Pensionati: il cedolino di pensione di settembre 2026

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Il cedolino mensile di pensione, accessibile tramite servizio online, consente ai pensionati di verificare l’importo erogato mensilmente e conoscere le ragioni di eventuali variazioni.In attuazione della normativa vigente, le pensioni sono pagate il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione di gennaio, che prevede il pagamento nel secondo giorno bancabile.Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di soggetti che sono titolari di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.L’accredito del rateo di pensione di settembre 2026 sarà effettuato con valuta 1° settembre. Di seguito una guida alla lettura del cedolino di settembre.Assistenza fiscale: accredito o addebito dei conguagli derivanti dal modello 730/2026Proseguono le attività di assistenza fiscale svolte dall’INPS sulle pensioni. Già sul rateo di pensione di agosto sono stati applicati i conguagli fiscali derivanti dai modelli 730/2026 trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS entro il 30 giugno: in particolare, sono stati riconosciuti conguagli a credito IRPEF a circa 4 milioni e 500mila pensionati e, per circa 500mila pensionati, sono state effettuate trattenute per recuperare l’IRPEF versata in misura inferiore al dovuto.Anche sul rateo di pensione di settembre, per i contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta, saranno applicati i conguagli fiscali risultanti dal modello 730/2026.Il rateo di pensione di settembre potrà quindi comprendere conguagli relativi a:rimborso delle somme spettanti, nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi risulti un credito a favore del contribuente che non è stato ancora pagato nel mese di agosto;trattenuta per recupero delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi risulti un debito d’imposta. Se il contribuente ha chiesto di pagare il debito a rate, le trattenute devono comunque concludersi entro novembre. Di conseguenza, se i dati della dichiarazione sono stati trasmessi all’INPS dopo giugno, potrebbe non essere possibile rispettare il numero di rate scelto dal dichiarante.Gli importi riconosciuti come rimborso e le somme trattenute come debito d’imposta, calcolati sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate, sono riportati nel cedolino di pensione con voci distinte. In questo modo il pensionato può comprendere più agevolmente quali operazioni sono state effettuate sulla propria pensione.Si ricorda, infatti, che l’INPS ha effettuato una revisione puntuale delle singole voci relative agli importi dei conguagli derivanti dal modello 730/2026. A partire da quest’anno, le descrizioni presenti nel cedolino sono state migliorate per renderle più chiare e leggibili.I contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta possono comunque consultare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti accedendo, con le proprie credenziali, al servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito e sull’app “INPS Mobile”.Pensioni che comprendono prestazioni collegate al reddito, come integrazioni al minimo, maggiorazioni e quattordicesima: mancata comunicazione dei redditi relativi all’anno 2022Come già avvenuto ad agosto, anche a settembre l’INPS applicherà una trattenuta sulla pensione nei confronti dei pensionati, non obbligati a presentare la dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, che, pur avendo percepito prestazioni il cui diritto dipende anche dalla verifica dei redditi, non hanno trasmesso all’Istituto le informazioni sui redditi relativi al 2022.La trattenuta corrisponde al 5% dell’importo della pensione pagato a luglio 2026. Nel cedolino di pensione la trattenuta sarà indicata con la seguente descrizione: “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.Come già comunicato ai pensionati interessati anche tramite apposita lettera, il 15 settembre 2026 è il termine ultimo per inviare all’INPS le informazioni sui redditi del 2022. La trasmissione deve essere effettuata presentando una domanda di ricostituzione reddituale.Se le informazioni richieste non saranno trasmesse entro il 15 settembre 2026, le prestazioni collegate al reddito riferite al 2022 saranno revocate in via definitiva. Per le pensioni ai superstiti, invece, sarà applicata la riduzione massima prevista dalla legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 41, legge 335/1995.In entrambe le situazioni, l’INPS procederà al calcolo delle somme eventualmente pagate ma non dovute e ne avvierà il recupero.Questa operazione non riguarda le prestazioni assistenziali di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali, che restano quindi escluse.Revoca della somma aggiuntiva, cosiddetta “quattordicesima”, e dell’importo aggiuntivo erogati sulle pensioni della Gestione privata integrata, con riferimento all’anno di reddito 2021L’INPS, prendendo a riferimento i redditi dell’anno 2021, ha verificato le pensioni sulle quali era stata riconosciuta, in via provvisoria, la somma aggiuntiva, comunemente chiamata “quattordicesima”. La verifica ha riguardato sia i casi in cui la somma era stata pagata nel 2021 al momento della prima erogazione, sia i casi in cui il beneficio era stato attribuito successivamente nel 2022.Se a seguito della verifica è risultato che il pensionato aveva superato le soglie previste dalla legge per mantenere legittimamente il diritto alla percezione della quattordicesima, l’INPS ha disposto la revoca della prestazione e ha avviato il recupero delle somme corrisposte ma non dovute, tramite trattenuta sulla pensione, suddivisa in 24 rate mensili, applicata a partire da agosto 2026.Nel cedolino di pensione la trattenuta è indicata con la seguente descrizione: “Somma aggiuntiva - c.d. quattordicesima l. N. 127/2007 - debito 2021”.I pensionati interessati hanno ricevuto una specifica comunicazione tramite raccomandata, con la quale l’INPS ha notificato il provvedimento di revoca e ha fornito le informazioni sulle modalità di recupero degli importi.Revoca dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dall’articolo 70, comma 7, legge 388/2000La medesima verifica è stata effettuata anche per accertare il diritto all’importo aggiuntivo di 154,94 euro, sempre prendendo a riferimento i redditi del 2021.Nei casi in cui è stato accertato il superamento dei limiti di reddito previsti, l’INPS ha disposto la revoca dell’importo aggiuntivo e ha calcolato le somme erogate ma non dovute. Tali somme saranno recuperate mediante trattenuta sulla pensione, suddivisa in 12 rate mensili e applicata a partire dalla mensilità di agosto 2026.Nel cedolino di pensione la trattenuta è indicata con la seguente descrizione: “Importo aggiuntivo (legge 23 dicembre 2000, n. 388) – debito anno 2021”.Anche per questi casi, i pensionati interessati hanno ricevuto una specifica comunicazione tramite raccomandata, con la quale l’INPS ha notificato il provvedimento di revoca e ha fornito le informazioni sulle modalità di recupero degli importi.