Dalla criminalità minorile alle violenze nelle manifestazioni pubbliche, il nuovo decreto-legge rafforza gli strumenti repressivi e preventivi. Resta aperta la questione dell’equilibrio tra tutela della sicurezza, garanzie individuali ed efficacia delle misure. Con il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, adottato sullo sfondo dei recenti fatti di cronaca milanesi e delle manifestazioni previste nel fine settimana nelle piazze italiane, il Governo interviene sulla sicurezza pubblica per contrastare violenze nelle manifestazioni, danneggiamenti e criminalità minorile. In vigore dal 23 ottobre, il provvedimento si articola su tre direttrici: pene più severe, maggiori strumenti di prevenzione e responsabilità connesse agli illeciti dei minori.Manifestazioni pubbliche: nuovi reati e responsabilità individualeTra le novità spicca l’art. 420-bis c.p., che introduce il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa chi, nell’ambito di un gruppo organizzato di almeno cinque persone, utilizzi o lanci gli oggetti indicati dalla norma, creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e provocando danni alle cose. Per chi organizza o promuove il gruppo, oppure incita o istiga a tali condotte, la pena raggiunge i dodici anni. Si aggiungono l’art. 635.1 c.p., sul danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, e gli aumenti di pena per le ipotesi degli artt. 419 e 420 c.p. nelle circostanze previste dal decreto.La scelta legislativa mira a contrastare non solo i singoli episodi, ma anche l’organizzazione che ne favorisce la realizzazione, soprattutto quando le manifestazioni divengano occasione per aggressioni e danneggiamenti. È però essenziale distinguere tali condotte dall’esercizio del diritto di riunione garantito dall’art. 17 Cost.: la presenza in una manifestazione, anche segnata da tensioni, non comporta responsabilità per fatti altrui. Il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27 Cost., impone di accertare il contributo individuale e tutti gli elementi del reato.Criminalità minorile: tra responsabilità e funzione educativaAltrettanto rilevante è la modifica dell’art. 98 c.p., relativo all’imputabilità tra quattordici e diciotto anni: la capacità di intendere e di volere è ora presunta fino a prova contraria. Non si abbassa l’età della responsabilità penale, ma cambia il criterio di accertamento. La novità si accompagna agli interventi sull’art. 9 del d.P.R. n. 448 del 1988, concernente gli accertamenti sulla personalità del minore, e sulle misure cautelari minorili. Ne nasce una questione di equilibrio tra responsabilizzazione e natura educativa della giustizia minorile, che richiede una valutazione della maturità e della situazione personale di ciascun ragazzo. La nuova presunzione solleva dunque interrogativi sull’effettiva individualizzazione del giudizio e sulla tutela della funzione educativa del processo minorile.L’art. 5 introduce inoltre sanzioni amministrative per chi esercita la responsabilità genitoriale quando il minore partecipa a determinati reati, fra cui quelli degli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p.: da 500 a 1.000 euro, elevati a 1.000-2.000 in caso di reiterazione, salvo che il genitore provi di non aver potuto impedire il fatto. Coinvolgere le famiglie nella prevenzione è un obiettivo riconoscibile; resta da valutare se la sanzione economica sia efficace anche nei contesti più fragili, dove la capacità educativa non sempre si traduce nella possibilità concreta di impedire il reato. Il sostegno e i percorsi educativi possono risultare altrettanto decisivi.Prevenzione e libertà individuali: il nodo delle garanzieSul piano preventivo, la modifica dell’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011 introduce un avviso orale del questore con divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi individuati, per non oltre un anno e in presenza di specifici presupposti; la misura può riguardare anche chi abbia compiuto quattordici anni. Il nuovo comma 3-ter dell’art. 11-bis del d.l. n. 59 del 1978 amplia inoltre accompagnamento e trattenimento negli uffici di polizia durante specifiche operazioni di prevenzione, sulla base di circostanze concrete e condizioni previste dalla legge.È soprattutto qui che si pone uno dei nodi giuridici più delicati: il rapporto tra prevenzione e libertà individuali. Intervenire prima che si verifichino reati può essere utile, ma richiede presupposti determinati, valutazioni caso per caso e garanzie contro applicazioni sproporzionate.Sul versante processuale, la modifica dell’art. 382-bis c.p.p. amplia l’arresto in flagranza differita. Quella dell’art. 110 dell’ordinamento giudiziario accelera l’applicazione temporanea di magistrati quando eventi di ordine pubblico possano provocare numerosi arresti: la risposta dello Stato si rafforza dunque anche sul piano operativo e giudiziario. A Milano, inoltre, il contingente militare per il controllo del territorio aumenta temporaneamente di 500 unità, fino al 31 dicembre 2026.Leggi anche: Ecco l’arsenale dei ragazzi da capire e includereI baby criminali vanno in carcere. Dove sarebbe lo scandalo?Nel complesso emerge un orientamento verso pene più severe e poteri di prevenzione anticipati. Ma l’efficacia non si misura soltanto sulla durezza delle sanzioni: contano la tempestività degli accertamenti, le risorse necessarie per attuare le misure e, per i minorenni, i percorsi educativi e di recupero. Va inoltre considerato che, salvo lo stanziamento specifico destinato a Milano, il decreto prevede l’attuazione con le risorse già disponibili. La conversione parlamentare offrirà l’occasione di verificare l’equilibrio sistematico delle nuove norme e la loro concreta applicabilità.La questione, allora, non è soltanto quanto debba essere severa la risposta dello Stato, ma quanto questa severità sia realmente capace di produrre sicurezza. Perché, al di là dell’inasprimento delle pene e dell’ampliamento dei poteri di prevenzione, resta un interrogativo al quale il legislatore, prima ancora che i cittadini, è chiamato a rispondere: stiamo costruendo un sistema più efficace nel prevenire i reati oppure un sistema semplicemente più rigoroso nel punirli? È su questa distinzione che dovrebbe misurarsi il dibattito pubblico.Ettore Pulidori, 24 ottobre 2026L'articolo Decreto sicurezza, pugno duro del governo: cosa cambia davvero proviene da Nicolaporro.it.