L’Istituto, ai fini del calcolo dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di costruzioni edili, riconduce nel settore edile anche imprese che non esercitano l’attività di costruzioni in senso stretto. Pertanto, nell’ambito dell’attività di costruzione edile, sono ricomprese anche il completamento, la rifinitura e le altre attività relative alle costruzioni stesse.Pertanto, con il messaggio 5 ottobre 2026, n. 3145, l’INPS chiarisce che alle suddette imprese deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall’articolo 4, primo comma, lettera e), della l. 443/1985, contraddistinto dal Codice di Autorizzazione (CA) “5G”, e non il limite dimensionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima legge (contraddistinto dal CA “5C”).Ne consegue che i datori di lavoro, che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici, già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”, a partire dal 23 ottobre 2026, possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata.Per farlo, è necessario utilizzare, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto previdenziale del contribuente”, lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana” e indicando come data di decorrenza della variazione il 1° luglio 2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.Nel messaggio sono disponibili tutti i dettagli.