Almasri, la falla era nella legge: cosa dice davvero la sentenza della Consulta su Nordio

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A distanza di un anno e mezzo da quando il caso Almasri divenne un ulteriore motivo di scontro tra magistratura e governo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 143 depositata il 23 luglio scorso, ha dichiarato illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 2012 – relativa all’adeguamento delle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale – nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia deve trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale, con la sola ipotesi eccezionale volta a tutelare i preminenti principi costituzionali, comunicando tale decisione, comunque, con una dichiarazione motivata.Si tratta di una sentenza additiva – che aggiunge, cioè, alla disposizione normativa incostituzionale la parte ritenuta mancante – di grande rilievo, individuando nel testo vigente un vero e proprio vulnus di natura costituzionale. Infatti, la citata legge n. 237 del 2012 attribuiva al Guardasigilli un ruolo esclusivo, ma non fissava tempi stringenti, non regolava adeguatamente l’eventuale inerzia e non imponeva di rendere esplicite e controllabili le ragioni di un diniego.Il passaggio della sentenza più significativo è quello in cui la Consulta afferma che “al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione”. In poche parole, i soggetti coinvolti agirono all’interno del procedimento che la legge, in quel momento, prevedeva. Se quel procedimento consentiva ritardi e incertezze incompatibili con gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, il difetto era, innanzitutto, normativo e, pertanto, è stato necessario l’intervento della Corte costituzionale per aggiungere – ecco perché si parla di sentenza additiva – la parte mancante.Nel febbraio 2025, su questo sito, avevo osservato che la legge italiana recepiva un modello antiquato, ancora influenzato dalla logica ottocentesca dell’estradizione e dall’intermediazione politica del ministro. Inoltre, avevo sottolineato che lo Statuto di Roma impone allo Stato italiano un obbligo di piena cooperazione con la Corte penale internazionale e che un’interpretazione meramente formalistica finiva per contraddire la ratio stessa della disciplina.La Consulta, oggi, muove dalla medesima contraddizione. La Corte penale internazionale non opera, infatti, secondo lo schema orizzontale dei rapporti tra Stati sovrani: la cooperazione ha carattere tendenzialmente verticale e gli Stati ne costituiscono, con un’espressione particolarmente efficace, le “braccia” e le “gambe”. Proprio per questo, la repressione dei crimini più gravi non tollera rallentamenti, silenzi o “indugi arbitrari”.Il caso Almasri, quindi, non poteva essere letto attraverso la comoda scorciatoia dell’automatica “colpa politica”, e, a tal proposito, avevo segnalato l’inadeguatezza della legge n. 237 del 2012, sostenendo che la soluzione doveva essere cercata nella coerenza tra disciplina interna ed obblighi internazionali e non nel trattare come un crimine una decisione politica dell’Esecutivo.Questo non significa sostenere che la sentenza abbia approvato ogni scelta compiuta nel caso concreto. La Corte costituzionale ha stabilito un fatto giuridico difficilmente aggirabile: il sistema legislativo applicato nel gennaio 2025 era viziato nella sua architettura giuridica e non offriva regole adeguate volte ad impedire o a contestare l’inerzia del Ministro della giustizia. Non si tratta di una distinzione da poco. Infatti, nello Stato di diritto la responsabilità penale è personale e non nasce dal clamore mediatico e non può essere ricavata a posteriori da un obbligo procedurale che la Corte costituzionale ha introdotto solamente con questa pronuncia, colmando una lacuna della legge.La sentenza contiene, inoltre, anche un principio liberale che merita di essere difeso senza esitazioni: nessun potere può essere legibus solutus. Pertanto, nemmeno una scelta politica discrezionale può rimanere tacita, indefinita nel tempo e sottratta ad ogni controllo. Alla luce di ciò, il ministro dovrà agire immediatamente o trasmettendo la richiesta della Corte penale internazionale al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma oppure opponendo un diniego altrettanto immediato, esplicito e motivato dalla tutela di principi costituzionali preminenti. Inoltre, questa scelta potrà essere anche contestata attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.Detto ciò, la sentenza n. 143 non autorizza alcuna parte politica a piegare il diritto alle rispettive convenienze. Tuttavia, smentisce quanti avevano raccontato la vicenda di Almasri come se nel gennaio 2025 esistesse già un obbligo legislativo univoco, immediato e corredato da conseguenze automatiche, deliberatamente violato dal governo Meloni. Quell’obbligo non c’era, tanto è vero che la Consulta si è dovuta pronunciare con una sentenza additiva.Alla luce di ciò, la lezione è duplice: da un lato l’Italia deve cooperare lealmente con la Corte penale internazionale nella repressione dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, mentre, dall’altro, la sentenza impone che le controversie tra magistratura e governo non possono essere risolte tramite processi celebrati sulle prime pagine dei giornali. Occorrono, quindi, norme chiare ma anche confini precisi tra poteri.Ciò dimostra che non è giuridicamente serio trasformare una vicenda procedurale complessa come questa in una prova immediata di responsabilità del ministro Nordio e, di conseguenza, dell’intero governo Meloni.Giovanni Terrano, 8 agosto 2026L'articolo Almasri, la falla era nella legge: cosa dice davvero la sentenza della Consulta su Nordio proviene da Nicolaporro.it.