C’è un piccolo esperimento che si potrebbe fare con il dibattito politico italiano degli ultimi cinque anni. Prendere alcune dichiarazioni parlamentari sulla libertà d’espressione, cancellare il nome di chi le ha pronunciate e provare a indovinare se appartengano alla destra o alla sinistra. Il risultato sarebbe meno scontato del previsto.Nel 2021, durante la discussione del ddl Zan, una parte del centrodestra denunciava il rischio che una legge nata per proteggere alcune categorie dalla discriminazione finisse per mettere in pericolo l’articolo 21 della Costituzione. Il problema, secondo l’opposizione di allora, non era l’obiettivo dichiarato della legge, ma l’indeterminatezza di alcune categorie e la possibilità di interpretazioni estensive.La risposta dei sostenitori del ddl era netta: nessun pericolo per la libertà. Il testo conteneva una clausola salva-opinioni e avrebbe colpito soltanto condotte idonee a determinare il concreto pericolo di atti discriminatori o violenti. Cinque anni dopo maggioranza e opposizione sono cambiate. E, almeno in parte, sembrano essere cambiati anche gli argomenti.Nel 2021: «Si è e si resterà liberi di dire ciò che si pensa»Il ddl Zan interveniva direttamente sul diritto penale, estendendo la disciplina degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale. L’articolo 4 faceva salva la libera espressione di convincimenti e opinioni, purché non fossero idonei a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.Per una parte del centrodestra quella garanzia non bastava. Nel dibattito al Senato si contestava proprio che categorie considerate non sufficientemente determinate potessero entrare in una disciplina penale. Il punto era sostanzialmente questo: non basta che il legislatore dichiari di voler proteggere la libertà d’opinione; bisogna considerare anche quali effetti possa produrre una definizione elastica nelle mani di chi dovrà applicarla.Dal Partito Democratico arrivava una risposta di segno opposto. Monica Cirinnà dichiarava in Senato: «Si è e si resterà liberi di dire comunque ciò che si pensa». E aggiungeva: «L’articolo 4 del disegno di legge Zan non mette a rischio la libertà di espressione». Il ddl, sosteneva Cirinnà, non intendeva regolare «la circolazione delle idee nello spazio pubblico», ma colpire determinate condotte discriminatorie o violente.L’argomento era chiarissimo: non trasformiamo una possibile interpretazione futura della legge in un attentato alla libertà. Guardiamo a ciò che la norma effettivamente prevede e alle garanzie che contiene. Teniamolo a mente.Nel 2026 le parti si scambianoL’attuale proposta di legge contro l’antisemitismo, C. 2830, adotta la definizione operativa dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e i relativi indicatori. Ma il primo comma dell’articolo 1 contiene una precisazione difficilmente equivocabile. La Repubblica contrasta l’antisemitismo «ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione». Applicando il ragionamento utilizzato nel 2021 dai sostenitori dello Zan, la conclusione sembrerebbe semplice: la libertà di critica è espressamente protetta; non si può dedurre dalla semplice esistenza di una normativa antidiscriminatoria che essa venga compromessa.E invece una parte dell’opposizione utilizza oggi un criterio assai più prudenziale. Laura Boldrini (PD) ha sostenuto che il provvedimento rischi di limitare la libertà d’espressione, quella scolastica e accademica e la libertà di stampa. Il problema sarebbe soprattutto l’utilizzazione legislativa della definizione IHRA e di alcuni indicatori relativi a Israele, con il rischio di un chilling effect: un effetto intimidatorio e dissuasivo sulla critica politica.Federico Fornaro (PD) ha parlato del rischio di comprimere la libertà di critica. Nicola Fratoianni (AVS) ha contestato la formula IHRA e, nel contesto della limitazione della libertà d’opinione, ha evocato persino una «minaccia per la democrazia». È un’obiezione che merita di essere discussa nel merito. Ma è difficile non riconoscerne la struttura: non basta che la legge dichiari salva la libertà d’espressione; bisogna interrogarsi sugli effetti che una definizione sufficientemente ampia potrebbe produrre una volta applicata. Esattamente il metodo che nel 2021 utilizzavano gli oppositori del ddl Zan.Facciamo una provaProviamo allora a togliere nomi, partiti e oggetto della legge.A. «Si è e si resterà liberi di dire comunque ciò che si pensa».B. Una clausola salva-opinioni non basta se le categorie utilizzate dalla legge sono troppo indeterminate e possono produrre interpretazioni estensive.C. «L’articolo 4 […] non mette a rischio la libertà di espressione».D. Una definizione troppo ampia può produrre un chilling effect, inducendo le persone ad autocensurarsi.Quali sono affermazioni “di