Lei lo tempesta di messaggi, lui è costretto a rendere privato il suo account social: per la Cassazione il comportamento della donna è stalking

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Una donna accusata di aver perseguitato per mesi un uomo con una raffica di messaggi, telefonate, videochiamate e richieste di denaro. E un uomo che, a causa di quelle pressioni, è stato costretto a cambiare il modo di usare i social network. È la vicenda arrivata davanti alla Cassazione, secondo cui il comportamento di lei è stalking.Il comportamento della donnaSecondo quanto ricostruito dai giudici, la donna avrebbe sottoposto l’uomo a un «numero elevatissimo di messaggi, telefonate e videochiamate», accompagnati da «pressanti richieste economiche». Alcune comunicazioni sarebbero state inviate anche a collaboratori e dipendenti dell’uomo e avrebbero avuto un «contenuto denigratorio della sua figura morale e sociale». Una condotta che, per il Tribunale di Firenze, aveva creato una «situazione di costante pressione personale e professionale, oggettivamente idonea a incidere in modo significativo sulla sua serenità». La reazione dell’uomoL’uomo aveva quindi cambiato anche il modo di usare i social, limitando la visibilità dei propri profili e permettendo le interazioni soltanto agli utenti conosciuti, per ridurre il rischio di nuove interferenze con la donna. Ma le precauzioni non si erano fermate alla vita online: temendo che la donna potesse presentarsi di persona, aveva adottato anche alcuni accorgimenti per evitare che lo raggiungesse a casa o sul posto di lavoro. La decisione dei giudiciSecondo la difesa della donna, però, non c’era prova di un vero e proprio stato di ansia o paura: gli avvocati avevano sostenuto che l’uomo avesse provato soltanto «un senso di fastidio e irritazione». Con la sentenza n. 34445/2026 la Cassazione ha respinto questa parte del ricorso e ha spiegato che, per dimostrare lo stato d’ansia provocato dallo stalking, non è indispensabile una prova clinica: può essere desunto «anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante». Nel caso esaminato, lo «stillicidio» di condotte intrusive, protratto per almeno quattro mesi, era stato sufficiente a giustificare «quanto meno un accentuato stato d’ansia» per il timore di nuove iniziative moleste. Nella sentenza i giudici della Suprema corte hanno ricordato anche che, per configurare il reato di atti persecutori, «è sufficiente la realizzazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti» dalla legge: un grave stato di ansia o paura, il timore per la propria incolumità oppure il cambiamento delle abitudini di vita. L'articolo Lei lo tempesta di messaggi, lui è costretto a rendere privato il suo account social: per la Cassazione il comportamento della donna è stalking proviene da Open.