“Buona fede e nessun accordo illecito”: così i giudici hanno smontato le tesi dei pm sull’urbanistica milanese

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Nessun accordo illecito tra costruttori e funzionari comunali, né interpretazioni “di comodo” costruite per rendere possibile l’intervento. È questo uno dei passaggi centrali delle motivazioni della sentenza sul caso Torre Milano, il grattacielo di via Stresa, prima decisione arrivata nell’ambito dei processi sull’urbanistica milanese. Il 16 giugno la giudice Paola Braggion aveva assolto tutti e otto gli imputati, tra costruttori, progettista, ex dirigenti e funzionari del Comune, dalle accuse di abuso edilizio e lottizzazione abusiva con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.“Non dimostrato alcun accordo illecito”Nelle motivazioni, ora depositate, la giudice scrive che non è stato “certamente” dimostrato quanto sostenuto dall’accusa, e cioè che, per ottenere l’assenso all’intervento edilizio e i titoli abilitativi alla costruzione di Torre Milano, vi fosse stato “un accordo illecito tra costruttori e funzionari”, finalizzato a trovare interpretazioni scorrette delle norme o a formare atti amministrativi illegittimi. Il cuore della decisione riguarda dunque l’assenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, sia sotto il profilo del dolo sia sotto quello della colpa.“Gli imputati pensavano di operare in conformità del Pgt”Secondo la sentenza, gli imputati agirono ritenendo di muoversi nel rispetto delle regole vigenti. La giudice sottolinea che costruttori, tecnici e funzionari pensarono di operare “in conformità del Pgt” e della legge regionale, in coerenza con la giurisprudenza amministrativa e con i pareri dell’Avvocatura comunale. Un elemento decisivo, secondo il tribunale, è anche la tempistica: il contrasto interpretativo sulle norme sarebbe emerso soltanto dopo il 2023, mentre Torre Milano era stata realizzata prima del 2022.Il nodo delle interpretazioni normativeLa sentenza riconduce quindi il caso soprattutto a un problema di interpretazione delle norme urbanistiche, una tesi sostenuta da tempo dalle difese e dallo stesso Comune di Milano. La conclusione è che, almeno fino al 2023, gli imputati avrebbero agito in buona fede, sulla base delle regole, delle prassi e degli orientamenti disponibili in quel momento. Per questo l’assoluzione è stata pronunciata “perché il fatto non costituisce reato”: non perché il tema urbanistico fosse inesistente, ma perché, secondo la giudice, mancavano dolo e colpa nelle condotte contestate.L'articolo “Buona fede e nessun accordo illecito”: così i giudici hanno smontato le tesi dei pm sull’urbanistica milanese proviene da Nicolaporro.it.