Usa, pena di morte: l’ipocrisia della violenza legale

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Il caso di Christa Pike ha riaperto il dibattito sulle esecuzioni capitali. Pike è stata condannata a morte negli Stati Uniti per l’omicidio di Colleen Slemmer, commesso nel 1995, quando aveva appena diciotto anni. Un caso di cronaca nera tremendo, caratterizzato da una crudeltà inenarrabile. Condannata alla pena capitale, Pike ha trascorso trent’anni nel braccio della morte. Alla fine, è stata fissata la data dell’esecuzione: il 30 settembre 2026, mediante iniezione letale. Le sono state somministrate due dosi di pentobarbital, che però non sono bastate a provocarne la morte. È stata quindi trasferita in ospedale tra dolori strazianti. Le autorità sostengono di avere seguito il protocollo alla lettera. Intanto, in via precauzionale, il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni previste per il resto dell’anno e disposto una revisione delle procedure.Dire che si è trattato semplicemente di un’esecuzione «riuscita male» sarebbe riduttivo. Prima di tutto perché quanto avvenuto non rappresenterebbe un caso isolato. Da anni il Death Penalty Information Center documenta le difficoltà associate ai diversi metodi di esecuzione: l’iniezione può fallire quando non viene raggiunta correttamente una vena, mentre altri sistemi presentano rischi propri di dolore e sofferenza.Tra i metodi ancora autorizzati in diversi ordinamenti statali figurano la sedia elettrica, il gas letale e il plotone d’esecuzione. Quest’ultimo, in determinate condizioni, è previsto in Utah, Mississippi, Oklahoma e South Carolina. L’Idaho, dal primo luglio 2026, ha addirittura previsto il plotone d’esecuzione come metodo principale. In South Carolina, nel 2025, tre persone sarebbero state giustiziate con questo sistema. Nel caso di una di queste esecuzioni, secondo il Death Penalty Information Center, l’autopsia avrebbe rilevato che soltanto due dei tre proiettili avevano colpito il corpo e che nessuno aveva raggiunto il cuore.Il caso Pike rischia di sollevare dilemmi giuridici ed etici non secondari. Cosa accade quando la risposta dello Stato a un omicidio diventa un’altra uccisione, questa volta deliberatamente organizzata e prevista dalla legge?La domanda alla quale finora nessuno ha saputo fornire una risposta universalmente condivisa è: esiste una condanna a morte «giusta»? Il punto non è stabilire quale possa essere il metodo meno crudele. È rifiutare questa scelta a priori. Nel momento stesso in cui si accetta un metodo per uccidere, discutendo se sia preferibile farlo mediante iniezione, scarica elettrica, gas, impiccagione o plotone d’esecuzione, si finisce per ammettere qualcosa che dovrebbe essere negato: che lo Stato abbia il potere di uccidere. La privazione della vita di una persona viene trasformata in una procedura amministrativa, la morte in una sanzione prevista dalla legge e il boia in un funzionario. Il condannato diventa una pratica da evadere.Il ricorso alla pena di morte, peraltro, rimane ampiamente diffuso. Secondo i dati di Amnesty International, nel 2025 è stato registrato il livello più alto di esecuzioni capitali dal 1981, con 2.707 esecuzioni in 17 Paesi. Ma questo dato potrebbe essere sottostimato: non comprende le centinaia, forse migliaia, di esecuzioni avvenute in Cina, che secondo Amnesty International rimane il principale esecutore al mondo.Molte esecuzioni capitali sono avvenute in Paesi i cui leader vengono accolti con tutti gli onori da Stati che dichiarano di porre i diritti umani al centro della propria azione internazionale. Secondo Amnesty, soltanto nel 2025 sarebbero state almeno 356 le esecuzioni in Arabia Saudita. In Kuwait sono quasi triplicate, passando da 6 a 17; in Egitto sono aumentate da 13 a 23 e a Singapore da 9 a 17. Anche negli Stati Uniti sono cresciute considerevolmente, passando dalle 25 del 2024 alle 47 del 2025.I meri dati numerici, tuttavia, non risolvono la questione: uno Stato non dovrebbe dimostrare di essere capace di uccidere, ma di interrompere la spirale della violenza. Se non lo fa, entra in contraddizione con i principi che afferma di rispettare.Come può uno Stato che riconosce il diritto alla vita come principio fondamentale prevedere e consentire la soppressione volontaria e organizzata di una vita? Come possono gli Stati Uniti, parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici, continuare a ricorrere alla pena capitale? L’articolo 6 del Patto riconosce il diritto alla vita e stabilisce che nessuna delle sue disposizioni debba essere invocata per ritardare o impedire l’abolizione della pena di morte. L’articolo 7 vieta inoltre la tortura e i trattamenti o le pene crudeli, inumani o degradanti.Nel 2022 un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite sui temi della tortura e delle esecuzioni extragiudiziali ha ribadito che l’abolizione della pena capitale rappresenta la strada compatibile con l’impegno degli Stati al rispetto dei diritti umani, segnalando inoltre come alcuni metodi di esecuzione possano risultare incompatibili con il divieto di tortura e maltrattamenti a causa delle sofferenze provocate.Per decenni l’iniezione letale è stata presentata come il volto moderno e quasi clinico della pena capitale. Niente corda per impiccare il condannato, niente plotone d’esecuzione, niente sedia elettrica. Un’iniezione, qualche minuto e poi la morte. Una modalità di esecuzione presentata come «ordinata», quasi a non farla apparire per quello che è: l’uccisione deliberata di un essere umano.Il caso di Christa Pike ha riportato alla luce questa contraddizione. Ora si discute di dosaggi delle sostanze letali, protocolli, accesso alle vene, qualità dei farmaci utilizzati, responsabilità degli esecutori e procedure da modificare. Ma quanto deve essere perfezionata una macchina di morte perché la sua esistenza diventi moralmente accettabile?Per chi considera inviolabile il diritto alla vita, la risposta è una sola: non esiste un livello sufficiente di perfezionamento. La civiltà di una società non si misura sulla base delle tecniche utilizzate per violare diritti umani considerati naturali e universali, primo fra tutti quello alla vita, ma anche attraverso ciò che decide di non fare. La differenza tra una società fondata sulla violenza e una fondata sul diritto sta anche nella capacità di rinunciare a ciò che alcune leggi, vecchie e obsolete, consentono ancora di fare.La pena detentiva può togliere la libertà. Può proteggere la società. Può essere durissima. La pena di morte fa qualcosa di diverso: afferma che lo Stato può negare a una persona il diritto alla vita. Per chi si oppone alla pena capitale, essa non rappresenta una forma di giustizia, ma una violenza esercitata dallo Stato attraverso la legge. E nessun protocollo, nessuna flebo, nessun farmaco letale e nessun plotone d’esecuzione possono rendere accettabile tutto questo.