Come noto, alcune leggi consentono in Italia, per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), i quali costituiscono alterazioni biologiche permanenti del neurosviluppo – e non, come talvolta si sente dire, difficoltà temporanee che con più impegno si possono risolvere –, l’utilizzo a scuola di specifiche dotazioni tecnologiche. Si tratta dei cosiddetti “strumenti compensativi”, ovvero, tra gli altri, di appositi hardware e software che, come gli occhiali per un ipovedente o le protesi acustiche per un ipoacusico, servono a compensare un’abilità resa deficitaria da un disturbo. Questi mezzi permettono agli studenti con DSA di concentrarsi sui contenuti del compito assegnato, risparmiando le energie cognitive necessarie per l’elaborazione del testo, resa nel loro caso più complessa dalla neurodivergenza. Tali strumenti favoriscono l’autonomia di questi allievi, bilanciandone in parte le difficoltà.La legge 170/2010, con le relative linee guida previste dal Decreto Ministeriale 5669/2011, obbliga le scuole a garantire a questi alunni l’utilizzo di tutti i mezzi compensativi previsti dalla normativa e stabiliti nel PDP, ossia nel Piano Didattico Personalizzato adottato dal Consiglio di classe, che deve essere redatto tenendo conto della certificazione dell’allievo (rinvio, in merito, a quanto scritto nel mio articolo del 20 ottobre 2026). Per chiarire meglio: l’uso di questi strumenti non è una concessione discrezionale dei docenti, da consentire per uno strumento sì e per l’altro no, o una volta sì e l’altra volta no, oppure da un docente sì e dall’altro no. L’utilizzo di tali mezzi va garantito sempre – così come sempre, appunto, si devono lasciar usare gli occhiali o le protesi –, proprio per non discriminare lo studente con DSA. Il docente, infatti, che neghi tale utilizzo viola diverse norme, tra cui, per consolidata giurisprudenza amministrativa e civile, la legge 67/2006, la quale sanziona proprio coloro che praticano forme di discriminazione indiretta.La legge 170, insieme ad altre normative menzionate nel mio articolo sopra citato, favorisce la personalizzazione degli apprendimenti, che costituisce la sola via per porre gli studenti, quanto più possibile, su un piano di parità. Troppo spesso tuttavia, ancora oggi, molti docenti ritengono che l’uguaglianza a scuola si possa ottenere solo praticando uguali condizioni per tutti, quindi spiegando a tutti nello stesso modo, imponendo a tutti di imparare nella medesima maniera, attribuendo a tutti un’identica verifica, ovvero, per riprendere la nota espressione di don Milani, facendo parti uguali tra disuguali. Le condizioni di partenza non sono però mai uguali per tutti, per cui – pur non essendo la scuola una gara – chi ha qualche difficoltà è giusto che abbia a disposizione strumenti volti a compensare la propria situazione deficitaria. La legislazione sui DSA rappresenta pertanto una norma di civiltà, in grado potenzialmente di ridurre, almeno in parte, il disagio di molti studenti. Non possediamo purtroppo, ad oggi, dati ministeriali accurati in merito al successo formativo di tali allievi dopo l’approvazione della presente normativa, che sarebbe invece assai utile avere. Si può in ogni caso affermare che l’applicazione della legge 170 ha notevolmente ridotto l’abbandono scolastico di questi studenti. Per tale ragione è importante, da parte di tutti gli insegnanti, concedere sempre l’utilizzo degli strumenti compensativi, contrariamente a quanto tuttora viene spesso segnalato accadere.Sono in effetti numerosi, nella giurisprudenza, i ricorsi delle famiglie dovuti alla mancata o incompleta applicazione del PDP per gli studenti con DSA. In modo significativo, tali ricorsi sono addirittura maggiori rispetto a quelli presentati per la mancata o incompleta applicazione del PEI, ossia del Piano educativo individuale, che si utilizza per gli studenti con disabilità. Ciò accade nonostante le due platee di allievi, numericamente, siano nella scuola italiana piuttosto simili. Tale dato tende ad avvalorare la tesi secondo cui le difficoltà “invisibili” vengono sovente sottovalutate, quindi indirettamente discriminate, più di quelle “visibili”.Nei confronti di un problema che “non si vede” vi è in effetti generalmente maggiore diffidenza, come ho cercato appunto di mostrare nel mio articolo del 20 ottobre parlando del generico scetticismo espresso, pur senza alcuna competenza medica, da un buon numero di docenti circa la