Nel testamento lascia la casa alla compagna e al cane. Il figlio contesta la decisione dopo la sua morte, ma il tribunale lo respinge

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Nel suo testamento, un uomo di 77 anni aveva lasciato scritte le ultime volontà: alla compagna e al cane sarebbe andata la casa di Sassuolo. Precisava inoltre di aver informato della decisione il figlio, suo unico erede, che si era detto d’accordo. Un documento apparentemente chiaro, che tuttavia, dopo la morte dell’uomo, ha portato a un contenzioso legale: per il figlio quella volontà non era più da rispettare e la compagna non avrebbe dovuto continuare a vivere nella casa.Le ultime volontà: la casa alla compagna e al caneNel 2017 un 77enne aveva presentato a un professionista il proprio testamento olografico con scritte le sue ultime volontà. «Oggi in Sassuolo, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, concedo alla mia convivente e amata compagna e al cane Bea, l’uso abitativo della mia abitazione di Sassuolo a tempo indeterminato» si legge nel documento, riportato dal Corriere di Bologna. Una scelta che avrebbe consentito «a entrambe il ritrovamento di una soluzione abitativa consona alle loro esigenze». L’uomo aveva poi aggiunto una nota: «L’unico mio erede universale, mio figlio è stato informato di questa mia volontà condividendo e accettando questa doverosa soluzione». Il figlio contesta il testamento: la relazione tra il padre e la donna era finitaCinque anni dopo, nel 2022, l’ormai 82enne morì e il notaio di fiducia pubblicò il testamento, senza immaginare che ci sarebbero stati contenzioni giudiziari. Il figlio nominato nel documento, infatti, denunciò la compagna del padre scomparso, sostenendo che la donna avrebbe dovuto restituire la casa e il garage a Sassuolo perché la relazione tra i due era finita prima della morte dell’uomo. Secondo il ragazzo, la disposizione nel testamento aveva perso la sua efficacia: il padre aveva fatto riferimento alla «convivente e amata compagna», perciò dopo la rottura veniva meno la condizione implicita. Ovvero l’esistenza di una relazione alla morte dell’uomo. Inoltre, per il giovane il diritto di abitazione della donna era decaduto perché aveva già trovato un’altra sistemazione prima della morte del padre, tornando a vivere nella casa solo dopo il funerale.Per i giudici il testamento è legittimo e inequivocabileI giudici di primo grado del Tribunale di Modena e quelli della corte d’Appello di Bologna respinsero le accuse del figlio in quanto il testamento olografico del padre rimaneva legittimo e valido. Data la chiarezza del documento, non era possibile interpretarlo in altro modo. Secondo il Tribunale di Modena la decisione dell’uomo era inequivocabile e faceva riferimento al diritto reale di abitazione a tempo indeterminato della compagna. «Sostenere, come fa invece il figlio che a tempo indeterminato significhi per un periodo non determinato e non per sempre, appare una interpretazione dell’erede universale che priva di rilievo e di significato la volontà paterna» si legge nella sentenza del Tribunale riportata dal Corriere di Bologna.La decisione finalePer i giudici, la donna ha il diritto di abitare nella casa a Sassuolo con il cane, come scritto chiaramente nel testamento del compagno scomparso. Inoltre, hanno condannato il figlio a 6 mila euro di spese legali. Il caso ora risulta chiuso, a meno di ricorsi in Cassazione per questioni di legittimità.L'articolo Nel testamento lascia la casa alla compagna e al cane. Il figlio contesta la decisione dopo la sua morte, ma il tribunale lo respinge proviene da Open.