Decreto Coesione: chiarimenti sul contributo per l’autoimpiego

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In relazione ai recenti articoli di stampa sulle criticità emerse nell’attuazione della misura prevista dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 60/2024, convertito dalla legge 95/2024, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti utili a ricostruire correttamente il quadro normativo e lo stato delle attività.L’articolo 21, comma 3, riconosce un contributo economico ai soggetti disoccupati di età inferiore a 35 anni che, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano in Italia un’attività imprenditoriale nei settori strategici delle nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica.La misura rientra nel Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 ed è erogata dall’INPS sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui compete fornire gli indirizzi interpretativi necessari per la corretta applicazione della disciplina.In attuazione di tali indirizzi, l’INPS gestisce la prestazione e verifica, in sede istruttoria, i requisiti di seguito indicati attraverso la consultazione delle informazioni disponibili e certificate nelle proprie banche dati, secondo le modalità previste per la generalità delle prestazioni:dati identificativi dell’impresa oppure, per i liberi professionisti, apertura della partita IVA, con indicazione della data di costituzione e della data di trasmissione all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, prevista dal decreto-legge 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007;appartenenza dell’attività alle categorie ammesse al contributo;dati anagrafici del richiedente.È opportuno precisare che l’istruttoria automatizzata non è basata su algoritmi decisionali, ma sulla consultazione e sul riscontro delle informazioni certificate presenti nelle banche dati disponibili, secondo criteri predeterminati dalla normativa e dagli indirizzi dell’amministrazione competente. Tale modalità riguarda anche la verifica dello stato occupazionale del richiedente alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, requisito essenziale ai fini dell’accesso al contributo.In tale quadro, il controllo preventivo assume particolare rilievo, poiché consente di accertare, prima dell’erogazione, l’effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione e degli altri requisiti previsti, assicurando la correttezza dei pagamenti e prevenendo l’erogazione di somme non spettanti e il successivo avvio di procedure di recupero degli indebiti, con conseguenti oneri per i beneficiari e per l’amministrazione.Lo stato occupazionale del richiedente alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come precisato nella circolare INPS 28 novembre 2025, n. 148, infatti, è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato al momento della domanda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS verifica tale requisito nel corso dell’istruttoria consultando la banca dati resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unico soggetto competente a certificare lo stato di disoccupazione.A seguito delle incongruenze segnalate dai richiedenti in merito allo stato di disoccupazione, i funzionari incaricati dei riesami hanno esaminato le singole posizioni e individuato quelle corredate da documentazione idonea a comprovare il requisito. Tali casi sono stati sottoposti alla necessaria valutazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Per quanto riguarda le informazioni ricavate dalle banche dati dell’Istituto, i funzionari stanno inoltre riesaminando, caso per caso, le posizioni per le quali è necessario rivalutare i requisiti. L’obiettivo è verificare puntualmente le difformità segnalate in sede di riesame e procedere progressivamente all’accoglimento delle domande che superano positivamente i controlli.La complessità delle verifiche ha determinato un rallentamento nella conclusione dei procedimenti, in particolare nei casi in cui si è resa necessaria una valutazione puntuale della posizione del singolo richiedente da parte di un’altra amministrazione.L’INPS assicura che i funzionari incaricati stanno completando le verifiche sulle posizioni ancora in lavorazione. Man mano che vengono acquisite le informazioni mancanti e confermata la sussistenza di tutti i requisiti, compreso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l’Istituto dispone il pagamento delle somme spettanti.Con riferimento, infine, alle criticità e ai dubbi relativi alle spese ammissibili, oggetto di controllo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di gestione della misura individuata dalla Commissione europea, sono disponibili specifiche FAQ.