Le parole sul “divieto di burqa e niqab a scuola” pronunciate dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Fenix, l’evento di Gioventù nazionale a Roma, riaccendono il dibattito su un tema più volte sollevato negli anni. L’ultimo in ordine di tempo a ribadire i progetti del governo era stato ad agosto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annunciando un decreto-legge o un altro provvedimento normativo per introdurre il divieto di mascheramento e di copertura integrale del volto nelle classi italiane, richiamandosi ai principi di identificabilità, dignità della persona e uguaglianza. La Legge RealeAttualmente in Italia non esiste una legge o una circolare del ministero dell’Interno specifica che vieni formalmente l’utilizzo del velo negli istituti. La norma a cui si fa riferimento è l’articolo 5 della legge 122/1975 (cosiddetta ‘Legge Reale’) che disciplina la tutela dell’ordine pubblico e stabilisce alcune regole per i luoghi aperti al pubblico: è fatto divieto di utilizzare caschi protettivi o qualunque altro mezzo (inclusi indumenti) che renda “difficoltoso” il riconoscimento della persona. La legge ammette una deroga se esistono “giustificati motivi”, ad esempio di salute o collegati alle condizioni climatiche e lavorative.Nel 2008 un primo punto sulla vicenda lo ha messo il Consiglio di Stato. Con la sentenza numero 3076 del 19 giugno di quell’anno i massimi giudici amministrativi hanno deciso, in un contenzioso fra il Prefetto di Pordenone e il Comune di Azzano Decimo, in Friuli, che il motivo religioso o culturale rientra tra i “giustificati motivi” per derogare alla norma. All’epoca la Prefettura aveva annullato l’ordinanza con cui il sindaco di Azzano aveva ordinato di adeguarsi al divieto di comparire mascherati in pubblico, includendo anche il velo islamico. Il Tar ritenne che l’annullamento dell’atto rientrasse tra i poteri del Prefetto (il Viminale non si costituì nel giudizio) mentre il CdS stabilì che la ‘Legge Reale’ non è sufficiente a vietare in assoluto il burqa nei luoghi pubblici, a patto però che chi lo indossa sia disposto a scoprirsi temporaneamente per i controlli di identificazione richiesti dalle forze dell’ordine.La gestione quotidiana a scuolaIn assenza di una norma nazionale – come quella annunciata dal Governo – la gestione quotidiana del fenomeno ricade sui dirigenti per il principio dell’autonomia scolastica. Ogni istituto può approvare un proprio regolamento interno che disciplina la vita della comunità scolastica sulla base di due principi che corrono in parallelo. Il primo: l’obbligo di identificabilità per ragioni di sicurezza. I regolamenti non possono derogare alla necessità di identificare chiunque entri a scuola, siano questi studenti, genitori, personale docente o amministrativo. In molte scuole la prassi prevede l’ingresso fra le mura attraverso uno spazio protetto, davanti a personale femminile (insegnanti o collaboratrici scolastiche), a cui le studentesse mostrano il volto per farsi riconoscere, potendo poi rimettere il velo durante le lezioni.Per esigenze didattiche, come l’insegnamento verbale in classe, invece molti regolamenti d’istituto prevedono che la copertura totale del volto può essere limitata o vietata qualora pregiudichino la regolare attività d’insegnamento o le prove d’esame, come ad esempio impedendo di sentire le domande o fornire risposte comprensibili a maestri e professore. Secondo i presidi questo genere di accorgimenti flessibili e adattabili al contesto è uno strumento per prevenire la dispersione e l’abbandono della scuola da parte della ragazze di fede musulmana e, allo stesso tempo, garantiscono il diritto allo studio. Questo articolo Scuola, come funziona il velo in classe fra divieti e motivi culturali proviene da LaPresse