Retribuzioni trasparenti o solo traslucide? Cosa cambierà nel mondo del lavoro

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Immaginiamo una norma semplice, nata con le migliori intenzioni: meno tasse per le imprese più giovani, per premiare chi entra sul mercato. L’obiettivo è chiaro, la risposta del sistema molto meno. Una parte degli operatori, per alleggerire il carico fiscale, comincerà a costituire nuove società con il solo scopo di “apparire giovani”. Il tratto che la norma voleva premiare, l’età dell’impresa, smette di indicare ciò che dovrebbe e diventa un obiettivo da fabbricare. Non è una fantasia. In Francia molte regole del lavoro scattano a 50 dipendenti e i dati sull’intera popolazione delle imprese mostrano un fenomeno netto: un addensamento di aziende appena sotto la soglia e un vuoto appena sopra, perché alcune che sarebbero cresciute preferiscono restare piccole per non varcare il confine (Garicano, Lelarge & Van Reenen, 2016). È un costo che ricade, come tassa implicita, sul lavoro, pagato soprattutto dai lavoratori.La difficoltà di legiferare non sta nel decidere cosa si vuole, ma nel prevedere come un sistema di attori si riassesta quando cambiano le regole del gioco. È un problema antico. Merton lo chiamava il “problema delle conseguenze inattese dell’azione organizzata” e osservava che è proprio l’azione formalizzata, quella che enuncia scopi e procedure, a generarle con maggiore facilità (Merton, 1936). In economia, è la critica di Lucas: i parametri stimati sotto un certo regime non restano invariati quando il regime muta, perché chi vi opera cambia comportamento (Lucas, 1976). In una formula diventata proverbiale, quando una misura diventa un obiettivo cessa di essere una buona misura (Goodhart, 1975; Campbell, 1979; Strathern, 1997).Oggi entra in vigore in Italia il decreto che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza retributiva (D.Lgs. 96/2026; Direttiva UE 2023/970). Non interessa qui descriverne gli articoli, ma piuttosto che cosa fa sul piano del meccanismo: rende le decisioni sulle retribuzioni osservabili, contestabili e giustificabili. Vieta di chiedere ai candidati lo stipendio pregresso, impone una fascia retributiva negli annunci, riconosce al lavoratore il diritto di conoscere i criteri e i livelli medi, obbliga i datori di lavoro con oltre 100 dipendenti a misurare il divario di genere e prevede una valutazione congiunta quando il divario, non giustificato da criteri oggettivi, supera il 5% e non viene corretto. Una norma di questo tipo agisce soprattutto sull’informazione disponibile e sul costo di ogni scelta discrezionale e solo in parte, attraverso la correzione obbligatoria sopra il 5%, sugli esiti che dichiara di voler correggere. Per il resto, ciò che osserveremo non sarà l’obiettivo, bensì il nuovo equilibrio.Proviamo a ipotizzare il modello che emergerà, gli attori e le forze in campo.La norma muove 3 grandezze: l’osservabilità (cosa diventa visibile), la giustificabilità (quanto costa difendere una differenza) e la comparabilità (dove si traccia il confine tra le categorie messe a confronto). Su queste leve agiscono 3 attori. L’impresa minimizza una somma di voci: il monte salari, il rischio legale e reputazionale, il costo di dover motivare ogni decisione. Il lavoratore massimizza la retribuzione e il senso di equità, pur con informazioni parziali. Gli intermediari (consulenti del lavoro e società di consulenza e payroll) vendono conformità standardizzata. Pur volendo sperare in un sorprendente e straordinario miglioramento dell’intero sistema, il mio pessimismo e l’esperienza mi portano a pensare che la risposta che può derivare da queste condizioni sia di 2 tipi, da non confondere: un adattamento di equilibrio, in cui l’impresa ricalcola le proprie mosse senza violare nulla e, purtroppo, un aggiramento della metrica, in cui sposta valore sulle voci meno misurate.La derivazione più importante riguarda la compressione. Quando la retribuzione diventa visibile, un aumento concesso a una persona diventa un precedente che altri possono invocare. L’impresa, che prevede la reazione, si fa più dura nelle trattative individuali e concede meno. La ricerca sugli effetti di equilibrio stima che, in media, i salari scendano di circa il 2%, con un effetto che quasi sparisce in assenza di contrattazione individuale, come sotto contrattazione collettiva o con retribuzioni già fissate a monte (Cullen & Pakzad-Hurson, 2023). L’esperienza danese aggiunge un dettaglio scomodo: l’obbligo di pubblicare le statistiche di genere ha ridotto il divario di circa il 13%, ma soprattutto ha rallentato la crescita dei salari maschili, senza far crescere quelli delle donne (Bennedsen et al., 2022). Non sempre è così: in alcuni casi i salari delle donne sono davvero cresciuti, ma il pattern dominante è la chiusura del divario verso il basso.Il settore pubblico mostra la stessa dinamica. In California, dove gli stipendi municipali sono stati resi pubblici, le retribuzioni dei dirigenti più pagati sono scese di circa il 7% e le dimissioni sono