Ex Ilva, Acciaierie d'Italia ricorre in Cassazione contro lo stop

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Ex Ilva, Acciaierie d'Italia ricorre in Cassazione sullo stopAGI - Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha presentato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione contro il decreto con cui, il 27 luglio, la Corte d'appello di Milano ha ordinato la fermata dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni per motivi legati a inquinamento e danni alla salute.Nel ricorso, firmato dagli avvocati Luisa Torchia e Marco Annoni, si sostiene che la Corte d'Appello abbia sostituito integralmente la misura prevista dal Tribunale, impedendo alla società di avvalersi delle soluzioni correttive indicate in primo grado per evitare la sospensione dell'attività produttiva.La richiesta di annullamento del decretoLa richiesta avanzata ai giudici del 'Palazzaccio' di piazza Cavour è che il decreto della Corte d'appello venga cassato. Il ricorso di Acciaierie d'Italia segue quello già presentato da Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti. I ricorsi aziendali sono quindi due: quello della proprietà e quello del gestore degli impianti.La vicenda trae origine dal procedimento promosso da un gruppo di cittadini di Taranto e dall'associazione Genitori Tarantini. A febbraio scorso il Tribunale di Milano aveva stabilito che alcune prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) 2025 presentavano carenze e dovevano essere ridefinite entro il 24 agosto 2026. In caso contrario, il siderurgico avrebbe dovuto interrompere la produzione.Le differenze tra Tribunale e Corte d'appelloSecondo Acciaierie d'Italia, il decreto impugnato ha accolto la richiesta dei cittadini disponendo la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo entro 90 giorni. I legali dell'azienda sostengono però che tale decisione sia incompatibile con quanto previsto dal giudice di primo grado.Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto illegittime alcune misure dell'Aia 2025, ma aveva anche previsto la possibilità per l'azienda di evitare la sospensione della produzione di acciaio attraverso una richiesta di integrazione dell'autorizzazione ambientale entro il termine fissato.L'integrazione dell'Aia e i tempi di attuazioneNel ricorso si evidenzia che l'integrazione dell'Aia avrebbe dovuto contenere l'indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi per l'attuazione degli studi di fattibilità, dei piani e dei cronoprogrammi previsti dalle prescrizioni ambientali, accompagnati dall'impegno dell'azienda a una rapida realizzazione degli interventi.Per Acciaierie d'Italia, la Corte d'Appello sarebbe intervenuta in un ambito che compete all'autorità amministrativa, poiché la revisione delle prescrizioni autorizzative spetta all'amministrazione e non al giudice, che non potrebbe modificarne il contenuto sostanziale.La questione dell'amianto nei cowpersTra gli elementi che hanno contribuito alla decisione della Corte d'appello figura la presenza di amianto nei cowpers degli altiforni, oltre alle emissioni di PM10 e PM2,5.Acciaierie d'Italia contesta tuttavia questa valutazione, sostenendo che l'amianto presente nei cowpers non possa essere qualificato come un'emissione industriale. Secondo i legali della società, la gestione dell'amianto è regolata da una normativa autonoma e specifica, distinta dalla disciplina relativa alle emissioni industriali e all'Aia.Le posizioni delle parti nel giudizioNel ricorso alla Cassazione viene ricordato che i cittadini avevano chiesto la disapplicazione integrale dell'Aia e l'immediata sospensione delle attività dell'area a caldo, mentre Acciaierie d'Italia aveva contestato la presunta illegittimità delle prescrizioni ambientali oggetto della decisione del Tribunale.Secondo l'azienda, la Corte d'appello di Milano, pur confermando la necessità di misure inibitorie, avrebbe individuato profili di illegittimità diversi rispetto a quelli esaminati dal Tribunale, arrivando così ad adottare misure radicalmente differenti e più incisive rispetto a quelle stabilite in primo grado.