Eredità: così i legittimari possono difendere un patrimonio “blindato”

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C’è un momento, nella costruzione di ogni trust, fondazione o holding di famiglia, in cui l’obiettivo dichiarato – proteggere il patrimonio dalla dispersione – rischia di rovesciarsi nel suo contrario: proteggere il patrimonio anche da chi, per legge, avrebbe il diritto di riceverne una parte. È esattamente il paradosso che emerge, secondo la ricostruzione – fornita pubblicamente dalla diretta interessata – dalla lettera aperta con cui Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte, si è rivolta al giornalista Roberto Alessi. Sgarbi scrive che il padre sarebbe di fatto «nullatenente», spiegando che «le case che aveva avuto in eredità sono tutte intestate a mia zia Elisabetta» e che «i proventi dei suoi spettacoli sono sempre stati incassati da una società della aspirante moglie». Il patrimonio, comprese le opere d’arte, sarebbe confluito nella Fondazione Cavallini Sgarbi, «così da potersi sottrarre al pagamento delle tasse e così da poter estromettere noi figli dalla eredità», lasciando ai figli – sempre nelle sue parole – solo «i debiti contratti con le banche ma soprattutto con l’Agenzia delle Entrate».Al netto del merito della vicenda specifica, che riguarda equilibri familiari sui quali non spetta a chi scrive esprimere un giudizio, il caso costituisce un ottimo punto di osservazione per capire perché un’architettura patrimoniale costruita bene, anzi benissimo, possa lasciare fuori dalla porta proprio i legittimari. Non per un difetto tecnico, ma per come il nostro ordinamento distribuisce nel tempo – prima e dopo la morte del titolare – la possibilità di far valere i propri diritti.La donazione in vita è quasi inoppugnabileIl primo nodo, il più sottovalutato, riguarda che cosa può fare un figlio quando il patrimonio del genitore ancora in vita viene trasferito, in tutto o in parte, a soggetti terzi come una fondazione, un familiare, un futuro coniuge. La risposta della giurisprudenza è netta e, per chi si trova nella posizione di Evelina Sgarbi, scomoda: finché il titolare del patrimonio è vivo, gli eredi non hanno alcun titolo per opporsi. La Cassazione, con la storica sentenza n. 6504 del 1979, ha stabilito che l’azione di annullamento di una donazione per incapacità o vizio di volontà del donante «spettano unicamente al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi», precisando che non è legittimato ad agire, «difettando anche d’interesse ad agire», il soggetto – nella specie un figlio – «il quale assuma che l’atto di liberalità lede suoi futuri diritti successori». In altre parole: un diritto successorio non ancora aperto non è un diritto azionabile, per quanto fondati possano essere i timori di chi lo rivendica.Questo principio spiega, sul piano tecnico, perché la battaglia pubblica descritta da Eveiina Sgarbi assuma i toni di un appello mediatico più che giudiziario: gli strumenti di reazione previsti dal codice civile restano, salvo casi particolari, bloccati fino all’apertura della successione.L’incapacità naturale come tutelaNella sua lettera Evelina Sgarbi solleva un tema più delicato ancora, quello delle condizioni di salute del padre, scrivendo che «mio padre purtroppo sta male fisicamente» e che si sarebbe reso necessario andare «fino in fondo con accertamenti neurologici e geriatrici specifici» per capire «che cosa abbia innescato in soli 4 mesi questo tracollo fisico che poi ha generato anche quello psicologico e mentale». È il terreno dell’incapacità naturale, disciplinato dagli articoli 428 e 775 del codice civile, che permettono di annullare gli atti — comprese le donazioni — compiuti da chi si trovi, anche solo transitoriamente, incapace di intendere o di volere.Anche qui, però, la tutela è costruita in modo da proteggere l’autonomia della persona più che a facilitare l’intervento di terzi: la Cassazione ha ribadito, da ultimo con l’ordinanza n. 24435 del 2025, che l’annullamento richiede la prova della malafede dell’altro contraente, desumibile ad esempio da una sproporzione rilevante tra valore reale e prezzo pattuito, e che comunque l’azione spetta alla persona incapace stessa o, dopo la sua morte, ai suoi eredi, mai a un figlio che agisca preventivamente in vita del genitore. Significa che, per quanto una famiglia possa nutrire dubbi legittimi sullo stato di salute cognitiva di un congiunto, l’unico strumento realmente incisivo attivabile mentre la persona è ancora in vita è il ricorso per l’apertura di un’amministrazione di sostegno o, nei casi più gravi, per l’interdizione — procedure che richiedono tempi lunghi, una perizia medico-legale solida e, non di rado, la resistenza di chi in quel momento si occupa della persona interessata.L’intangibilità della legittima solo a giochi fattiIl principio dell’intangibilità della legittima è tra i più solidi del diritto successorio italiano: l’articolo 457, terzo comma, del codice civile