Magistrati onorari: chiarite le regole sul cumulo

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Con la circolare INPS 24 luglio 2026, n. 79, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto chiarisce il regime di cumulo tra pensioni e compensi spettanti ai magistrati onorari, alla luce dell’evoluzione normativa.La circolare distingue innanzitutto tra magistrati onorari confermati e non confermati.Per i magistrati confermati, il compenso percepito assume rilevanza come reddito da lavoro e si applicano, in linea generale, le regole ordinarie di cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. In particolare:per chi ha scelto il regime di esclusività delle funzioni onorarie il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente;per chi non ha esercitato tale opzione viene considerato reddito da lavoro autonomo ai fini della disciplina sul cumulo.Per i magistrati onorari non confermati, invece, il compenso mantiene natura di indennità e non è considerato reddito da lavoro. Di conseguenza, non è rilevante per le norme che limitano il cumulo tra pensione e attività lavorativa.La circolare richiama, inoltre, le specifiche situazioni di incumulabilità tra redditi da lavoro e prestazioni pensionistiche previste dalla normativa:pensioni o assegni di invalidità, pensione di privilegio, pensione di inabilità assoluta e permanente per gli iscritti alla Gestione pubblica;pensione anticipata lavoratori precoci (legge 11 dicembre 2016, n. 232);pensione “quota 100”;pensione anticipata e pensione anticipata flessibile.I magistrati onorari titolari di pensione sono tenuti a comunicare tempestivamente all’INPS la propria posizione, indicando l’eventuale conferma dell’incarico, la scelta del regime di esclusività e le date di inizio e cessazione dell’attività. Le sedi dell’Istituto provvederanno a verificare il corretto regime di cumulabilità o incumulabilità applicabile.Per ogni dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare, che riporta i riferimenti normativi delle singole fattispecie.