La Shari’a in Italia. Il problema non è la libertà religiosa, ma la sovranità

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La costituzione a Padova di una Camera arbitrale islamica italiana ripropone un interrogativo del diritto pubblico europeo: a quali condizioni regole elaborate entro tradizioni religiose possono produrre effetti nell’ordinamento statale? Il dibattito oscilla tra il timore di tribunali paralleli e il richiamo alla libertà religiosa. Entrambe le letture lasciano in ombra il problema dell’autorità.L’organismo padovano, associazione non riconosciuta, non è un tribunale dello Stato. Il regolamento prevede un arbitrato rituale e, per controversie inferiori a 5.000 euro, decisioni secondo equità ispirate al diritto islamico. Per le decisioni secondo diritto richiama precetti comuni alle nazioni islamiche e, a determinate condizioni, l’interpretazione accolta nel Paese di cittadinanza comune delle parti. L’articolo 822 c.p.c. disciplina la scelta delle norme applicabili e la decisione secondo equità; restano fermi i limiti dell’arbitrabilità, le garanzie del consenso e il controllo sugli effetti del lodo. Ma chi individua quei precetti e con quale autorità?La Shari’a non è un codice unitario: si articola in scuole e tradizioni interpretative connesse a differenti assetti istituzionali. Identificare una norma richiede una scelta ermeneutica e implica il riconoscimento di un’autorità. La libertà religiosa tutela la professione della fede, senza attribuire automaticamente efficacia civile alle decisioni fondate su precetti confessionali. La questione è politico-costituzionale: investe le condizioni alle quali una pretesa normativa acquista rilevanza giuridica.La pluralità delle fonti e dei centri di produzione normativa è ormai un tratto strutturale dell’ordinamento italiano, nel quale si intrecciano diritto dell’Unione europea, autonomie territoriali e autonomia privata e collettiva. Il problema non è dunque l’esistenza di norme di diversa provenienza, ma la determinazione delle condizioni della loro rilevanza giuridica. La sovranità si ripropone non sul piano dell’esclusività della produzione normativa, ma su quello della qualificazione e del riconoscimento dei suoi effetti nell’ordinamento costituzionale.Il diritto comparato aiuta a comprendere la posta in gioco. Nei Paesi musulmani si osserva spesso un processo di statalizzazione dell’Islam: lo Stato organizza e controlla istituzioni religiose. In Egitto il Ministero degli Awqaf interviene sull’amministrazione delle moschee e sulla predicazione; in Marocco il sovrano, Comandante dei credenti, occupa una posizione centrale nell’ordinamento religioso; in Turchia la Diyanet è un’istituzione pubblica competente in materia di culto. Non sono modelli da trasferire in Italia, ma mostrano le differenti configurazioni giuspubblicistiche dell’autorità religiosa.L’esigenza di identificare gli interlocutori religiosi era già emersa nell’audizione del 14 novembre 2017 dinanzi alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, dedicata alla disciplina delle moschee e degli imam. Allora si discuteva dell’organizzazione del culto; oggi dell’efficacia civile di decisioni arbitrali. Il presupposto rimane: l’autorevolezza riconosciuta entro una comunità religiosa non si traduce di per sé in autorità giuridica nell’ordinamento repubblicano. La mediazione statale emerge del resto in Egitto, dove le controversie familiari sono affidate a giudici statali, e in Marocco, dove la Mudawwana è legge dello Stato.Le esperienze occidentali confermano l’esigenza di distinguere i piani. Nel Regno Unito una revisione indipendente del 2018 ha esaminato i problemi posti dalle Sharia councils, soprattutto in materia di consenso e tutela delle donne. In Ontario una riforma del 2006 ha limitato gli effetti dell’arbitrato familiare ai procedimenti conformi al diritto canadese. Nella sentenza Molla Sali c. Grecia del 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato una discriminazione successoria legata all’applicazione di regole islamiche. Fattispecie differenti, che impongono di distinguere appartenenza confessionale ed efficacia civile.Sulla vicenda padovana il Governo ha ribadito al Senato, il 15 ottobre 2026, la piena vigenza dell’ordinamento repubblicano, fissando un principio essenziale. In questa prospettiva, sarebbe utile un approfondimento conoscitivo delle amministrazioni e degli apparati competenti sulla struttura degli organismi arbitrali che richiamano tradizioni religiose o consuetudinarie, sui loro eventuali collegamenti con autorità estere, sui criteri di individuazione delle norme e sulle garanzie offerte alle parti. Una ricognizione consentirebbe di distinguere l’esercizio legittimo dell’autonomia privata da eventuali criticità costituzionali. I criteri di osservazione e controllo dovrebbero essere generali, senza discriminazioni confessionali, pur riservando attenzione alle specificità istituzionali dell’Islam.Vi è, infine, una dimensione nella quale diritto comparato e geopolitica si incontrano. Quando un organismo italiano richiama interpretazioni della Shari’a maturate in altri ordinamenti, introduce nei rapporti privati criteri normativi elaborati entro differenti strutture di autorità. Ciò non implica, di per sé, interferenze straniere, ma mostra che le norme non circolano indipendentemente dai contesti nei quali hanno acquistato significato e autorevolezza. L’analisi comparata deve spingersi oltre il contenuto delle disposizioni, ricostruendo i rapporti tra produzione normativa, interpretazione e potere.La Repubblica non è chiamata a stabilire quale sia la corretta interpretazione della Shari’a. Le compete, invece, determinare a quali condizioni e con quali limiti le decisioni che a essa si richiamano possano produrre effetti giuridici nel proprio ordinamento.