Coniugi con residenze diverse: cosa cambia per Imu, Isee, Tari e 730

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Sposarsi non significa necessariamente vivere sotto lo stesso tetto. Lavoro, esigenze familiari, assistenza a genitori anziani, gestione dei figli o semplicemente una diversa organizzazione della vita quotidiana possono portare due coniugi a stabilire la propria residenza in abitazioni differenti, anche in Comuni diversi. L’ordinamento italiano non impone, in quanto tale, una convivenza quotidiana tra marito e moglie. La libertà di organizzare la propria vita familiare può quindi tradursi anche nella scelta di mantenere due abitazioni distinte. Il problema nasce quando la residenza anagrafica non corrisponde alla dimora abituale e viene utilizzata soltanto come strumento per ottenere un vantaggio fiscale.La distinzione è diventata ancora più importante dopo una serie di interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che hanno progressivamente ridimensionato quelle norme fiscali che finivano per penalizzare i coniugi non conviventi rispetto ai contribuenti single o alle coppie che vivono nella stessa abitazione. Il quadro che emerge è piuttosto netto: la residenza separata è lecita, ma deve essere reale. E le conseguenze fiscali non sono identiche per Imu, Isee, Tari e dichiarazione dei redditi.La residenza diversa non significa separazioneIl primo equivoco da eliminare riguarda il rapporto tra residenza anagrafica e vincolo matrimoniale. Due coniugi possono avere residenze anagrafiche diverse senza essere separati legalmente.La diversa iscrizione anagrafica non scioglie il matrimonio, non modifica automaticamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non determina, di per sé, la formazione di due nuclei familiari ai fini di ogni disciplina fiscale. È proprio quest’ultimo punto a rendere necessario distinguere tra i diversi istituti. Una cosa è l’anagrafe, altra cosa è il nucleo familiare Isee, altra ancora è la nozione di abitazione principale utilizzata dalla normativa Imu.Per l’ordinamento, dunque, la coppia può vivere stabilmente in due abitazioni diverse senza che ciò costituisca una violazione. Quello che non è consentito è dichiarare una situazione anagrafica che non corrisponde alla realtà.Il 730 congiunto resta possibileLa diversa residenza non impedisce, di per sé, ai coniugi di presentare il 730 congiunto. L’Agenzia delle Entrate conferma che i coniugi possono presentare la dichiarazione in forma congiunta quando ricorrono i requisiti previsti per il modello 730 e almeno uno dei due può utilizzarlo. L’Agenzia precisa inoltre che, anche in caso di dichiarazione congiunta, vengono predisposte due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge, che vengono poi unite al momento della trasmissione.La residenza anagrafica, quindi, non va confusa con la modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi. Avere due indirizzi diversi non impedisce automaticamente di presentare un 730 congiunto. La regola risponde, del resto, alla diversa natura dell’Irpef rispetto alle imposte locali sulla casa: la dichiarazione congiunta è uno strumento dichiarativo e di conguaglio, mentre il reddito imponibile continua a essere determinato secondo le regole proprie di ciascun contribuente.Isee: qui la residenza diversa non bastaIl discorso cambia radicalmente quando si passa all’Isee. Il Dpcm n. 159 del 2013, nella versione oggi vigente, stabilisce espressamente che «i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare». La norma prevede anche che venga individuata la cosiddetta residenza familiare e che, in assenza di un accordo, essa venga determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto.Questo significa che due coniugi possono avere due residenze anagrafiche diverse e continuare a costituire un unico nucleo Isee. La diversa residenza, dunque, non è sufficiente per ottenere automaticamente due Isee distinti né per escludere il reddito o il patrimonio dell’altro coniuge dal calcolo.Le eccezioni previste dalla normativa riguardano, in particolare, situazioni come la separazione giudiziale, l’omologazione della separazione consensuale, determinati provvedimenti dell’autorità giudiziaria o l’allontanamento dalla residenza familiare. È un passaggio particolarmente importante perché dimostra quanto sia sbagliato trasferire automaticamente le conclusioni raggiunte dalla Consulta sull’Imu al terreno dell’Isee. Le nozioni di famiglia, residenza e abitazione principale non sono intercambiabili.Imu, la svolta della Corte costituzionaleIl punto di svolta sull’Imu è rappresentato dalla sentenza n. 209 del 2022 della Corte costituzionale. La Consulta ha dichiarato illegittima la disciplina che subordinava l’esenzione per l’abitazione principale alla circostanza che nell’immobile dimorasse e risiedesse non soltanto il possessore, ma anche il suo nucleo familiare. La Corte ha eliminato proprio il riferimento al nucleo familiare dalla definizione rilevante ai fini dell’agevolazione. La nuova formulazione considera abitazione principale l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.La conseguenza è di grande rilievo per i coniugi che vivono