Per oltre trent’anni la globalizzazione ha alimentato l’idea che commercio, innovazione tecnologica e sicurezza nazionale appartenessero a sfere distinte. Oggi quella separazione appare sempre più difficile da sostenere. La crescente competizione strategica tra Stati Uniti e Cina sta infatti trasformando le grandi piattaforme tecnologiche in attori geopolitici, collocati al confine tra economia, innovazione e sicurezza nazionale.Il ricorso promosso da Alibaba contro il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti va letto secondo questa prospettiva. La vicenda non riguarda soltanto una delle più importanti aziende tecnologiche cinesi in quanto rappresenta un nuovo capitolo della più ampia competizione per il controllo delle infrastrutture digitali, dei dati, del cloud computing e dell’intelligenza artificiale, elementi sempre più centrali nella ridistribuzione del potere internazionale.Alibaba Group Holding Limited è uno dei principali gruppi cinesi attivi nel commercio elettronico, nei servizi cloud, nella logistica e nelle tecnologie digitali.La società ha promosso un’azione legale negli Stati Uniti contro il Dipartimento della Difesa per contestare la propria inclusione nell’elenco previsto dalla Sezione 1260H del National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, la legge di autorizzazione alla difesa nazionale per l’anno fiscale 2021.La Sezione 1260H è la norma statunitense che impone al Dipartimento della Difesa di compilare e aggiornare l’elenco ufficiale delle “Chinese military companies”, ossia le società militari cinesi che operano, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti.L’8 giugno 2026 il Dipartimento della Difesa ha pubblicato un aggiornamento dell’elenco, che porta a 188 il numero complessivo delle entità incluse e tra queste figura Alibaba.Nell’elenco compaiono anche imprese di primo piano in numerosi comparti, e precisamente nei servizi internet e nell’intelligenza artificiale Baidu e Tencent; nelle telecomunicazioni Huawei, China Mobile, China Telecom e China Unicom; nei veicoli elettrici BYD e NIO; nelle batterie CATL; nei semiconduttori SMIC; nella robotica Unitree; nei droni DJI; nella videosorveglianza Hikvision; nel trasporto marittimo COSCO Shipping; nella ricerca farmaceutica WuXi AppTec.Nel Federal Register, la motivazione riferita ad Alibaba si fonda su due elementi, ovvero una presunta affiliazione indiretta con SASAC, la Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà statale, e la qualificazione della società come “military-civil fusion contributor” in ragione dell’affiliazione al MIIT, il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione.Alibaba contesta la designazione. Nel ricorso, la società sostiene che le determinazioni del Dipartimento siano prive di fondamento fattuale e giuridico. Afferma inoltre di essere governata da un consiglio di amministrazione indipendente, privo di affiliazioni militari, e che i propri prodotti e servizi riguardino la vendita al dettaglio, la logistica e le tecnologie dell’informazione per le imprese, non armi, difesa o intelligence.L’inclusione nell’elenco 1260H non comporta automaticamente una sanzione finanziaria dell’OFAC, l’Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro statunitense, che gestisce un elenco distinto. Produce tuttavia effetti sugli approvvigionamenti della Difesa, in quanto, salve le eccezioni previste dalla normativa, dal 30 giugno 2026 il Dipartimento non può stipulare, rinnovare o prorogare contratti diretti con le entità identificate e dal 30 giugno 2027 il divieto si estende anche ai contratti che includano beni o servizi prodotti o sviluppati da tali entità tramite terze parti.Il 22 giugno 2026 il Ministero del Commercio cinese ha inserito 10 entità statunitensi in un elenco di controllo delle esportazioni per i beni a duplice uso. Nello stesso giorno, il Ministero delle Finanze cinese ha disposto che, negli appalti pubblici, non vengano acquistati prodotti fabbricati da 46 imprese statunitensi indicate in allegato, con esclusione delle imprese a capitale statunitense costituite in Cina.Un precedente giuridico rilevante è il caso Xiaomi. Nel 2021 un tribunale federale statunitense concesse un provvedimento cautelare (preliminary injunction) contro la designazione di Xiaomi come “Communist Chinese military company”, ritenendo probabile l’accoglimento delle contestazioni fondate sull’Administrative Procedure Act, la legge statunitense sul procedimento amministrativo.Quel precedente non decide il caso Alibaba. Mostra però che la motivazione amministrativa e il quadro probatorio possono essere sottoposti a sindacato giurisdizionale anche nei procedimenti collegati alla sicurezza nazionale.Al di là degli aspetti strettamente giuridici, il caso Alibaba evidenzia una trasformazione più profonda della competizione strategica contemporanea. Washington non guarda più soltanto alle capacità militari tradizionali, ma anche alle infrastrutture tecnologiche che sostengono la potenza economica e industriale di un Paese. Nella visione statunitense, cloud computing, dati, intelligenza artificiale, telecomunicazioni avanzate e capacità computazionale rappresentano ormai asset strategici al pari delle infrastrutture energetiche o dei sistemi d’arma.La questione si collega direttamente alla politica cinese della Military-Civil Fusion, attraverso la quale Pechino promuove l’integrazione tra innovazione civile, ricerca scientifica, industria e obiettivi strategici nazionali. In questo contesto, la distinzione tradizionale tra impresa civile e impresa strategica tende progressivamente ad attenuarsi.Per questa ragione il contenzioso tra Alibaba e il Pentagono assume un significato che supera la singola vicenda aziendale. Esso riflette la crescente centralità delle tecnologie digitali nella competizione tra grandi potenze e conferma il progressivo spostamento della competizione geopolitica dal controllo delle risorse fisiche al controllo delle infrastrutture digitali.La vera posta in gioco, quindi, non è soltanto Alibaba ma la definizione del rapporto tra tecnologia, sovranità e potere nel nuovo ordine internazionale.