Il cedolino della pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. In attuazione della normativa vigente, le pensioni sono pagate il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione del mese di gennaio che prevede il pagamento nel secondo giorno bancabile.Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di soggetti che sono titolari di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.L’accredito del rateo di pensione di giugno 2026 sarà effettuato con valuta 1° giugno. Di seguito la guida alla lettura del cedolino.Le trattenute sulla pensioneNel cedolino della pensione può capitare che l’importo lordo (“Pensione lorda”) sia diverso dall’importo netto, cioè quello effettivamente pagato (“Importo netto del pagamento”). La differenza dipende, di norma, da trattenute applicate dall’INPS.In questa breve guida cerchiamo di capire:perché può esserci differenza tra importo lordo della pensione e importo netto in pagamento;quali trattenute può applicare l’INPS e in base a quali regole;come riconoscerle nel cedolino (dicitura della voce) e quando vengono trattenute.Le trattenute si distinguono in due categorie:obbligatorie: l’INPS deve applicarle perché previste dalla legge o disposte da un giudice;volontarie: sono richieste dal pensionato e si basano su norme di legge o su convenzioni stipulate dall’INPS (ad esempio, per concessione di prestiti ai pensionati o per la riscossione delle quote associative/sindacali).TRATTENUTE OBBLIGATORIE (PIÙ FREQUENTI)Trattenute fiscali (imposte)Le trattenute fiscali sono tra le più comuni: riguardano le imposte dovute sul reddito da pensione.L’INPS, come sostituto d’imposta, calcola e trattiene queste imposte direttamente dal rateo e le versa allo Stato e agli enti locali.In generale, non subiscono trattenute fiscali alcune prestazioni, ad esempio:pensioni e assegni sociali;prestazioni di invalidità civile;pensioni per vittime del terrorismo;pensioni di residenti all’estero, applicazione di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione fiscale.Nel cedolino, le principali voci fiscali sono:IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche): è calcolata sull’importo della pensione e tiene conto anche delle detrazioni spettanti. Nel cedolino si può trovare sia la sezione “Voci IRPEF” (IRPEF lorda e detrazioni) sia la trattenuta effettiva. Se le detrazioni sono pari o superiori all’IRPEF dovuta, la trattenuta IRPEF non viene applicata e non è, quindi, presente nel cedolino.Addizionale IRPEF regionale (a debito, anno…): è un’imposta locale stabilita dalla regione. Di regola viene trattenuta in 11 rate (da gennaio a novembre) nell’anno successivo a quello di riferimento. Esempio: l’addizionale 2025 viene trattenuta da gennaio a novembre 2026. Nel cedolino compare come “Addizionale IRPEF regionale a debito anno…”.Addizionale IRPEF comunale (a debito, anno…): è un’imposta locale stabilita dal comune. Anche questa, di regola, viene trattenuta a saldo in 11 rate (da gennaio a novembre) nell’anno successivo a quello di riferimento. Nel cedolino compare come “Addizionale IRPEF comunale a debito anno…”.Acconto addizionale IRPEF comunale (anno…): è l’anticipo dell’addizionale comunale dell’anno in corso. Viene trattenuto in 9 rate (da marzo a novembre). Nel cedolino compare come “Acconto addizionale IRPEF comunale anno…”.Conguaglio IRPEF (a debito): a fine anno (o dopo ricalcoli della pensione), l’INPS verifica l’importo di IRPEF dovuto rispetto a quanto già trattenuto. Se risulta un debito, la differenza viene recuperata sulla pensione. Nel cedolino compare come “Conguaglio IRPEF a debito”.In sintesi, le trattenute fiscali possono variare nel corso dell’anno (per effetto di detrazioni, conguagli e addizionali). Se si notano differenze significative tra mesi, si possono controllare nel cedolino le voci come sopra indicate e l’anno di riferimento riportato nella dicitura.Assegno alimentare/mantenimento a coniuge o figliIn caso di separazione o divorzio, il giudice può disporre che una parte della pensione sia versata direttamente al