Caso Roggero, così va cambiata la legge sulla legittima difesa

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Tempo fa, in occasione della notizia di cronaca che informava del risarcimento a delinquenti che avevano subìto danno dalle azioni difensive dell’aggredito, scrissi un articolo ove proponevo l’introduzione nei codici di una legge che contenesse una norma dal seguente tono: «Chiunque, introducendosi o trattenendosi illecitamente in un’abitazione, in un luogo di privata dimora o nelle relative pertinenze, ovvero nel corso della commissione di un delitto commesso con violenza o minaccia, riporta danni alla persona conseguenti alla reazione della persona offesa o di terzi intervenuti in suo soccorso, non ha diritto ad alcun risarcimento qualora la reazione, valutata con riguardo alle circostanze concretamente percepibili al momento del fatto, sia stata determinata dalla necessità di impedire o respingere l’offesa. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non rileva che successivamente risulti che l’autore del fatto fosse disarmato, non intendesse proseguire l’offesa o non fosse in grado di proseguirla. La presente disposizione non si applica quando il danno sia stato cagionato dopo che l’autore del fatto illecito non era più in grado di proseguire l’offesa ovvero si era volontariamente arreso o consegnato alla persona offesa, a terzi o all’autorità».La legittima difesa è regolata da almeno tre articoli dei codici: il 52 e il 55 del codice penale e il 2044 del codice civile. Il comma 1 del 52 c.p. recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». I commi successivi dell’articolo chiariscono le condizioni di sussistenza della detta proporzionalità, la cui valutazione è alla fine rimessa al giudice.La legge non tiene conto del fatto che un aggredito non ha alcun modo di fare valutazioni di proporzionalità della propria azione difensiva rispetto all’azione aggressiva, e questo per varie ragioni che ritengo superfluo dire perché ce n’è una, strutturale, che taglia la testa al toro. E cioè: se per stabilire la proporzionalità è necessario un giudice, come si può mai pretendere a un aggredito di stabilirla egli stesso e comportarsi di conseguenza? La contraddizione logica della legge mi conforta nel continuare in questo esercizio giuridico anche se non sono un giurista. Per farla breve: visto che la legge è scritta coi piedi, allora mi prendo la libertà di dire la mia.Un altro punto, che non è una contraddizione interna come quella detta ma è lo stesso un non senso, è quando si pretende che la difesa sia proporzionata all’offesa. Ciò che conta in questa pretesa proporzionalità è non tanto la difesa ma le conseguenze della difesa. Mi spiego meglio. Se uno mi aggredisce con le mani e io gli punto la pistola, è evidente che la difesa non è proporzionata all’offesa: non voglio però credere che a un aggredito che si arrende sia concesso di citarmi in giudizio per essermi io difeso in modo sproporzionato (io con la pistola, lui con le mani).Eppure la legge, per come è scritta, potrebbe concederglielo. Presumibilmente, sarei condannato per eccesso di difesa se invece sparo e uccido l’aggressore manesco. Senonché, se invece colpisco con un pugno l’aggressore manesco e questi cade, batte la testa e muore, quasi sicuramente me la cavo. E qui qualcosa non torna: un aggressore manesco non può essere ucciso con la pistola, ma pazienza se lo uccidi con un pugno.Quel che sto cercando di dire è che tutte queste contraddizioni nascono da un errore di fondo: non concedere a un aggredito due diritti: 1) il diritto di presumere il peggio per sé e 2) il diritto di perdere ogni autocontrollo delle proprie azioni nella devastante circostanza di un’aggressione. Questi due diritti gli darebbero quello di agire di conseguenza con ogni mezzo a propria disposizione.L’art. 52 del c.p. andrebbe allora sostituito col seguente. «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Colui che esercita la difesa ha diritto di presumere il massimo grado di pericolo derivante dalla condotta dell’aggressore e non è tenuto ad accertare preventivamente l’effettiva capacità offensiva dell’aggressore, la disponibilità di armi, il numero degli aggressori o la reale intenzione di arrecare un danno ulteriore. La proporzione tra l’offesa e la reazione difensiva non costituisce requisito della legittima difesa. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’offesa sia cessata, ovvero quando l’aggressore sia stato immobilizzato, si sia volontariamente arreso, sia in fuga o sia comunque manifestamente impossibilitato a recare ulteriore danno».Leggi anche: Roggero in galera, criminali milionari: ecco quanto incasserannoMario Roggero, basta farsi pippe mentali: il criminale non è luiL’ultimo comma evita che l’aggredito si faccia giustizia da sé. Insomma: il povero gioielliere Mario Roggero non doveva fare quel che ha fatto. Ciò detto, però, allo Stato che gli impone di non farsi giustizia da sé, egli avrebbe il diritto di chiedere: che giustizia hai fatto tu, Stato, le altre tre volte che fui aggredito?L’art. 55 c.p. regola l’eccesso colposo di legittima difesa. Questo articolo andrebbe soppresso, giacché, nel mio schema, l’eccesso colposo di legittima difesa neanche esisterebbe. Quanto agli eccessi dell’aggredito, essi sarebbero già regolati dall’ultimo comma della mia formulazione dell’art. 52: per esempio, il caso di chi uccide l’aggressore in fuga non sarebbe eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio bello e buono. Con tutte le attenuanti (e aggravanti, se del caso) della circostanza.Infine, l’art. 2044 c.c. regola il risarcimento all’aggressore che ha subito un danno dall’aggredito che ha esercitato una difesa sproporzionata all’offesa. Questo articolo andrebbe modificato nel senso che dovrebbe chiarire che l’aggressore non può essere in alcun modo risarcito finché la reazione è stata determinata dalla necessità di respingere l’aggressione.Franco Battaglia, 18 luglio 2026L'articolo Caso Roggero, così va cambiata la legge sulla legittima difesa proviene da Nicolaporro.it.