Il diritto di proprietà rappresenta uno dei pilastri fondamentali di una società libera e di un moderno Stato di diritto. Quando l’inviolabilità del domicilio viene violata, la prima falla si registra nel compito primario delle istituzioni pubbliche: garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione dei beni. Tuttavia, di fronte alle carenze strutturali dell’apparato di pubblica sicurezza, la tutela del proprietario si sposta inevitabilmente sul terreno del diritto privato e della responsabilità civile. In questo scenario, la giurisprudenza della Corte di Cassazione gioca un ruolo decisivo nel definire i confini entro cui soggetti privati, come aziende e compagini condominiali, debbono rispondere delle vulnerabilità create a danno dei singoli cittadini. La pronuncia della Terza Sezione Civile del 4 febbraio 2025, n. 2890, si inserisce esattamente in questo solco, riaffermando che chi crea una situazione di pericolo straordinario in un condominio per la proprietà privata altrui ha l’obbligo giuridico ed economico di porvi riparo.La responsabilità dell’impresa appaltatriceLa presenza di ponteggi e impalcature per l’esecuzione di lavori sulla facciata di un edificio altera in modo significativo il livello di rischio intrinseco di un immobile. Strutture temporanee installate per ristrutturare un bene finiscono per trasformarsi in un’agevole via d’accesso per malintenzionati, vanificando le ordinarie difese dei singoli appartamenti.La Corte di Cassazione specifica che l’impresa appaltatrice risponde del furto perpetrato a danno dell’inquilino o del proprietario ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile. Tale responsabilità aquiliana scaturisce dall’omessa adozione delle cautele ordinarie e straordinarie volte a prevenire l’uso anomalo della struttura. “L’esecutore dei lavori ha il dovere di predisporre idonee misure anti-intrusione, quali impianti di illuminazione notturna, dispositivi di allarme perimetrale, sistemi di videosorveglianza o lo smontaggio delle scalette di risalita al termine della giornata lavorativa”. L’inadempimento di tali doveri d’impresa rompe l’equilibrio di sicurezza e configura un preciso illecito extracontrattuale.La responsabilità del condominioIl singolo proprietario non è soltanto esposto al rischio derivante dall’inerzia dell’impresa, ma deve spesso confrontarsi con le decisioni assunte a maggioranza dal proprio condominio. La decisione della Suprema Corte chiarisce che il condominio committente risponde in solido con l’appaltatore ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, in qualità di custode del fabbricato e delle relative strutture.“Trattandosi di beni ed elementi posti a servizio dell’intero stabile, sul condominio grava un preciso obbligo di vigilanza e custodia volte ad impedire che il mantenimento del ponteggio arrechi danni ai singoli partecipanti o a terzi”. Il condominio non può esonerarsi da responsabilità semplicemente delegando i lavori all’impresa. Essa sussiste laddove l’ente di gestione non abbia preteso contrattualmente l’installazione di dispositivi di sicurezza o non abbia vigilato sulla loro effettiva messa in funzione durante tutta la durata del cantiere.Il quadro costituzionalePer comprendere appieno la rilevanza della pronuncia occorre coordinare il piano della responsabilità civile con le garanzie fondamentali offerte dal nostro ordinamento. Sebbene la Corte Costituzionale sia prevalentemente chiamata a vagliare la legittimità delle norme penali poste a presidio del domicilio e del patrimonio, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito come la tutela della proprietà privata sia strettamente connessa all’articolo 42 della Costituzione e all’articolo 8 della CEDU.La libertà dell’iniziativa economica privata, garantita dall’articolo 41 della Costituzione, non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana o lesione ai diritti di terzi. “L’esercizio dell’attività d’impresa incontra un limite valicabile solo al prezzo della risarcibilità del danno qualora l’organizzazione del cantiere pregiudichi la sicurezza dei beni individuali”. La tutela del proprietario non può quindi essere sacrificata in nome di una generica riduzione dei costi di cantiere da parte dell’impresa o del condominio.Una prospettiva liberaleIn un’ottica liberale e liberista il rispetto dei contratti, l’imputabilità della colpa e la rigorosa tutela della proprietà privata costituiscono precondizioni essenziali per il corretto funzionamento del mercato. Un sistema in cui chi genera un rischio non ne risponde finanziariamente crea una distorsione economica, scaricando sui singoli individui i costi della negligenza altrui.La sentenza n. 2890 del 2025 fissa un principio di responsabilità oggettiva e di diligenza professionale che incentiva le imprese ad adottare elevati standard di sicurezza e responsabilizza il condominio nelle scelte contrattuali. Assegnare chiare responsabilità civili significa rafforzare la certezza del diritto, proteggere il valore dei beni immobiliari e riaffermare che la proprietà individuale è un diritto inviolabile che non ammette zone d’ombra né scorciatoie operative.Enrico Foscarini, 10 settembre 2025L'articolo Condominio: come tutelarsi in caso di furto dai ponteggi proviene da Nicolaporro.it.