coniuge/ex coniuge o ai figli.L’INPS applica la disposizione del giudice: trattiene l’importo indicato e lo versa al beneficiario.Nel cedolino, questa trattenuta è di norma indicata come “Assegno alimentare”.Pignoramento (crediti verso terzi)Un creditore – terzo rispetto al rapporto INPS/pensionato – può ottenere dal giudice il recupero del proprio credito tramite una trattenuta sulla pensione (pignoramento).L’INPS applica l’ordinanza del giudice: trattiene l’importo stabilito e lo versa al creditore indicato.Per tutela della riservatezza, nel cedolino questa trattenuta non è indicata con la parola “pignoramento”, ma di norma compare come “Recupero obbligatorio”.Recupero di indebiti pensionisticiSe l’INPS ha pagato somme non dovute (ad esempio per integrazione al trattamento minimo o maggiorazioni sociali), deve recuperarle. Di solito, visto che si tratta di prestazioni legate al rispetto di soglie di reddito (personale o del nucleo familiare) e che la verifica dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene negli anni successivi alla loro percezione, questi recuperi avvengono dopo alcuni anni rispetto al momento in cui le prestazioni sono state erogate in quanto solo successivamente, in base ai controlli ordinari, risultano non dovute (ad es., per superamento della soglia di reddito prevista).Il recupero avviene di regola con trattenute a rate sulla pensione, entro il limite massimo di un quinto e garantendo comunque la salvaguardia del trattamento minimo.Nel cedolino queste trattenute sono indicate come “Recupero indebiti”.Prima dell’avvio del recupero, l’INPS invia una comunicazione con le motivazioni e le modalità di trattenuta. Il pensionato, salvo casi particolari, può poi monitorare lo stato del piano rateale accedendo al servizio “Visualizzazione indebiti”.TRATTENUTE VOLONTARIE (SU RICHIESTA DEL PENSIONATO)Le trattenute volontarie derivano da una scelta del pensionato (ad esempio, un conguaglio fiscale derivante da modello 730, un prestito o una quota associativa). L’INPS le applica solo se previste da una norma o da una convenzione.Le principali trattenute volontarie sono le seguenti.Conguaglio da modello 730Se il pensionato presenta il modello 730 e indica l’INPS come sostituto d’imposta, l’Istituto applica i conguagli risultanti dalla dichiarazione, di norma a partire da agosto o settembre (in base ai tempi di trasmissione dei dati).Se il conguaglio è a credito, l’INPS rimborsa l’importo sulla pensione. Se è a debito, trattiene la somma a rate sulla pensione, di regola fino al rateo di novembre.Cessione del quintoLa cessione del quinto è un prestito concesso da banche o intermediari finanziari al pensionato. Il rimborso avviene con una trattenuta mensile sulla pensione che non può superare un quinto dell’importo. L’INPS trattiene la rata e la versa all’ente finanziatore fino all’estinzione del debito (durata massima: dieci anni).Per tutela della riservatezza, nel cedolino questa trattenuta compare con una dicitura generica (ad esempio “Trattenuta obbligatoria”), pur essendo una trattenuta attivata su richiesta del pensionato tramite l’ente finanziatore.Quote associative sindacaliChi aderisce a una organizzazione sindacale può chiedere all’INPS di trattenere ogni mese la quota di iscrizione e di versarla all’organizzazione scelta.L’INPS gestisce la trattenuta sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali.Nel cedolino la trattenuta è indicata come “Contributo associativo” (di solito seguita dalla sigla del sindacato).Recupero APE VolontarioL’Anticipo Pensionistico Volontario (APE), richiedibile fino al 31 dicembre 2019, era un prestito erogato da un istituto finanziatore in quote mensili, in presenza di specifici requisiti (età, data prevista di pensione di vecchiaia e importo stimato della pensione).La restituzione avviene con trattenute mensili sulla pensione, entro i limiti del quinto e salvaguardando l’importo pari al trattamento minimo, per una durata fino a 20 anni.Nel cedolino, la voce può comparire come “Trattenuta mensile recupero APE volontario”.