Non pagava la sua segretaria da 21 mesi: per questo motivo un avvocato è stato sospeso per otto mesi dall’esercizio della professione. Il legale aveva sottoscritto diversi accordi per saldare il debito con la sua dipendente, ma non li aveva rispettati. In più, l’aveva ingannata inviandole le contabili di alcuni bonifici che, però, non sono mai arrivati sul conto della segretaria. La decisione della sospensione era stata presa dal Consiglio forense ed è ora stata confermata dalla Cassazione, che con l’ordinanza 24805/2026 ha respinto integralmente il ricorso presentato dal professionista.Gli stipendi non pagati e gli accordi rimasti sulla cartaSecondo il capo di incolpazione riportato nell’ordinanza, l’avvocato avrebbe «omesso il pagamento dello stipendio dal mese di dicembre 2017 sino alle dimissioni» della lavoratrice, presentate il 2 settembre 2019.Nel tentativo di recuperare le somme, erano stati sottoscritti diversi accordi di pagamento: una scrittura privata nel dicembre 2018, un verbale di conciliazione davanti all’Ispettorato del lavoro nel luglio 2019 e un ulteriore accordo, raggiunto nel giugno 2023 presso un Ordine degli avvocati. Ma, secondo quanto accertato nel procedimento disciplinare, nessuno di questi accordi era stato rispettato.Il passaggio più grave riportato nell’ordinanza riguarda le disposizioni bancarie: il professionista aveva fatto credere alla lavoratrice «di aver eseguito i pagamenti previsti negli accordi sottoscritti, inviando contabili bancarie attestanti bonifici in realtà mai giunti sul conto della creditrice».Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva quindi disposto la sospensione per otto mesi, sottolineando la «particolare gravità della condotta», la mancata retribuzione per «21 mensilità consecutive», la reiterazione degli inadempimenti, la natura dolosa dei comportamenti e il danno provocato all’immagine e al decoro della professione forense. La decisione era stata successivamente confermata dal Consiglio nazionale forense.La difesa dell’avvocatoDavanti alla Cassazione, il professionista aveva sostenuto di aver effettuato almeno una parte dei pagamenti e che il debito fosse riferibile allo studio professionale nel quale era subentrato dopo la morte del padre, precedente amministratore. Le Sezioni Unite hanno respinto tutte le sue argomentazioni. Non è stata accolta neppure la tesi secondo cui il debito sarebbe stato maturato sotto la precedente gestione dello studio. La Corte ha rilevato che il professionista era subentrato nella gestione del rapporto di lavoro, aveva riconosciuto il debito e aveva personalmente sottoscritto gli accordi di dilazione, restando poi inadempiente.Non si trattava quindi di una responsabilità disciplinare per un fatto commesso da altri, ma di «condotte direttamente a lui imputabili».L'articolo Non paga la segretaria per 21 mesi e le invia finte ricevute di bonifici: avvocato sospeso proviene da Open.