veridicità delle certificazioni per DSA. In rapporto ad una difficoltà che “non si vede”, chi sembra trarre qualche beneficio dalla stessa non è infatti quasi mai – nell’attuale mentalità diffusa, competitiva ed egoistica – considerato come portatore di un diritto equitativo, bensì come titolare di un privilegio. Penalizzare una persona con difficoltà “invisibile” appare inoltre meno meschino che discriminare una persona con difficoltà “visibile” (ad esempio in sedia a rotelle), sicché, come purtroppo anche la scuola mostra, tale genere di comportamenti risulta ancora diffuso.Può essere utile tuttavia chiedersi: per quale motivo, malgrado la possibilità di provvedimenti disciplinari anche gravi – probabilità, a dire il vero, non elevata, essendo la legge 170 una “legge bianca”, che stabilisce cioè diritti e doveri senza prevedere sanzioni precise per chi non la rispetta –, l’utilizzo degli strumenti compensativi elettronici è tuttora osteggiato da non pochi docenti della scuola italiana? La sola spiegazione verosimile, dato che impedire l’uso degli stessi non può certo essere ritenuto funzionale al bene degli studenti, è la difficoltà che un discreto numero di insegnanti, poco formati e spesso anche poco desiderosi di aggiornarsi, ancora riscontra, sul piano tecnico, nel loro utilizzo. Tale difficoltà, non riconosciuta, si trasforma sovente in un divieto.La necessità di apprendere l’uso di questi mezzi informatici (sintesi vocali, programmi di videoscrittura, supporti per il calcolo, ecc.) crea in effetti tuttora problemi a molti docenti, soprattutto a quelli della “vecchia generazione”, poco avvezzi all’utilizzo della tecnologia. Ciò nonostante, fra i doveri della professione vi è sicuramente quello di prepararsi in maniera adeguata alle necessità didattiche, anche su tematiche non strettamente attinenti alla propria disciplina, come è appunto il caso delle dotazioni digitali compensative. Ciò che viene segnalato da molte associazioni autorevoli, come l’AID (Associazione Italiana Dislessia), è, invece, che anche quando gli studenti si presentano a scuola con computer autonomamente predisposti dalle famiglie con tutti i programmi, la reazione dei docenti appare sovente di non accettazione di tali modalità elettroniche in aula, pur essendo le stesse – lo ripeto – previste per legge. Alcuni insegnanti manifestano addirittura il sospetto che il computer possa agevolare questi allievi, i quali tramite esso potrebbero copiare, instillando in tal modo un ulteriore pregiudizio nei loro confronti anche da parte dei compagni. In realtà dietro questa dinamica, come detto, vi è spesso soltanto inesperienza informatica, unita ad una certa pigrizia nonché, in alcuni casi, un pizzico di arroganza, quando i docenti non ammettono i limiti delle proprie competenze.Vorrei allora ricordare a questi insegnanti che uno studente con DSA – il quale si percepisce già, il più delle volte, come “diverso” dal resto della classe, in quanto usa strumenti che i suoi compagni generalmente non utilizzano –, chiamato lentamente a disimparare la pur faticosa gestione della carta e della penna per fare tutto su computer, si trova di fronte ad un compito davvero gravoso. Per questo motivo andrebbe incoraggiato, non ostacolato. Se questa attività gli viene al contrario imputata come una colpa, difficilmente potrà rapportarsi alla scuola in modo sereno, ponendosi così a maggiore rischio di abbandono. L’utilizzo di questi strumenti risulta del resto importante non solo in fase di apprendimento, ma anche di valutazione. La prima parte dell’articolo 6 del D.M. 5669 afferma in effetti che “le Istituzioni scolastiche adottano (devono adottare, LG) modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare”. Fra queste misure, vi sono appunto gli strumenti digitali compensativi.Mi rivolgo infine, per concludere, a quegli insegnanti che hanno minore dimestichezza con gli ausili tecnologici. Pur comprendendo le difficoltà di questo passaggio, vi invito a compiere ogni sforzo possibile per impararne l’utilizzo, per il bene dei vostri studenti e della scuola. Condividere, anche da adulti, la fatica di un nuovo apprendimento permette, peraltro, di capire meglio anche l’impegno quotidiano di questi ragazzi. Tale approccio renderà inoltre l’intero gruppo classe maggiormente comunitario, finalità che ogni docente, in quanto educatore, dovrebbe porre sempre come primaria nell’esercizio della propria funzione.luca.grecchi@unimib.it