destra” e quali “di sinistra”? La risposta dipende dall’anno. A e C appartengono alla difesa del ddl Zan svolta da Monica Cirinnà (PD) nel 2021. B sintetizza una delle principali obiezioni che allora provenivano dal centrodestra. D descrive invece l’obiezione avanzata oggi da Laura Boldrini (PD). Il risultato non dimostra che le due leggi siano uguali: non era l’oggetto di questa analisi. Dimostra qualcosa di forse più interessante: gli argomenti attraverso i quali maggioranza e opposizione definiscono il rapporto fra tutela dalla discriminazione e libertà d’espressione sembrano essersi quasi scambiati di posto.Una legge si giudica per ciò che vuole fare o per ciò che potrebbe diventare? Qui il confronto supera Zan e antisemitismo. Nel discorso politico esiste una tentazione ricorrente: giudicare le iniziative della propria parte soprattutto attraverso le loro finalità dichiarate, e quelle dell’avversario soprattutto attraverso i loro possibili abusi.La propria legge viene raccontata attraverso parole come tutela, diritti, dignità, protezione delle minoranze, contrasto all’odio. Quella dell’avversario viene sottoposta a un esperimento diverso: cosa potrebbe accadere nell’interpretazione più estensiva? Potrebbe censurare? Intimidire? Comprimere il dissenso?La prima viene giudicata per ciò che vuole fare. La seconda per ciò che potrebbe diventare. Nel dibattito italiano questa asimmetria assume una forza particolare quando governa la destra, perché alla normale critica costituzionale può sovrapporsi il lessico della difesa della democrazia e, talvolta, il richiamo al fascismo. Sarebbe scorretto attribuire indistintamente questo atteggiamento a tutta la sinistra. Ma è legittimo domandarsi se la soglia alla quale una possibile restrizione della libertà diventa politicamente allarmante non si sposti a seconda di chi esercita il potere.Una differenza da non nascondereI due provvedimenti, naturalmente, non sono equivalenti. Il ddl Zan interveniva direttamente sugli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale. Il ddl antisemitismo non riproduce quella stessa estensione penale e utilizza invece la definizione IHRA come parametro normativo per le disposizioni previste dalla legge.D’altra parte, è proprio questa differenza a rendere curioso il confronto: nel provvedimento con l’incidenza penale più diretta, nel 2021, una parte della sinistra respingeva con sicurezza l’allarme sulla libertà d’espressione; nel 2026 adotta invece un principio di massima cautela rispetto agli effetti indiretti di una definizione. Resta valida l’obiezione opposta: alcuni indicatori IHRA riguardano Israele e l’opposizione teme che la loro incorporazione legislativa possa confondere antisemitismo e critica politica. È un problema specifico che non esisteva nello stesso modo nel ddl Zan. Ed è proprio per questo che il confronto non consente scorciatoie.Poniamoici due domande. Una alla sinistra: se nel 2021 una clausola salva-opinioni era considerata sufficiente per respingere l’allarme sull’articolo 21, perché nel 2026 una clausola che dichiara espressamente salve critica politica, espressione, riunione e associazione non basta? E alla destra la domanda speculare: se nel 2021 sosteneva che una clausola salva-opinioni non potesse compensare l’indeterminatezza delle categorie utilizzate dalla legge, perché oggi dovrebbe bastare richiamare la libertà di critica per escludere qualsiasi problema interpretativo degli indicatori IHRA?Sono necessarie entrambe. Perché senza la prima si rinuncia a verificare la coerenza dell’opposizione attuale. Senza la seconda ci si limita semplicemente a una riflessione contro la sinistra. Ma con entrambe emerge una questione più interessante: quanto la nostra concezione delle garanzie democratiche dipende dalla posizione che occupiamo rispetto al potere?Forse esiste un test molto semplice per misurare la solidità liberale di una posizione politica: chiederci se accetteremmo la stessa norma, con gli stessi margini interpretativi, sapendo che ad applicarla saranno i nostri avversari. Una democrazia liberale dovrebbe costruire le proprie garanzie proprio così: non pensando a quanto ci fidiamo di chi governa oggi, ma a quanto saremmo tranquilli se domani quello stesso potere fosse nelle mani di chi temiamo di più. Se il nostro giudizio sulla libertà cambia insieme alla maggioranza, il problema potrebbe non essere soltanto la legge.Stefano Grementieri, 8 ottobre 2026Nota:«Le citazioni sono tratte dai resoconti ufficiali di Camera e Senato delle discussioni sul ddl Zan (2021) e sul C. 2830 (2026)». Le fonti parlamentari che ho verificato sostengono i passaggi centrali.L'articolo Caro Porro, ddl Zan e antisemitismo: la sinistra scopre oggi i rischi per la libertà. Ma prima dov’era? proviene da Nicolaporro.it.