Il tema del compenso dell’amministratore di condominio continua a sollevare dubbi e ad alimentare il dibattito tra addetti ai lavori e proprietari di immobili. La normativa stabilisce con assoluta chiarezza che chi sceglie di svolgere questa attività debba portare a conoscenza dell’assemblea la retribuzione richiesta. Questo adempimento deve avvenire in sede di conferimento o di rinnovo dell’incarico, specificando le competenze sia per le prestazioni ordinarie sia per quelle straordinarie.La fondamentale riscrittura dell’articolo 1129 del codice civile ha introdotto un vincolo rigidissimo per i professionisti del settore. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente l’importo dovuto a titolo di compenso, poiché la norma prevede la nullità della nomina stessa in caso di omessa indicazione. La giurisprudenza più recente ha confermato che la mancanza di questo preventivo dettagliato rende l’atto nullo e priva il professionista del diritto di esigere il pagamento.Ogni quanto tempo si può incassare il compensoDefinito l’ammontare complessivo, si apre una questione altrettanto cruciale che riguarda la periodicità con cui l’amministratore può incassare il proprio compenso. Molti professionisti tendono a prelevare mensilmente o trimestralmente le quote dal conto corrente condominiale, convinti che si tratti di una prassi consolidata e legittima. Al contrario, in assenza di una precisa decisione sul punto da parte dell’assemblea o di una norma del regolamento, questa abitudine rischia di trasformarsi in un grave illecito.Il rapporto tra i condòmini e l’amministrazione è regolato dalla disciplina sul mandato, alla quale lo stesso codice civile rimanda espressamente. Da questo impianto normativo non emerge, salvo naturalmente un diverso accordo espresso tra le parti, la possibilità di un pagamento frazionato del corrispettivo pattuito. Di conseguenza, l’amministratore non può percepire quanto convenuto se non alla scadenza annuale dell’incarico, ovvero dopo la presentazione e l’approvazione del rendiconto.I rischi penali e i contenziosi per i prelievi non autorizzatiLa giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata più volte chiamata a esprimersi su comportamenti contrari a questa regola. I giudici di legittimità hanno ricordato che eventuali incassi in corso di mandato non autorizzati dall’assemblea devono essere ritenuti illegittimi. Il prelievo autonomo di somme a titolo di acconto sul compenso, prima della fine dell’anno della gestione, espone il professionista a problemi di natura penale, configurando potenzialmente il reato di appropriazione indebita.Queste problematiche non colpiscono soltanto il professionista, ma finiscono per proiettarsi inevitabilmente sulla compagine condominiale. I condòmini rischiano di trovarsi coinvolti in complessi e dispendiosi contenziosi giudiziari per ottenere la restituzione delle somme sottratte prima del dovuto. Per salvaguardare la serenità dei rapporti è fondamentale che l’assemblea inserisca nel verbale di nomina una clausola che autorizzi espressamente la cadenza mensile o trimestrale dei pagamenti.Enrico Foscarini, 19 luglio 2026L'articolo Condominio, ecco come si paga l’amministratore proviene da Nicolaporro.it.