze tra i singoli casi.Sotto un diverso profilo, sempre riconducibile all’art. 3 della nostra Costituzione, si pone una seconda questione, questa volta di natura economica. Acquisto, installazione, manutenzione e rimozione dell’alcolock hanno un costo – di alcune migliaia di euro – interamente a carico del proprietario del veicolo. Una prescrizione uguale per tutti può, quindi, produrre conseguenze profondamente diverse: chi dispone delle risorse necessarie sostiene la spesa e torna a guidare; chi non può permetterselo rischia invece di rimanere senza automobile. Il peso specifico della misura finisce così per dipendere anche dalla capacità economica del condannato.C’è poi il problema dei terzi: sebbene l’alcolock venga materialmente installato sull’auto, il precetto sanzionatorio riguarda il responsabile – persona fisica – e non il veicolo in sé. Per l’effetto, se il veicolo è condiviso, anche il coniuge o i figli, estranei all’illecito, saranno indirettamente colpiti dalla sanzione e dovranno fare i conti con un dispositivo reso necessario dalla condanna altrui. È un effetto indiretto, ma che contribuisce a interrogare circa la proporzionalità complessiva della disciplina.Più delicato è l’art. 16 della Costituzione, che tutela la libertà di circolazione. Se è vero che la Corte costituzionale ha già chiarito che questa libertà non equivale a un diritto incondizionato a guidare un’automobile, è anche vero che gli effetti concreti sulla mobilità sono tutt’altro che irrilevanti: si pensi a chi debba noleggiare un’auto – per lavoro o per svago –, utilizzare un veicolo aziendale o spostarsi quotidianamente in territori scarsamente serviti dai trasporti pubblici.Il problema si intreccia allora con gli artt. 4 e 35 della nostra Carta costituzionale, che tutelano, in particolare, il lavoro. Anche qui non esiste un diritto costituzionale alla patente, ma per un autotrasportatore, un agente di commercio o chiunque utilizzi quotidianamente l’auto per lavorare, la limitazione può assumere un peso di gran lunga superiore a quello che incombe su chi può agevolmente rinunciare al veicolo. Sicurezza stradale e lavoro devono quindi trovare un equilibrio ragionevole.Sul fondo rimane, infine, una questione tipicamente penalistica, che lega l’art. 27, terzo comma, della Costituzione alla funzione rieducativa della pena. L’alcolock nasce come strumento di prevenzione speciale: serve a evitare che il comportamento sia reiterato. Nondimeno, una misura preventiva conserva la propria giustificazione finché mantiene un rapporto con ciò che pretende di prevenire. Se opera automaticamente e indipendentemente dalla situazione concreta della persona, il confine tra prevenire e punire rischia di diventare sottile.È qui che torna attuale, dunque, una formula antica della teoria della pena: malum passionis propter malum actionis, “un male inflitto in conseguenza del male commesso”. La moderna idea di pena, nella prospettiva dell’emenda, dovrebbe invece guardare anche al futuro: non soltanto impedire materialmente un comportamento, ma responsabilizzare chi ha sbagliato affinché possa tornare a rispettare autonomamente la regola.L’alcolock può certamente essere uno strumento efficace per salvare vite. La questione, infatti, non è scegliere tra sicurezza stradale e diritti costituzionali, ma verificare se il legislatore abbia trovato il giusto equilibrio tra i due: anche quando lo scopo è condivisibile, in uno Stato costituzionale come il nostro, resta essenziale interrogarsi sulla proporzione dei mezzi utilizzati per raggiungerlo.Ettore Pulidori, 6 settembre 2026L'articolo Alcolock obbligatorio: ecco cosa non torna nella nuova legge proviene da Nicolaporro.it.