di Maurizio Delli Santi * – “Non c’è pace senza giustizia”: è il principio che portò allo Statuto di Roma, un percorso da rafforzare a sostegno della Corte penale internazionale, per sperare in un futuro fondato sulla pace e sul rispetto della dignità umana.Dopo l’annuncio del segretario di Stato americano Marco Rubio di una campagna contro la Corte penale internazionale, con nuove sanzioni sui giudici e pressioni sugli Stati che la sostengono, l’auspicio è che il 17 luglio non passi inosservato per il mondo accademico, le giovani generazioni e, soprattutto, per i leader politici italiani ed europei. In quella data, nel 1998, a Roma fu approvato lo Statuto della Corte penale internazionale, da allora riconosciuto nel diritto internazionale come lo «Statuto di Roma». Così, per il 17 luglio, «Giornata della giustizia penale internazionale», la presidenza della Corte ha dato un segnale forte: la giustizia internazionale è una «responsabilità condivisa degli Stati» e la sua efficacia «dipende dalla cooperazione degli ordinamenti nazionali». È un monito che non richiede molte spiegazioni: non siamo di fronte al fallimento del diritto internazionale e dei tribunali internazionali, ma a fallire sono le politiche degli Stati che non si adoperano più nella cooperazione, nella solidarietà e nella ricerca della pace. Oggi, con 125 Stati Parte, la Corte penale internazionale potrebbe rappresentare ancora, se solo lo si vuole, il principale presidio giurisdizionale universale contro l’impunità per i più gravi crimini contro lo ius gentium: i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio e l’aggressione, ovvero l’uso della forza contro la sovranità degli Stati al di fuori della legittima difesa e della Carta delle Nazioni Unite.Questa prospettiva è invece contraddetta da una stagione particolarmente complessa. L’ultima crisi riguarda l’annunciato ritiro dal sistema della Corte di alcuni Paesi del Sahel: Mali, Burkina Faso e Niger hanno accusato l’istituzione di essere uno strumento «neocoloniale» e di applicare una giustizia selettiva. Si tratta però di contesti con regimi militari e conflitti interetnici nei quali sono state denunciate gravi violazioni dei diritti, per cui la loro «verità» potrebbe celare l’intento di sottrarsi alla giurisdizione della Corte. Ma sarebbe un errore ignorare la denuncia di «parzialità»: gli Stati sostenitori dello Statuto di Roma devono recuperare una capacità di dialogo con tutto il sud globale, dimostrando che la difesa dei diritti umani non appartiene a un blocco geopolitico, ma rappresenta un patrimonio universale.Tuttavia, lo scenario della crisi ha ragioni più profonde ed è molto più esteso, come dimostra l’ultimo attacco degli Stati Uniti. Non è casuale che tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Stati Uniti, Federazione Russa e Cina, oggi siano potenze «revisioniste» dell’ordine internazionale e da sempre non abbiano aderito allo Statuto di Roma: è una posizione che riflette il timore di rispondere delle proprie politiche egemoniche e autoritarie sul piano della tutela dei diritti, del divieto di aggressione, delle limitazioni dell’uso della forza e della protezione dei civili, anche nei conflitti armati, sanciti nello Statuto di Roma.Le sfide per la Corte, tuttavia, oggi non provengono soltanto dalle grandi potenze «revisioniste». In Europa, originaria sostenitrice della giustizia penale internazionale, il contesto è segnato da tensioni geopolitiche, dalle nuove politiche di sicurezza e dalla gestione dei flussi migratori: sono quindi sorti anche qui timori per i procedimenti della Corte ed è iniziata una presa di distanza dall’attuazione degli obblighi previsti dallo Statuto di Roma.Una prima rappresentazione di questa crisi è il dibattito sorto, anche in Europa, sul tema delle immunità per i leader politici, sollevato con i mandati di arresto emessi dalla Corte nei confronti di Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Lo Statuto di Roma è chiaro: l’articolo 27 stabilisce l’irrilevanza della qualifica ufficiale, in continuità con i «Principi di Norimberga» richiamati anche dai tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda. La funzione della Corte è anche preventiva: nessun potere può contare sull’impunità. Inoltre, con la decisione ICC-01/22 del 9 giugno 2026, la Corte ha chiarito le condizioni entro cui lo stesso Putin può partecipare a un’iniziativa di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite, senza che ciò comporti automaticamente l’esecuzione del mandato di arresto. Cade ogni fondamento della tesi secondo cui le incriminazioni della Corte ostacolerebbero la pace.È poi nota la crisi che ha riguardato l’Italia con il caso Almasri: non è stata data esecuzione al mandato di arresto emesso dalla Corte nei confronti di un ufficiale libico accusato di crimini contro l’umanità. Lo Statuto di Roma configura la «consegna» alla Corte (surrender) in termini diversi dalla procedura dell’«estradizione tra Stati»: non consente verifiche e scelte discrezionali dei governi, perché prevede una forma di cooperazione giudiziaria diretta e immediata con un’istituzione internazionale indipendente. Nel confronto aperto con l’Assemblea degli Stati Parte sulla «mancata cooperazione» – le fasi conclusive sono previste a dicembre – l’Italia dovrebbe perciò riaffermare la piena adesione ai principi dello Statuto di Roma, anche attraverso un aggiornamento della normativa interna che renda più chiari i meccanismi di cooperazione con la Corte. In questa