Cospito resta al 41-bis. E la Cassazione ricorda che la sicurezza non è un optional

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Il regime detentivo speciale prosegue. Per Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nella Casa Circondariale di Sassari dal 2022, non si aprono le porte della detenzione ordinaria: il 2 novembre la Corte di cassazione ha respinto il ricorso contro il rinnovo biennale del regime detentivo del cosiddetto “41-bis”. La decisione lascia fermo il provvedimento adottato dal ministero della Giustizia il 30 aprile scorso e successivamente confermato dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Un nuovo passaggio di una vicenda che interroga il rapporto tra sicurezza e diritti dei detenuti.L’impugnazione era stata proposta dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, che contestava la permanenza dei presupposti necessari a giustificare il regime differenziato. Dopo il rigetto del reclamo da parte dei giudici di sorveglianza, la difesa si era rivolta alla Suprema Corte. Il rigetto non modifica il quantum di pena per Cospito, ma investe le modalità della sua esecuzione.Il regime differenziato di cui all’art. 41-bis, disciplinato dall’ordinamento penitenziario, consente al ministro della Giustizia di sospendere determinate regole del trattamento ordinario quando ricorrono specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La sua funzione non è aggravare la sanzione per il reato commesso, ma interrompere i collegamenti tra il detenuto e le organizzazioni criminali o terroristiche operanti all’esterno. Per questo la proroga non può fondarsi soltanto sulla gravità dei fatti già giudicati: richiede una valutazione mutatis mutandis sulla persistente capacità di mantenere quei rapporti, secondo la legge.Su questi binari si sviluppa il caso Cospito. Il regime speciale gli è stato applicato nel 2022, sul presupposto del pericolo che potesse continuare a comunicare con ambienti dell’anarchismo insurrezionalista. Un ruolo centrale, nella valutazione delle autorità, è stato attribuito anche alla circolazione di suoi scritti, ritenuti idonei a veicolare messaggi verso l’esterno. La difesa, al contrario, sostiene che non vi siano condizioni sufficienti per mantenere restrizioni tanto incisive. In assenza del testo integrale della nuova pronuncia, non è possibile attribuire alla Cassazione motivazioni più specifiche di quelle finora rese note.Sul piano penale, il nome di Cospito è legato a due principali vicende. La prima risale al 2 giugno 2006, quando due ordigni esplosero davanti alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, senza provocare vittime. La seconda è l’attentato del 7 maggio 2012 a Genova, nel quale venne ferito alle gambe Roberto Adinolfi, allora dirigente di Ansaldo Nucleare. Episodi riconducibili all’area della Federazione anarchica informale, per i quali sono intervenute condanne definitive.La sua detenzione al 41-bis ha già acceso un confronto nazionale. Tra l’ottobre 2022 e l’aprile 2023 Cospito condusse un prolungato sciopero della fame per contestare il regime speciale, sollevando interrogativi sulla tutela della salute e della dignità del detenuto. Il caso è poi entrato anche nelle cronache politiche e giudiziarie per la diffusione di informazioni riservate relative alla sua permanenza in carcere, vicenda sfociata nella condanna di Andrea Delmastro per rivelazione di segreto d’ufficio.La conferma della proroga ha suscitato reazioni nella maggioranza. Su X il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha rivendicato la fermezza dell’esecutivo, affermando che lo Stato «non ha ceduto al ricatto di anarchici e mafiosi», e ha rivolto una critica alle opposizioni. Una lettura politica che si affianca, senza sovrapporvisi, al piano del controllo giurisdizionale: a stabilire se sussistano i requisiti del regime speciale sono gli organi competenti, sulla base della legge e degli atti del procedimento.Il rigetto della Cassazione lascia in vigore la proroga, nei confronti di Alfredo Cospito, del regime detentivo speciale (cosiddetto “41-bis”) per altri due anni. E ricorda quanto sia delicato il punto di equilibrio tra la prevenzione di nuovi collegamenti illeciti e il carattere eccezionale di una disciplina che incide profondamente sulla vita quotidiana del detenuto.Ettore Pulidori, 3 novembre 2026L'articolo Cospito resta al 41-bis. E la Cassazione ricorda che la sicurezza non è un optional proviene da Nicolaporro.it.