Bluestone afferma che se “avesse qualificato l’intero intervento” delle Park Tower di via Crescenzago a Milano come “nuova costruzione” già dal 2020, invece che come “ristrutturazione” di un magazzino per circa un terzo dei volumi, “avrebbe risparmiato ben oltre 200.000 euro“. Così la società immobiliare Bluestone Crescenzago srl di Andrea Bezziccheri commentando la sentenza del Tar Lombardia con cui venerdì i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’impresa contro la richiesta di conguaglio oneri di urbanizzazione da 1,2 milioni di euro del Comune di Milano, giunta l’1 ottobre 2025, stabilendo come la stessa sia arrivata oltre i limiti di legge previsti per la “autotutela” della pubblica amministrazione di fronte a titoli edilizi già rilasciati, come la Scia del 22 luglio 2020 con cui è stata assentita la costruzione dei due palazzi di fronte al Parco Lambro. Bluestone: “La sentenza del Tar è inequivoca”“La sentenza del Tar è inequivoca“, fa sapere Bluestone in una nota attraverso i propri legali, e “letta con attenzione fa perfettamente comprendere come Bluestone Crescenzago non abbia in alcuno modo cercato di ottenere dei risparmi qualificando parte dell’intervento come ristrutturazione”. “Se il Comune si fosse mosso nel termine temporale previsto dalla legge (ovvero entro 12 mesi dalla declaratoria di efficacia della Scia) riqualificando l’intero intervento quale nuova costruzione, Bluestone Crescenzago, calcoli alla mano, avrebbe avuto diritto ad un rimborso per le monetizzazioni pari a circa 162.000”. Per la precisione il provvedimento dei giudici non fa alcun riferimento a una cifra e dopo aver stabilito che la richiesta di conguaglio del Comune è stata presentata in maniera tardiva afferma che è “superfluo” affrontare tutte le altre questioni, come la congruità dei valori di monetizzazione delle aree a standard e la quantità di aree da cedere. Il calcolo dei 162mila euro di rimborso a cui avrebbe avuto diritto Bluestone è stato effettuato direttamente dalla società e non dal Tar che, invece, ha dichiarato “inammissibile” la parte del ricorso sulla quantità di “superficie delle aree per dotazioni da cedere al Comune” e che secondo l’immobiliare doveva essere “inferiore”. Inammissibilità perché tale “contestazione” non “può avvenire mediante una semplice richiesta di rimborso presentata a notevole distanza di tempo“, cioè 5 anni dopo. Il “privato” avrebbe dovuto “tempestivamente impugnare” il titolo edilizio, cioè la Scia presentata dal suo stesso architetto-progettista e assentita dallo Sportello unico edilizia. Con la sentenza il Tar ha invece aperto la strada alla possibilità di rimborso oneri rispetto al bonus volumetrico per efficientamento energetico (5% delle superfici), che ora dovrà essere valutato del Comune. I giudici hanno riconosciuto che anche a quelle cubature, prima escluse, vanno concesse le riduzioni oneri del 50%-60% previste da Regione Lombardia in caso di demo-ricostruzione con effetti positivi sul consumo di suolo e la rigenerazione urbana. Anche in questo caso non viene stabilita una cifra. Secondo Bluestone si tratta di un rimborso da circa 66mila euro.Questo articolo Inchiesta Urbanistica Milano, per Bluestone la sentenza del Tar è inequivocabile: “Mai risparmiati oneri” proviene da LaPresse