La gestione del cimitero comunale di Guidonia Montecelio resta a Matilde Morasca.Lo stabilisce il Decreto numero 2970 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – firmato oggi, giovedì 21 maggio, dal Presidente della Sezione Seconda Bis del Tar del Lazio Michelangelo Francavilla. Il cimitero comunale di Guidonia Montecelio L’alto magistrato ha infatti accolto il ricorso presentato dall’avvocato Gianluca Piccinni di Roma, legale di fiducia della “Socim” e del “Consorzio Comor”, l’azienda fondata dal compianto imprenditore Innocenzo Morasca oggi guidata dalla figlia Matilde Morasca, e sospeso il provvedimento di risoluzione del contratto deciso lo scorso 22 aprile con la determina numero 38 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dalla dirigente al Patrimonio Bernardina Colasanti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO). La dirigente al Patrimonio Bernardina Colasanti insieme al sindaco Mauro Lombardo A parere del Presidente Francavilla, sussiste il fumus boni iuris, ovvero la probabilità che esista realmente il diritto vantato dall’imprenditrice, la quale subirebbe un grave e irreparabile danno se non fosse approfondito in sede collegiale.Per questo il Tar ha concesso la misura cautelare monocratica sospendendo, in via interinale, l’efficacia della determinazione dirigenziale numero 38 del 22 aprile fissando la camera di consiglio al prossimo 23 giugno per la trattazione collegiale della domanda cautelare.L’imprenditrice Matilde Morasca, titolare della ditta concessionaria del cimitero Nella relazione di 10 pagine – CLICCA E LEGGI LA RELAZIONE – allegata alla determina, l’ingegnera Colasanti aveva addebitato al Concessionario del cimitero molteplici e gravi inadempienze, a causa delle quali ha deciso la risoluzione del contratto che prevedeva una gestione della durata di 25 anni del valore pari a circa 32,7 milioni di euro.Nel ricorso, COMOR e SO.CI.M. contestano la legittimità del provvedimento firmato dalla dirigente Colasanti, sostenendo che la crisi del rapporto concessorio non sarebbe imputabile al Concessionario, ma deriverebbe da una serie di criticità tecniche, progettuali e amministrative riconducibili anche alla sfera del Comune.Uno dei punti centrali riguarda le opere realizzate in base a varianti approvate dallo stesso Comune nel 2015.Secondo la prospettazione delle società ricorrenti, tali varianti erano state adottate per fronteggiare la mancata piena disponibilità delle aree, l’esigenza di procedere alla realizzazione di loculi e ossari e le criticità emerse in fase esecutiva.Le opere sarebbero dunque state realizzate nell’ambito di un percorso tecnico-amministrativo conosciuto e approvato dall’Amministrazione, che solo successivamente avrebbe disconosciuto quelle stesse varianti.Il ricorso richiama anche precedenti pronunce del TAR Lazio sulla vicenda.In particolare, secondo COMOR e SO.CI.M., la risoluzione avrebbe eluso gli effetti conformativi delle sentenze TAR Lazio numero 3676/2018 e numero 9794/2018.La prima aveva riguardato la decorrenza della gestione del cimitero esistente; la seconda aveva annullato l’ordinanza comunale di demolizione relativa ai manufatti cimiteriali, evidenziando la necessità di considerare la complessità degli atti presupposti e le varianti approvate.Per tale ragione, nel ricorso è stata proposta anche domanda di accertamento della nullità della determinazione comunale per asserita violazione e/o elusione del giudicato.In subordine, le società chiedono l’annullamento degli atti per violazione degli effetti conformativi delle precedenti sentenze, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e sviamento.Un ulteriore profilo contestato riguarda il procedimento seguito dal Comune per arrivare alla risoluzione. COMOR e SO.CI.M. deducono che l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento senza la preventiva relazione particolareggiata del Direttore dei lavori prevista dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.Viene inoltre evidenziato che la determinazione di risoluzione è datata 22 aprile 2026, mentre la relazione richiamata quale presupposto istruttorio è datata 23 aprile 2026, cioè il giorno successivo.Secondo la difesa delle società, tale circostanza costituirebbe un vizio rilevante del procedimento, poiché la motivazione e l’istruttoria dovrebbero precedere l’adozione dell’atto amministrativo e non essere formate successivamente.Nel ricorso vengono poi richiamate ulteriori criticità: la problematica del metanodotto SNAM, la mancata piena disponibilità delle aree, la sospensione dei lavori, il mancato collaudo delle opere, la mancata messa in esercizio dell’ampliamento e l’omesso riequilibrio del Piano Economico-Finanziario.Le società ricorrenti contestano anche la pretesa comunale relativa ai canoni, sostenendo che il canone non potrebbe essere considerato un’obbligazione autonoma e isolata, ma dovrebbe essere valutato nell’ambito dell’equilibrio complessivo della concessione. Secondo COMOR e SO.CI.M., il Comune non avrebbe potuto pretendere il pagamento integrale dei canoni come se la concessione fosse entrata pienamente a regime, dopo la sospensione dei lavori e la mancata messa a reddito dell’ampliamento.Nel giudizio è stata formulata anche una domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio.Le società chiedono il ristoro dei danni che assumono di avere subito per effetto della risoluzione, della sospensione dei lavori, del mancato collaudo, della mancata messa in esercizio dell’ampliamento, del mancato riequilibrio del PEF e della perdita dei proventi di gestione. L’avvocato Gianluca Piccinni, legale di fiducia della “Socim” e del “Consorzio Comor” La domanda risarcitoria presentata dall’avvocato Piccinni è stata quantificata, allo stato, in euro 29 milioni 705.766 euro e 08 centesimi, oltre interessi, rivalutazione e ulteriori danni da accertarsi nel corso del giudizio.Le voci indicate comprendono il mancato sfruttamento economico dei loculi e degli ossari realizzati, i costi sostenuti e non ammortizzati, il mancato utile della concessione, il danno curriculare e reputazionale, nonché i costi tecnici, legali, contabili, finanziari e di cantiere conseguenti alla risoluzione.“Il decreto del TAR Lazio consente di evitare, almeno in questa fase, effetti irreversibili prima dell’esame collegiale – ha dichiarato l’Avvocato Gianluca Piccinni – Il ricorso pone questioni rilevanti sul piano tecnico e giuridico: le opere realizzate sulla base di varianti approvate dal Comune e poi disconosciute, l’assenza della preventiva relazione del Direttore dei lavori, la relazione del RUP successiva alla determina di risoluzione, il mancato collaudo, il mancato riequilibrio del PEF e l’asserita elusione degli effetti conformativi di precedenti sentenze del TAR. In giudizio sarà chiesto non solo l’annullamento degli atti impugnati, ma anche il risarcimento integrale dei danni subiti”.L'articolo GUIDONIA – Cimitero, il Tar lascia la gestione a Matilde Morasca proviene da Tiburno Tv.