Il mancato tesseramento di Giovanni Malagò non è “di per sé un requisito essenziale per la candidabilità” e “anche laddove si volesse attribuire al tesseramento tale rilievo, la sua mancanza non basterebbe a giustificare il commissariamento della Figc“. E’ quanto emerge dai cinque pareri pro veritate affidati a giuristi di riconosciuto prestigio – Sabino Cassese, Pietro Sirena, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo e Saverio Ruperto – e che la Figc ha acquisito in relazione sul caso del mancato tesseramento del presidente Malagò, che sarà discusso martedì 6 in Giunta Coni con ipotesi di commissariamento della Federazione. I pareri – apprende LaPresse – affrontano in particolare due quesiti distinti: se il tesseramento sia o meno requisito essenziale per la candidabilità alla presidenza federale; se l’eventuale mancanza del tesseramento possa integrare una “grave violazione dell’ordinamento sportivo” tale da giustificare il commissariamento della Figc ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Coni. I pareri saranno trasmessi a tutti i membri della Giunta e del Consiglio nazionale del Coni, chiamati martedì a esprimersi sulla vicenda. Nel primo gruppo di pareri, i professori Sabino Cassese e Pietro Sirena ritengono che il tesseramento non debba essere considerato un requisito essenziale ai fini della candidatura alla presidenza federale.L’interpretazione dello StatutoSecondo la loro impostazione, lo Statuto distingue tra il Presidente federale, per cui conta l’accredito della candidatura (art. 24.5), e le altre cariche, per le quali l’art. 29.1 fa riferimento a chi è “in regola con il tesseramento”, formula che non equivale a “tesserato”. “La collocazione delle due norme è rilevante – scrive Cassese -, in quanto la prima si riferisce al solo Presidente, mentre la seconda si riferisce a tutti i titolari di cariche. Quindi, nel caso specifico, è la prima che prevale e può spiegarsi che tra le due vi siano diversità”. Sempre secondo il professor Cassese, “essere in regola con il tesseramento” è un’espressione che vale solo per chi è già tesserato, per verificarne la posizione regolare, ma non introduce un requisito generale di tesseramento per tutti i candidati. Il vero requisito per la candidatura alla presidenza è invece l’accredito di almeno la metà più uno dei delegati di una Lega o componente tecnica: un atto individuale, libero e sufficiente ad ammettere il candidato, senza vincolo di mandato. Cassese osserva inoltre che il tesseramento riguarda soggetti inseriti nell’attività sportiva o nell’ordinamento federale come atleti, tecnici o dirigenti, non il Presidente della Figc. Perciò, conclude che il previo tesseramento non è un requisito di eleggibilità per la Presidenza federale: ciò che conta è l’accredito, non il tesseramento.Sul secondo quesito, i professori Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio Nuzzo e Saverio Ruperto sviluppano una linea argomentativa unitaria: anche qualora si ritenesse necessario il tesseramento, la sua mancanza in capo a Malagò non integrerebbe comunque la “grave violazione dell’ordinamento sportivo” richiesta dall’art. 6 dello Statuto Coni per arrivare al commissariamento della Figc.In sintesi – sempre secondo quanto si apprende – i tre giuristi osservano che: il commissariamento non può essere considerato un esito automatico o vincolato; la misura avrebbe invece natura eccezionale e richiederebbe presupposti stringenti; la vicenda in esame, per caratteristiche e contenuto, non raggiungerebbe la soglia della “grave violazione” necessaria per attivare tale rimedio. Principali argomenti richiamati. A sostegno di questa conclusione, i pareri evidenziano in particolare: il principio di proporzionalità, che impone di scegliere misure adeguate e non eccedenti rispetto all’eventuale irregolarità; il regime impugnatorio previsto dal regolamento elettorale del Coni, che offre strumenti specifici di tutela e controllo, senza che ciò comporti automaticamente il ricorso al commissariamento; il fatto che un eventuale intervento degli organi del Coni con finalità di commissariamento rischierebbe, secondo i giuristi, di tradursi esso stesso in una violazione dello Statuto Coni, ove privo di un adeguato fondamento. Nel complesso, i pareri convergono su un punto centrale: il caso non sembra presentare i presupposti per un intervento straordinario e automatico del Coni.Questo articolo Mancato tesseramento di Malagò, per alcuni giuristi non giustificherebbe il commissariamento della Figc proviene da LaPresse