stabilisce che «le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari», e la Cassazione, con la sentenza n. 20252 del 2021, ha ribadito che una disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva «non è affetta da nullità, ma resta esposta all’azione di riduzione». Si tratta però di una tutela quantitativa e non preventiva: opera esclusivamente dopo l’apertura della successione, tramite un’azione – quella di riduzione – che richiede tempo, una ricostruzione puntuale dell’asse ereditario e, quando è rivolta contro donatari estranei alla cerchia dei coeredi, la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, come previsto dall’articolo 564 del codice civile.Leggi anche:Eredità: come costruire trust e family office a prova di bombaEredità: regole e trappole della successioneEredità: il caso Pino Daniele cambia tutto sugli accordi verbaliNel racconto di Evelina Sgarbi, che pure si dice consapevole di essere «già nella legittima» in quanto figlia, il problema segnalato non è dunque l’esistenza del diritto in sé, quanto la sua concreta consistenza: se il patrimonio è stato nel frattempo trasferito in una fondazione o intestato a terzi, la quota di legittima rischia di tradursi, come lei stessa denuncia, in una massa ereditaria fatta perlopiù di debiti, mentre gli asset di valore restano fuori dalla successione.Simulazione e donazioni indirettePer recuperare beni usciti dal patrimonio del futuro defunto attraverso operazioni che, dietro la forma di una vendita o di un conferimento societario, nascondano in realtà una liberalità, il codice civile mette a disposizione dei legittimari l’azione di simulazione e quella di riduzione della donazione indiretta. La Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 19230 del 2024, che l’erede legittimario che agisce per la lesione della propria quota può fornire la prova della natura liberale dell’operazione «anche a mezzo di presunzioni», beneficiando quindi di un regime probatorio agevolato rispetto a un terzo qualunque. Analogamente, la Cassazione aveva già affermato, con l’ordinanza n. 20971 del 2018, che l’accertamento della simulazione consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, considerati come mai usciti dal patrimonio del defunto.Si tratta di strumenti potenti, ma con un limite strutturale che nessuna riforma ha finora superato: sono azionabili solo dopo la morte del titolare del patrimonio. Finché il fondatore di una fondazione o di un trust è in vita, per quanto le operazioni compiute possano apparire ai figli sospette o ingiustificate, non esiste un rimedio equivalente che ne blocchi preventivamente gli effetti.Chi amministra decide anche la narrazioneC’è infine un ultimo aspetto, più politico che strettamente giuridico, che il caso Sgarbi mette a nudo con chiarezza: quando la governance di una fondazione o di un trust è affidata in modo esclusivo a persone di fiducia del fondatore. Nel racconto della figlia, «a dirigere la Fondazione ci sono mia zia Elisabetta e Sabrina Colle con esclusivamente persone di loro fiducia» e gli eredi non solo restano privi di qualunque leva economica, ma perdono anche la possibilità di verificare in tempo reale come il patrimonio viene gestito. È lo stesso meccanismo di separazione tra proprietà e gestione che, applicato a un family office industriale, garantisce stabilità e continuità d’impresa; applicato invece a un contesto familiare conflittuale, senza contrappesi di trasparenza verso i legittimari, diventa uno strumento che chiude ogni possibilità di controllo finché il fondatore resta in vita, e che si apre alla contestazione solo quando, con l’apertura della successione, è spesso troppo tardi per evitare che il patrimonio di valore sia già stato ricollocato altrove.Il contraltare della blindatura perfettaSe l’obiettivo di chi costruisce un trust, una fondazione o una holding di famiglia è normalmente quello di proteggere il patrimonio da aggressioni esterne, creditori e conflitti tra soci, il caso sollevato da Evelina Sgarbi mostra la faccia opposta della stessa medaglia: un’architettura pensata per essere inattaccabile può rivelarsi, agli occhi di chi un giorno dovrebbe ereditare, altrettanto inattaccabile anche per chi ha ragioni legittime da far valere. La differenza, spesso, non sta nello strumento in sé — che resta neutro — ma nell’equilibrio con cui viene costruito: un conto è isolare il patrimonio da rischi imprenditoriali e finanziari, un altro è isolarlo anche da qualunque forma di controllo e trasparenza verso chi, per legge, ne è comunque parte in causa. È un equilibrio che il diritto italiano, tra intangibilità della legittima e tutela dell’autonomia della persona, prova a garantire; ma che, come dimostra questa vicenda, si attiva quasi sempre troppo tardi rispetto al momento in cui le scelte patrimoniali vengono effettivamente compiute.Enrico foscarini, 31 agosto 2026L'articolo Eredità: così i legittimari possono difendere un patrimonio “blindato” proviene da Nicolaporro.it.