separatamente: non è più necessario che il coniuge dimori nell’altra abitazione affinché il possessore possa beneficiare dell’esenzione sulla propria casa. La Consulta ha inoltre dichiarato costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la regola secondo cui, nel caso di componenti del nucleo familiare con residenza e dimora abituale in immobili diversi, l’agevolazione avrebbe potuto applicarsi soltanto a un immobile scelto dalla famiglia. In altri termini, dopo la sentenza n. 209/2022, due abitazioni possono entrambe essere abitazioni principali ai fini Imu, purché ciascuna rispetti autonomamente i requisiti richiesti.Residenza anagrafica e dimora abituale devono coincidereLa sentenza della Consulta non ha però trasformato l’esenzione Imu in un beneficio automatico. Il principio resta quello della concorrenza di due requisiti sul medesimo immobile: residenza anagrafica e dimora abituale.La Cassazione lo ha ribadito anche recentemente. Con l’ordinanza n. 33877 del 23 dicembre 2025, la Sezione tributaria ha chiarito che, anche dopo la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, l’esenzione per l’abitazione principale «spetta soltanto in caso di concorrenza di residenza anagrafica e dimora abituale sul medesimo immobile».È probabilmente questo il punto più importante dell’intera vicenda. La Consulta ha ampliato la libertà del contribuente, non ha eliminato l’obbligo di veridicità della posizione anagrafica. Se un coniuge vive realmente in una casa e vi ha trasferito la propria residenza, mentre l’altro vive stabilmente in un’altra abitazione e vi ha a sua volta la propria residenza, l’ordinamento può riconoscere entrambe come abitazioni principali. Se invece una delle due residenze è soltanto formale, il presupposto dell’esenzione viene meno.La sentenza del 2025 sull’Ici rafforza il principioLa linea tracciata dalla sentenza n. 209/2022 non è rimasta confinata all’Imu. Nel 2025 la Corte costituzionale è tornata sulla questione con la sentenza n. 112, intervenendo questa volta sulla disciplina dell’Ici, imposta ormai soppressa ma ancora rilevante per contenziosi relativi alle annualità passate. La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992 nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale dimorassero abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari. La formulazione costituzionalmente corretta richiede invece la dimora abituale del solo contribuente possessore.La motivazione riprende sostanzialmente la logica già utilizzata per l’Imu: l’Ici, come l’Imu, è un’imposta di natura reale e non dovrebbe penalizzare il proprietario semplicemente perché è sposato e non convive con il coniuge. La stessa Consulta, nel comunicare la decisione, ha sottolineato che «sempre più spesso i coniugi decidono, solitamente per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani, di stabilire dimore distinte». È un passaggio che va oltre la singola controversia tributaria: il diritto tributario non può presumere che il modello familiare sia necessariamente quello della convivenza sotto lo stesso tetto.Le Sezioni Unite del 2026 chiudono il cerchio sull’IciIl principio è stato ulteriormente consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Con le sentenze n. 23488 e n. 23489 del 18 luglio 2026, la Suprema Corte ha recepito gli effetti della sentenza n. 112/2025 della Consulta e ha enunciato un principio di diritto destinato a chiarire definitivamente la questione dell’Ici.La Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’esenzione, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che possiede l’immobile «dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare». Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che l’abitazione principale corrisponde, salvo prova contraria, a quella della residenza anagrafica. La pronuncia è importante anche per il presente perché conferma la direzione ormai consolidata della giurisprudenza: la famiglia non può diventare, di per sé, un elemento utilizzato per negare al singolo possessore il trattamento fiscale riconosciuto alla sua effettiva abitazione principale.I consumi possono diventare una prova della dimora effettivaSe la residenza anagrafica è un dato formale, la dimora abituale è un fatto. Ed è proprio su questo terreno che possono nascere le contestazioni. L’amministrazione può verificare l’effettività della residenza attraverso gli strumenti previsti dalla legge e gli accertamenti anagrafici. Anche gli elementi relativi alla concreta utilizzazione dell’immobile possono assumere rilevanza probatoria.In questo contesto, i consumi di energia elettrica, acqua e gas possono costituire elementi utili a dimostrare l’effettivo utilizzo dell’abitazione, ma non è corretto trasformarli in una sorta di requisito automatico previsto dalla legge. Un basso consumo, da solo, non dimostra necessariamente l’inesistenza della dimora abituale, così come un consumo elevato non costituisce da solo una prova definitiva. La questione deve essere valutata nel suo complesso, considerando le circostanze concrete del caso.La residenza fittizia può avere anche conseguenze penaliUna cosa è scegliere legittimamente di vivere in due