Russia. Tajani vs Zakharova: motivo e causa della dichiarazione di persona non grata

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di Carlo Curti Gialdino * – «Un atto di ritorsione ingiustificato e privo di qualsiasi motivo fattuale»: con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la decisione della Federazione Russa di dichiarare “personae non gratae” due funzionari dell’addettanza militare italiana all’ambasciata d’Italia a Mosca. A Tajani ha fatto subito eco la risposta della portavoce russa Maria Zakharova, la quale ha liquidato l’obiezione italiana presentando la decisione russa come una «risposta obbligata e simmetrica al provvedimento adottato da Roma il 9 luglio», quando la Farnesina aveva ordinato l’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata russa di via Gaeta.Al di là della cronaca, il contrasto tra le due dichiarazioni mette in luce due modi antitetici di spiegare la medesima vicenda. Da un lato Tajani focalizza l’attenzione sulla condotta concreta dei singoli, distinguendo la contestazione puntuale di spionaggio da una misura punitiva generica; dall’altro, la Zakharova riporta tutto sul piano dell’automatismo della ritorsione, derubricando la condotta del ministero russo come un semplice atto dovuto. Questa diversità di impostazione rispecchia la doppia anima di un istituto classico del Diritto delle Genti: il principio del non recepturus.Questa locuzione, la cui formulazione tecnica si deve a Richard Zouch (1590-1661) nell’opera Iuris et iudicii fecialis, sive Iuris inter Gentes, et quaestionum de eodem explicatio … del 1650 («se recepturum legatum denegare», Parte II, Sezione IV, Quesito 6) e che trova il proprio fondamento sistematico nel De Legationibus Libri Tres del 1585 di Alberico Gentili (1552-1608), definisce la facoltà dello Stato accreditatario di negare o revocare l’ammissione dell’agente diplomatico straniero. Di fronte a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni diplomatiche, lo Stato accreditatario non può processare l’agente a causa delle immunità funzionali e dell’inviolabilità personale. La sola misura di tutela prevista dal diritto consuetudinario consiste nell’imporre all’inviato di abbandonare il Paese: «non iudicabitur legatus […] sed abire iubebitur» («l’ambasciatore non sarà sottoposto a giudizio […] ma gli si ordinerà di andarsene», Gentili, De Legationibus, Libro II, Capitolo XIX).La chiave per comprendere la distanza tra le affermazioni di Tajani e quelle di Zakharova sta proprio nella separazione tra il motivo e la forma di questo potere, così come fissata nell’articolo 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La norma attribuisce allo Stato accreditatario il diritto insindacabile di dichiarare persona non grata qualsiasi membro del personale diplomatico senza dover fornire una motivazione ufficiale, persino prima che la persona metta piede nel Paese.In questa struttura normativa trova spazio la duplice lettura del caso, assimilabile alla classica distinzione dogmatica tra motivo e causa della dichiarazione di persona non grata. Quando l’Italia ha espulso il 9 luglio i due addetti militari russi, ha fatto uso dello ius non recipiendi a titolo di tutela della sicurezza nazionale per la violazione dell’articolo 41 della Convenzione di Vienna, che impone l’obbligo di rispettare le leggi dello Stato accreditatario.Sottolineando la mancanza di un motivo fattuale nella risposta di Mosca, Tajani rimarca un principio chiaro, ovvero che per Roma la dichiarazione di persona non grata è stata una sanzione collegata a una condotta precisa dei singoli funzionari russi. Per contro, avvalendosi dell’articolo 9 che permette di dichiarare persona non grata un agente diplomatico senza dover giustificare la decisione, la Zakharova evita di entrare nel merito e riconduce la scelta alla ritorsione pura, ossia un’azione inamichevole ma legittima che non richiede di dimostrare alcuna colpa delle persone oggetto della misura.Mentre Tajani denuncia l’assenza di un motivo reale nell’allontanamento dei funzionari, Mosca fa leva sulla causa astratta dell’articolo 9, che rende l’atto perfetto e insindacabile a prescindere dalle ragioni sottostanti. Richiamandosi alla simmetria, la Russia presenta così la propria condotta come un atto del tutto lecito, sorretto dal principio di reciprocità di trattamento previsto dall’articolo 47, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione di Vienna.L’istituto che Cornelis van Bynkershoek (1673-1743) definiva nel 1721 «jus non recipiendi vel eiciendi» (De Foro Legatorum, Capitolo XIX) mostra così la sua doppia valenza. Nato per evitare che le contese su un singolo agente diplomatico sfociassero in processi o contenziosi formali tra Stati, lo ius non recipiendi permette oggi a Roma di tutelare la propria sicurezza nazionale e a Mosca di ripristinare simmetricamente la parità formale.* Vicepresidente dell’Istituto Diplomatico Internazionale IDI.* Articolo in mediapartnership con Giornale Diplomatico.