La normale giornata scolastica terminava alle 16 ma lui alle 14,30 doveva tornare a casa. Non per una scelta della famiglia né per un’indicazione medica, ma perché le ore di sostegno e di assistenza non coprivano l’intero orario scolastico. È accaduto a un bambino con un disturbo dello spettro autistico, iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria.Per la Corte di Cassazione, però, una carenza organizzativa non può ricadere sull’alunno con disabilità. Costringerlo a uscire prima degli altri significa privarlo non soltanto di una parte delle attività didattiche, ma anche del tempo trascorso con i compagni, delle occasioni di gioco e di socializzazione. E può quindi costituire una discriminazione. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Suprema corte con la sentenza numero 23363/2026, pubblicata il 16 luglio, accogliendo il ricorso presentato dai genitori del bambino.L’uscita anticipataIl caso risale all’anno scolastico 2019/2020. Il bambino, affetto da un disturbo dello spettro autistico e riconosciuto come persona con disabilità grave ai sensi della legge 104, era stato obbligato a lasciare la scuola alle 14,30, mentre gli altri alunni della classe erano rimasti fino alle 16.Secondo la scuola, la riduzione era necessaria perché, senza un sostegno adeguato, il comportamento del bambino avrebbe potuto rappresentare un pericolo per sé e per gli altri. L’istituto aveva inoltre sostenuto che l’orario fosse collegato alle ore di sostegno e di assistenza previste dal piano educativo individualizzato (il Pei).Nel 2023 il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta, condannando la scuola a versare 10mila euro per il danno non patrimoniale e ordinandole di non ripetere il comportamento. La Corte d’appello di Venezia aveva però ribaltato la decisione, ritenendo che la frequenza ridotta fosse coerente con il Pei e con le condizioni del bambino. Secondo i giudici d’appello, inoltre, i genitori avrebbero dovuto contestare davanti al giudice amministrativo il numero insufficiente di ore di sostegno.La scuola deve adattarsi al bambino, non il contrarioLa Cassazione ha respinto questa impostazione della Corte d’appello. Una riduzione dell’orario può essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando esistano valide ragioni cliniche, certificate e stabilite nell’interesse del bambino. Non può invece essere decisa unilateralmente dalla scuola, utilizzata per gestire comportamenti complessi o giustificata dalla mancanza di personale.Il fatto che l’insegnante di sostegno non sia presente per l’intera giornata non autorizza la scuola a ridurre la frequenza dell’alunno. Come sottolineano i giudici, è l’organizzazione scolastica che deve essere adattata alle esigenze della persona, «non viceversa».Mandare sistematicamente a casa un bambino prima del suono della campanella significa privarlo non soltanto delle attività didattiche, ma anche delle occasioni di gioco, relazione e socializzazione che continuano fino alla conclusione della giornata. La disabilità finirebbe così per diventare un motivo di separazione o di esclusione.La sentenza della Cassazione dedica un passaggio anche al valore del tempo trascorso a scuola, che non è soltanto una questione organizzativa o un conteggio quantitativo delle ore. «Il tempo è anche occasione, kairos, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente […] sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe», scrivono i giudici. Soprattutto nella scuola dell’infanzia, il tempo condiviso con gli altri bambini costituisce parte integrante del percorso educativo e dello sviluppo della personalità.L’insegnante di sostegno non è un assistente personaleLa Corte precisa inoltre che l’insegnante di sostegno non può essere considerato il «sorvegliante speciale» dell’alunno con disabilità. È un docente contitolare della classe e partecipa alla programmazione educativa rivolta a tutti gli studenti. La sua assenza durante una parte dell’orario non può quindi trasformarsi automaticamente nell’impossibilità per il bambino di restare a scuola.Neppure il Pei può comprimere il diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione. Se le ore previste risultano insufficienti, spetta all’amministrazione predisporre le misure necessarie: la mancata impugnazione del piano da parte dei genitori non rende legittima la riduzione della frequenza. La regola vale anche per le scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e sono tenute ad accogliere anche gli studenti con disabilità.L'articolo Cassazione, far uscire prima da scuola un alunno disabile per carenza di sostegno è una discriminazione proviene da Open.