abitazioni. Un’altra è dichiarare consapevolmente una residenza che non corrisponde alla propria dimora abituale per ottenere un vantaggio. Su questo punto la giurisprudenza penale è particolarmente chiara. La Cassazione ha affermato che la dichiarazione di trasferimento della residenza resa ai fini dell’iscrizione anagrafica può integrare il reato di cui all’articolo 483 del codice penale quando il dichiarante attesta falsamente di avere trasferito la propria dimora abituale.La Cassazione penale n. 31833/2020 ha ribadito che la dichiarazione di trasferimento della residenza funzionale all’iscrizione anagrafica costituisce una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e che la falsa attestazione della dimora abituale può integrare il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Un orientamento già espresso, tra l’altro, dalla sentenza n. 29469/2018. La successiva sentenza n. 17419/2023 ha nuovamente affermato che integra il delitto previsto dall’articolo 483 del codice penale la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa per ottenere l’iscrizione anagrafica.Il punto, quindi, non è scoraggiare la scelta di avere due case. È esattamente il contrario: la libertà di organizzare la propria vita familiare è riconosciuta, ma presuppone dichiarazioni anagrafiche veritiere.Tari: la residenza non produce automaticamente due bolletteAnche sulla TARI occorre evitare semplificazioni.La tassa sui rifiuti è disciplinata da una normativa specifica e dalle regole applicative del singolo Comune. Per le utenze domestiche, la determinazione della tariffa tiene conto, secondo il sistema applicabile, di elementi quali la superficie dell’immobile e il numero degli occupanti.Per questo motivo non è corretto sostenere in termini assoluti che «avere due residenze distinte» comporti automaticamente «l’emissione di due distinte cartelle». Più correttamente, ciascun immobile effettivamente soggetto alla Tari deve essere considerato secondo le proprie condizioni di occupazione e secondo il regolamento comunale applicabile.La posizione anagrafica può quindi avere conseguenze sulla determinazione del numero degli occupanti, ma non può essere isolata dalla disciplina locale e dalla situazione concreta dell’immobile. Anche qui torna lo stesso principio: l’anagrafe non è uno strumento per costruire artificialmente un vantaggio fiscale, ma deve fotografare una situazione reale.Due case, due abitazioni principali: cosa significa davveroIl risultato della giurisprudenza più recente è quindi più favorevole alla libertà individuale di quanto non fosse in passato. La sentenza n. 209/2022 ha eliminato dall’Imu il meccanismo che obbligava i coniugi non conviventi a scegliere una sola abitazione principale. La sentenza n. 112/2025 ha esteso la stessa logica all’ICI, mentre le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 23488 e 23489 del 2026, hanno consolidato il principio secondo cui non è necessario che nell’abitazione del contribuente dimori anche il nucleo familiare.Questo non significa che il matrimonio consenta di moltiplicare artificialmente le agevolazioni fiscali. Significa qualcosa di più semplice: lo Stato non può presumere che due persone sposate debbano necessariamente vivere nella stessa casa e utilizzare questa presunzione per negare un beneficio tributario legato alla reale abitazione del contribuente. È una distinzione che appare coerente con una concezione liberale dell’ordinamento: il diritto dovrebbe riconoscere la libertà delle persone di organizzare la propria vita privata senza imporre modelli familiari precostituiti, limitandosi a verificare che le dichiarazioni rese al Fisco e all’anagrafe siano vere.Il principio liberale: meno presunzioni, più realtàLa vicenda delle residenze separate mostra, in definitiva, un’evoluzione interessante del rapporto tra fisco, famiglia e libertà individuale. La Corte costituzionale ha progressivamente censurato quelle regole che trasformavano lo status di coniuge in un motivo per ricevere un trattamento fiscale deteriore. La Cassazione ha seguito questa evoluzione, chiarendo che ciò che conta, per l’abitazione principale, è la situazione concreta del possessore.Ma la libertà ha un corollario altrettanto importante: la responsabilità. Chi vive davvero in due case, per motivi di lavoro, familiari o personali, deve poterlo dichiarare senza essere costretto a scegliere artificiosamente quale sia la propria unica abitazione. Chi invece trasferisce soltanto sulla carta la propria residenza per ottenere un’esenzione o una riduzione d’imposta non sta esercitando una libertà: sta fornendo una dichiarazione non veritiera.La linea di confine è dunque semplice, anche se la sua verifica può essere complessa: due residenze possono essere legittime; due residenze fittizie no. E proprio le pronunce più recenti della Consulta e della Cassazione sembrano muoversi nella direzione di un diritto tributario meno legato alle presunzioni sulla vita familiare e più attento alla realtà effettiva delle persone e dei loro immobili.Enrico Foscarini, 1 settembre 2026L'articolo Coniugi con residenze diverse: cosa cambia per Imu, Isee, Tari e 730 proviene da Nicolaporro.it.