Intelligenza artificiale e diritto, le nuove sfide delle regole nel ricordo di Anna Pirozzoli

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La regolazione dell’intelligenza artificiale pone numerosi problemi dovuti alle tensioni tra innovazione, tutela dei diritti fondamentali, sicurezza, mercato e legittimazione democratica, che l’impiego massivo di questa nuova tecnologia indubitabilmente produce.Del resto, nessuna formula tecnica riesce a dissolvere tali tensioni, che, forse, una certa retorica tende a mascherare.Un tema come questo non può che essere affrontato da prospettive diverse, poiché il fenomeno ben difficilmente può venir ricondotto a un quadro di categorie giuridiche stabilmente definito.Una prima questione che si pone è l’IA come oggetto di regolazione, che impone subito di approfondire l’AI Act europeo, il rapporto tra hard law e soft law, le discipline nazionali e settoriali, le forme di governance pubblica e privata.L’impiego dell’intelligenza artificiale nel quadro dell’esercizio di poteri pubblici, ovverosia in ambiti quali i contratti pubblici, la pubblica amministrazione, gli enti locali, la fiscalità, l’organizzazione amministrativa, mostra come l’automazione non incida soltanto sugli strumenti dell’azione pubblica, ma anche sulle sue garanzie: trasparenza, motivazione, responsabilità, controllo umano, imputabilità della decisione vengono ricalibrate o sfidate dal cambiamento tecnologico.L’efficienza dei dispositivi appare così come una promessa importante, ma mai del tutto autosufficiente a legittimare ogni uso possibile.Il diritto, con la sua consueta lentezza, è chiamato a stabilire quali segmenti della decisione possano essere affidati alla macchina e quali debbano restare presidiati dalla responsabilità umana, ma si deve aver piena consapevolezza del fatto che tanto le macchine quanto i cervelli sono inclini a condizionamenti ed errori, forse diversi ma non perciò incommensurabili.E poi non si può non considerare il formidabile impatto sui diritti fondamentali e, in particolare, sulle situazioni di vulnerabilità. Disabilità, sanità digitale, riservatezza dei dati, consenso informato, giustizia predittiva, rischi discriminatori connessi ai sistemi automatizzati: in tutti questi ambiti l’intelligenza artificiale si presenta al contempo come enorme opportunità e come fattore di rischio.L’impiego di sistemi di IA può ampliare l’accesso a servizi, cure e strumenti di inclusione, ma può anche accentuare asimmetrie, opacità e dipendenze decisionali. In questo trade-off rinunciare ai vantaggi per paura delle possibili derive appare insensato, ma obliterare i pericoli cedendo a un entusiasmo ingenuo sarebbe imprudente.Sul piano teorico e costituzionale emergono la pretesa di incorporare valori giuridici ed etici nei sistemi tecnici, la retorica o la pretesa di un’IA affidabile, l’etica nel design. Si assiste alla trasformazione del costituzionalismo nell’ambiente digitale ed al crescente ruolo di soggetti privati nella definizione di regole, standard e architetture decisionali.L’intelligenza artificiale è un dispositivo che costringe a ripensare il modo in cui il diritto produce categorie, distribuisce responsabilità e istituisce e regola spazi di decisione pubblica.Quali limiti, allora, debbono essere posti all’automazione del giudizio, quale spazio resta al convincimento umano, come evitare che l’efficienza predittiva si traduca in compressione delle garanzie, quale ruolo può ancora svolgere il diritto quando la tecnica pretende di anticipare, classificare o orientare la decisione?Per i tipi dell’Editoriale Scientifica nella Collana “Tiresia – Future Studies and Law”, diretta dal prof. Alessandro Sterpa dell’Università della Tuscia, è stato recentemente pubblicato il volume “Regole e Intelligenza artificiale”, curato da Francesco Cirillo, docente di Diritto dell’intelligenza artificiale e di Neurodiritto, e dal sottoscritto.Questo libro in modo corale, col contributo di più Autori, affronta i nodi cruciali sopra esposti.L’opera non intende offrire una ricostruzione definitiva della materia; sarebbe, del resto, una pretesa poco prudente in un campo nel quale le norme inseguono, più o meno efficacemente, tecnologie che, nel frattempo, hanno già cambiato cappello e indirizzo.Lo stesso strumentario definitorio del regolatore europeo appare talvolta troppo specioso, talaltra troppo generico.Semmai il volume intende proporre una mappa critica di problemi. L’intelligenza artificiale viene allora studiata nei luoghi in cui incontra il diritto vivente e, quindi, vengono indagate le problematiche relative a quella gamma di ambiti cui si è accennato: funzionamento delle pubbliche amministrazioni, sanità, fiscalità, contratti pubblici, tutela delle persone vulnerabili, giustizia, le nuove forme di normatività privata.Viene così offerto un contributo ad un dibattito ancora aperto, nel quale entusiasmo tecnologico e ansia regolatoria devono essere entrambi, e con pari rigore, sottoposti a continua verifica.E di questi temi si continuerà a discutere l’11 novembre 2026 all’Università Niccolò Cusano di Roma a partire dalle ore 15:00, quando verrà presentato il libro: ne discuteranno i professori Michele Ainis (Università Roma Tre), Mario Fiorillo (Università di Teramo), Fabrizio Politi (Università dell’Aquila) e Massimo Siclari (Università Roma Tre).Il dibattito sarà moderato dal prof. Giovanni D’Alessandro, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all’UniCusano. L’evento sarà aperto dagli interventi del prof. Fabio Fortuna, Rettore Magnifico dell’Ateneo romano, e dal prof. Alessandro Sterpa, come detto, Direttore della Collana che ospita il volume.Sarà anche l’occasione per ricordare la personalità e il lavoro dell’amica e collega prof.ssa Anna Pirozzoli, che, in ragione della sua prematura scomparsa, non ha potuto vedere pubblicato in questo volume il suo ultimo saggio: si è così pensato di dedicare al suo ricordo sia il libro sia il seminario di studi ove appunto il libro viene presentato.Anna Pirozzoli era Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche, Sociologiche e Umanistiche e Rettore Vicario dell’Università Niccolò Cusano. Non è un caso che qui i suoi incarichi accademici siano concordati al maschile; lei voleva essere appellata in questo modo in conformità alle denominazioni presenti nei documenti ufficiali dell’Ateneo. Mi diceva: “Quello che conta è la funzione che svolgi (e come la svolgi), non il sesso a cui appartieni”. Guardava alla sostanza e di certo non poteva esser tacciata di maschilismo proprio lei, divenuta professore ordinario di Diritto pubblico giovanissima.Ciao Anna…