Condominio: i coniugi comproprietari vanno convocati individualmente

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In un sistema liberale il diritto di partecipazione alle decisioni che riguardano il proprio patrimonio non può essere sacrificato sull’altare della sbrigatività burocratica. Spesso gli amministratori di condominio considerano i coniugi comproprietari come un’entità unica e indistinta, dimenticando che la titolarità di un bene immobiliare corrisponde a un diritto reale individuale. Omettere la corretta notifica delle convocazioni ad entrambi i titolari non è un semplice cavillo formale, ma una lesione diretta della trasparenza contrattuale, come conferma un filone di pronunce della Cassazione depositate nel corso del 2025.La presunzione di conoscenza non regge piùLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10361/2025 ha affrontato proprio il nodo della convocazione recapitata non al condomino in prima persona ma a un congiunto stretto, come può accadere per l’appunto tra coniugi conviventi. I giudici hanno chiarito che la consegna a un familiare può ritenersi sufficiente solo a condizione che il destinatario abbia avuto una concreta possibilità di venirne a conoscenza, e che, in caso di contestazione, «spetta a chi solleva la questione fornire la prova» della mancata conoscenza. Un principio che, letto in controluce, rovescia l’automatismo con cui molti amministratori continuano a trattare le famiglie comproprietarie come un unico interlocutore: la presunzione di conoscenza resta un’eccezione da dimostrare, non una regola da applicare a scatola chiusa.Il paletto confermato dalla CassazioneSul fronte delle conseguenze pratiche, due successive pronunce hanno consolidato la cornice entro cui si muove chi impugna una delibera per omessa convocazione. Con l’ordinanza n. 20534/2025, la Sezione II ha ribadito che la mancata convocazione di un avente diritto – nel caso specifico un usufruttuario, ma il principio si estende ai comproprietari – determina l’annullabilità della delibera, da far valere entro il termine perentorio di trenta giorni, e non la nullità automatica invocata da molti ricorrenti. Pochi mesi dopo, con l’ordinanza n. 20052/2025 del 18 luglio, la stessa sezione ha esteso il ragionamento anche al super-condominio, chiarendo che la violazione delle regole di convocazione «determina l’annullabilità della delibera, non la sua nullità». Una distinzione tecnica che ha però un effetto molto concreto sul piano dei diritti individuali: chi non è stato convocato deve attivarsi rapidamente, ma ha uno strumento di tutela riconosciuto e stabile, sottratto all’arbitrio interpretativo di ogni singolo amministratore.La centralità del singolo proprietario nel libero mercatoRiconoscere l’autonomia di ciascun coniuge all’interno dell’assemblea di condominio significa rafforzare la tutela del patrimonio individuale contro i colpi di mano della maggioranza. Se l’avviso di convocazione viene omesso o recapitato senza che il destinatario possa realmente venirne a conoscenza, la delibera approvata resta esposta all’impugnazione giudiziale entro i termini di legge. La giurisprudenza del 2025 conferma, nella sostanza, che il diritto primario di partecipazione dell’avente diritto non può essere subordinato a mere comodità organizzative dell’amministratore: la prova dell’effettiva conoscenza dell’avviso diventa il perno su cui si regge l’intero procedimento. Solo garantendo la massima informazione, e non un’informazione presunta per comodità gestionale, si preserva il valore economico e giuridico dell’investimento immobiliare. Un principio che vale a maggior ragione quando a essere coinvolti sono due titolari di uno stesso diritto, uniti dal vincolo coniugale ma distinti, davanti alla legge, come proprietari.Enrico Foscarini, 8 settembre 2026L'articolo Condominio: i coniugi comproprietari vanno convocati individualmente proviene da Nicolaporro.it.