prospettiva si dovrebbe anche rilanciare il Codice dei crimini internazionali, che però recepisca integralmente le categorie dei crimini previste dallo Statuto, compresi i crimini contro l’umanità e il principio dell’irrilevanza delle immunità funzionali: sarebbero invece espunti in alcune proposte governative per evitare conseguenze giuridiche sulle politiche securitarie e migratorie. La preoccupazione è eccessiva: si possono prevedere precisazioni, ma non deroghe ai principi e, in ogni caso, in base allo stesso Statuto, per le incriminazioni per tortura e trattamenti degradanti occorre provare l’intento doloso e un piano preordinato ed esteso in modo sistematico.Non mancano anche delicate vicende interne alla Corte, come le accuse di condotte inappropriate nei confronti del personale rivolte allo stesso procuratore Karim Khan. La sospensione disposta dal Bureau dell’Assemblea degli Stati Parte, in attesa degli accertamenti definitivi, appare coerente con le garanzie del giusto processo. Una rapida conclusione della vicenda è tuttavia essenziale per preservare l’autorevolezza della Corte in una fase segnata da procedimenti di eccezionale rilevanza, come quelli riferiti a Putin e Netanyahu.Proprio in una fase di difficoltà emergono però diverse prospettive di rilancio, capaci di rafforzare la legittimità della Corte. Si pensa di introdurre forme di «giustizia riparativa», capaci di accompagnare percorsi di riconciliazione, ma senza trasformarsi in immunità generali per i crimini più gravi, che restano soggetti ai principi fondamentali dello Statuto di Roma. Un ulteriore tema decisivo riguarda la possibilità di introdurre procedimenti in absentia; allo stato attuale non sarebbero previsti processi in contumacia, nel rispetto delle garanzie fondamentali della difesa. Nel recente «caso Joseph Kony», relativo alla situazione in Uganda, si è proceduto per la prima volta a un’udienza di conferma delle accuse in assenza dell’imputato: questo dimostra la capacità della Corte di adattarsi, con la propria giurisprudenza, alle nuove sfide della giustizia internazionale.Anche il recente riavvicinamento dell’Ungheria post-Orban alla permanenza nello Statuto di Roma costituisce un segnale positivo. L’Unione europea e il Consiglio d’Europa hanno inoltre rafforzato gli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale. Eurojust ha assunto un ruolo rilevante attraverso il Core International Crimes Evidence Database (CICED), la banca dati dedicata alla raccolta e alla conservazione delle prove relative ai crimini internazionali gravi commessi in Ucraina. Parallelamente, il Register of Damage for Ukraine, il Registro dei danni istituito dal Consiglio d’Europa, costituisce un nuovo strumento internazionale per documentare le conseguenze dell’aggressione e sostenere le richieste di riparazione. Anche il progetto di un «Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina» si inserisce nella ricerca di strumenti complementari alla Corte penale internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la risposta della comunità internazionale alle violazioni più gravi della pace e della sicurezza collettiva.Il futuro della Corte dipenderà dunque dalle scelte degli Stati che ne sostengono la missione, soprattutto in Europa. A ventotto anni dallo Statuto di Roma, la questione decisiva non è stabilire se la Corte sia un’istituzione perfetta, ma comprendere quale principio essa rappresenti. Il giudice d’origine nigeriana Cile Eboe Osuji, già presidente della Corte, lo delinea in maniera netta: il trattato che definisce il mandato della Corte non può considerarsi alla stregua di un accordo sulle tariffe e sul commercio. Il suo fine è prevenire e punire violazioni che incidono sulla pace e sulla sicurezza della comunità globale, quindi sull’«ordine pubblico internazionale», sul fondamento stesso del diritto internazionale generale che trascende i vincoli del diritto dei trattati ordinari.La vera sfida consiste perciò nel difendere il principio: la forza non può prevalere sul diritto e chi esercita il potere deve rispondere delle proprie azioni quando, senza giustificazioni, viola la pace e oltraggia la dignità umana.L’Italia ha avuto un ruolo significativo in questo percorso, grazie a una tradizione giuridica che i leader politici e parte del mondo accademico sembrano aver dimenticato. Da Pietro Nuvolone, che già nel 1945 aveva concepito i «diritti di lesa umanità», fino a Giuliano Vassalli, Antonio Cassese e Umberto Leanza, sono i giuristi italiani ad avere contribuito all’affermazione di una giustizia internazionale fondata sulla centralità della persona e sul superamento del «dominio riservato» degli Stati nel diritto penale.Lo Statuto di Roma non rappresenta dunque un ideale astratto, ma una scelta concreta di civiltà giuridica: è il diritto che deve prevalere sulla forza, e non viceversa.«Non c’è pace senza giustizia» è il principio che quel 17 luglio 1998 vide una società civile unita partecipare a una fiaccolata dal Colosseo al palazzo della FAO. Fu anche quella mobilitazione civile, internazionale, liberale e democratica, a convincere gli Stati a porre le basi per la Corte penale internazionale.Lo Statuto di Roma non è soltanto un trattato giuridico, ma una risposta della cultura liberale alla domanda fondamentale di ogni epoca: come impedire che il potere senza limiti prevalga sulla libertà e sulla dignità delle persone, preservando anche per le future generazioni una speranza di pace.* Membro dell’International Law Association.