Stranieri in classe, smontiamo la bufala: il decreto non è incostituzionale

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Per comprendere pienamente il decreto – legge proposto dal ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara relativo alla distribuzione degli studenti stranieri nelle classi prime, è necessario partire dalla considerazione che le stesse devono essere formate affinché tutti gli alunni possano seguire le lezioni, apprendere e partecipare alla vita della scuola e non formate semplicemente attraverso la somma aritmetica delle domande d’iscrizione.A partire dall’anno scolastico 2027/2028 il limite del 30 per cento riguarderà, nella primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana individuati in relazione alla nascita in Italia o alla frequenza di almeno due anni della scuola dell’infanzia; nelle secondarie, invece, quelli che non abbiano frequentato con esito positivo il sistema scolastico nazionale per almeno tre anni. Ove le iscrizioni non permettano di rispettare il limite, gli uffici scolastici dovranno distribuire gli alunni tra istituti limitrofi, salvaguardando la prossimità al domicilio. A questa scelta organizzativa si aggiungono risorse per il potenziamento della lingua italiana.Sappiamo bene che l’art. 34 della nostra Costituzione prevede che “La scuola è aperta a tutti” e, alla luce di ciò, nessun minore può essere escluso dall’istruzione per la sua cittadinanza. Tuttavia, il diritto di accedere alla scuola non coincide con la pretesa di essere inseriti in una particolare classe, qualunque sia la sua composizione. Infatti, organizzare le iscrizioni affinché l’insegnamento sia effettivo è, in linea di principio, uno dei modi per dare attuazione proprio a quel diritto.Ma l’art. 34 della Costituzione va letto in combinato disposto con il precedente art. 3, il cui secondo comma prevede che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Ciò significa che se uno studente non dispone ancora degli strumenti linguistici necessari per seguire le lezioni, non basta, a quel punto, limitarsi a registrare la sua iscrizione, ma occorre sostenerne efficacemente l’apprendimento ed impedire che le difficoltà si concentrino sempre nelle medesime classi. L’attuazione dell’uguaglianza sostanziale, tanto invocata dalla sinistra fin dai tempi dell’Assemblea Costituente, esige proprio una particolare attenzione alle condizioni nelle quali il diritto viene esercitato.Vi è, poi, un dato giuridico che nel dibattito viene spesso dimenticato: l’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999 dispone già che gli alunni stranieri siano ripartiti evitando classi in cui la loro presenza risulti predominante. Nello stesso articolo, il comma 1 garantisce ai minori stranieri l’istruzione indipendentemente dalla regolarità del soggiorno; il successivo comma 4 prevede interventi per facilitare l’apprendimento dell’italiano. Non va dimenticato che questo regolamento fu emanato durante il primo Governo D’Alema, quando ministro della Pubblica istruzione era Luigi Berlinguer. Non conteneva una soglia numerica: affermava proprio il principio dell’equilibrata distribuzione.La percentuale del 30 per cento comparve, successivamente, nella circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, durante il quarto Governo Berlusconi e il ministero Gelmini. I due precedenti citati non rendono, ovviamente, conforme al dettato costituzionale qualsiasi nuova disciplina, ma dimostrano che l’equilibrio nella composizione delle classi è un obiettivo riconosciuto da tempo, attraverso governi di diverso orientamento politico.Il decreto-legge, varato da Valditara, compie, oggi, un passo ulteriore: fissa una soglia per determinate classi prime, individua gli alunni ai quali applicarla, affida agli uffici territoriali il coordinamento delle iscrizioni e prevede il sostegno linguistico. È una scelta difendibile sul piano costituzionale, purché la sua attuazione garantisca ad ogni minore un posto effettivo e non imponga alle famiglie spostamenti irragionevoli. Il richiamo alla prossimità del domicilio deve essere una garanzia concreta, non una formula lasciata sulla carta.L’integrazione, del resto, non deve riguardare soltanto gli alunni stranieri. La scuola deve consentire a ciascuno di conservare e conoscere la propria identità culturale e, insieme, offrire agli alunni italiani e stranieri gli strumenti per riconoscersi in una comunità di regole, lingua e conoscenze condivise. È in questo incontro, guidato dalla scuola, che può maturare una crescita comune.Se l’obiettivo è consentire ad ogni alunno di imparare, governare la distribuzione degli alunni ed insegnare la lingua italiana sono responsabilità pubbliche. È chiaro che una scuola aperta a tutti, come vuole l’art. 34 della Costituzione, non può essere una scuola indifferente alle modalità in cui si formano le classi. Ed è proprio in questo senso che il decreto – legge voluto da Valditara mostra la sua ragionevolezza e la sua conformità alla nostra Costituzione: l’integrazione non si misura dal numero delle iscrizioni, ma dalla possibilità reale, per ciascuno, di prendere parte alla stessa esperienza scolastica.Giovanni Terrano, 26 settembre 2026L'articolo Stranieri in classe, smontiamo la bufala: il decreto non è incostituzionale proviene da Nicolaporro.it.