Condominio: si è sempre padroni a casa propria

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Un immobile non è un bene da sottoporre al dirigismo dei vicini di casa. L’autonomia del proprietario nell’utilizzare la propria unità immobiliare – sia essa destinata ad abitazione, studio professionale, B&B o spazio commerciale – costituisce uno dei pilastri fondamentali della libertà economica. Negli ultimi tempi, la Cassazione ha tracciato una linea d’ombra invalicabile contro gli arbitri delle assemblee di condominio che tentano di limitare l’uso legittimo dei beni esclusivi.Niente divieti d’uso senza un regolamento approvato all’unanimitàIl diritto di modificare la destinazione d’uso della propria proprietà non necessita del benestare dei vicini, né può essere paralizzato da semplici contestazioni urbanistiche sollevate in sede civile. Con l’ordinanza n. 27980 del 2025, la Sezione Seconda della Cassazione ha chiarito che il mutamento di destinazione d’uso di una porzione di proprietà esclusiva non può essere opposto dagli altri condomini a meno che non violi una clausola chiara e limitativa contenuta in un «regolamento di condominio di natura contrattuale approvato all’unanimità da tutti i proprietari».Soltanto un contratto sottoscritto liberamente dal singolo può restringere le sue facoltà proprietarie. I deliri dirigistici di maggioranze assembleari che approvano a maggioranza divieti per impedire attività economiche o ricettive costituiscono atti del tutto nulli per carenza assoluta di potere.Il mito del danno alla cosa comune ex articolo 1102 del Codice CivileUn’altra leva retorica usata per ostacolare chi vuole mettere a reddito la propria casa è quella del supposto “uso intensivo” delle parti comuni. La giurisprudenza della Cassazione (tra cui la nota pronuncia n. 24937/2021) ha smontato questa impostazione collettivista stabilendo che il maggior afflusso di clienti, ospiti o dipendenti attraverso le scale o l’ascensore «rientra nel pieno esercizio del diritto ex art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri».L’incremento dell’utilizzo di un impianto del condominio non equivale a un danno. La legge protegge la concorrenza e l’iniziativa privata: chi investe nel proprio immobile non può essere ostacolato da pregiudizi sulla fruizione dell’edificio.Separazione netta tra piano amministrativo e civileUn punto di forza della giurisprudenza liberale risiede nella netta distinzione tra l’aspetto urbanistico-amministrativo e le facoltà civilistiche. Gli eventuali profili di conformità edilizia spettano esclusivamente agli organi pubblici e non conferiscono al condominio alcun potere di ingerenza giurisdizionale autonoma per bloccare l’attività del privato.Finché non si arrecano lesioni documentate e concrete alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio, l’inviolabilità del titolo di proprietà garantisce al cittadino la piena facoltà di destinare il proprio bene al miglior uso economico possibile.Enrico Foscarini, 29 agosto 2026L'articolo Condominio: si è sempre padroni a casa propria proviene da Nicolaporro.it.