aumentate del 75% (Mas, 2017), per l’avversione dell’opinione pubblica agli stipendi elevati più che per un effetto di maggiore responsabilità: un meccanismo che il settore pubblico italiano, esposto alla pressione mediatica, conosce bene. Un effetto distinto ma convergente tocca il merito: negli atenei statunitensi la trasparenza ha aumentato equità e uguaglianza e, al tempo stesso, ha indebolito il legame tra retribuzione e prestazione individuale (Obloj & Zenger, 2022). L’uguaglianza, quando arriva, può portare con sé meno premi per le differenze di prestazione.Il contesto italiano qui non è solo un fattore attenuante, è una variabile a doppio taglio. L’evidenza tedesca mostra che la legge sulla trasparenza del 2017 ha ridotto il divario soltanto nelle imprese dotate di consiglio aziendale (Betriebsrat) e contrattazione collettiva, mentre, laddove quelle istituzioni mancavano, il divario inspiegato è cresciuto (Vaccaro et al., 2024). In Austria un obbligo di soli rapporti interni, privo di pubblicità e di una rappresentanza che li attivasse, non ha prodotto effetti, con stime che escludono una riduzione oltre 0,4 punti (Gulyas, Seitz & Sinha, 2023). La trasparenza non corregge da sola: serve un attore che traduca l’informazione in pressione negoziale.L’Italia, con una copertura contrattuale tra le più estese d’Europa (Ocse-Aias; Istat) e un sistema diffuso di Rsu, possiede un canale analogo, sebbene con poteri di codeterminazione più limitati rispetto a quelli tedeschi; questo è il lato favorevole. Il lato avverso è che il decreto concede una presunzione di conformità a chi applica i Ccnl rappresentativi e fa dipendere la valutazione di pari valore dalla classificazione collettiva. La stessa istituzione che potrebbe trasformare i dati in contrattazione può così diventare un timbro che certifica l’esistente, specie laddove la classificazione storica sottovaluta i lavori a maggiore presenza femminile. Il minimo tabellare resta poco aggredibile dalla compressione e la differenziazione si concentra nello strato individuale, nei superminimi e nei premi ad personam, che la comparazione di pari valore coglie meno, anche se la rendicontazione aggregata ne registra una parte. L’esito dipende da una sola domanda: se la rappresentanza interrogherà i numeri o si limiterà a ratificarli.Altri effetti inattesi meritano maggiore attenzione rispetto ai costi di adempimento, che sono evidenti. Il primo è il contenzioso esplorativo: per provare una discriminazione serve il dato individuale del collega comparabile, ma quel dato è protetto dalla privacy, una tensione segnalata anche dal Garante in sede di parere. Il lavoratore può allora agire non tanto per vincere, quanto per ottenere in giudizio ciò che la norma gli consegna solo in forma aggregata. Il secondo è l’omologazione: gli intermediari diffondono procedure identiche e migliaia di imprese diverse adottano lo stesso modello di copia-incolla, riducendo la varietà organizzativa senza migliorare l’equità. Il terzo riguarda le soglie. Gli obblighi pieni scattano a 100, 150 e 250 dipendenti, ed è lo stesso riflesso dell’esempio iniziale, rovesciato: lì si fabbricava un requisito, qui se ne evita uno, restando sotto soglia, frammentando società, esternalizzando le funzioni più femminilizzate.Sarebbe ingiusto considerare solo i rischi. Il pezzo potenzialmente più utile della norma è quello di cui si parla meno: la fascia retributiva obbligatoria negli annunci. È una forma di trasparenza fra datori diversi, non fra colleghi, e questo tipo di trasparenza tende a intensificare la concorrenza salariale e ad aumentare i salari di chi cambia lavoro (Cullen, 2024). Conviene però non sopravvalutarla: la sola informazione salariale negli annunci agisce sul livello delle retribuzioni, non sulle scelte occupazionali e, da sola, non scardina la segregazione che incanala uomini e donne verso settori e mansioni diversi. La stessa norma contiene così una leva che comprime verso il basso e un’altra che spinge verso l’alto, perché riunisce dispositivi diversi sotto un’unica parola. Sarà interessante vedere come si comporteranno i lavoratori di un’azienda quando sapranno a “quanto” l’azienda è disponibile ad assumere un nuovo collega o una nuova collega.Resta il rischio più sistemico: colpire il bersaglio sbagliato. Il divario retributivo orario in Italia è tra i più bassi d’Europa, intorno al 5% contro una media dell’Unione dell’11% (Eurostat; Istat). Ma un divario basso non significa un mercato del lavoro più paritario: riflette anche una delle occupazioni femminili più basse del continente, intorno al 53% nella fascia d’età 15-64 anni (Inapp), con una selezione delle donne occupate verso profili a più alto potenziale, come ricorda la stessa Commissione europea. L’indicatore che tiene insieme la paga oraria, le ore lavorate e il tasso di occupazione, il divario complessivo di reddito, supera invece il 40% (Eurostat). Lo stesso scarto si vede ai vertici: le quote di legge hanno portato le donne oltre il 40% nei consigli di amministrazione delle società quotate, ma solo al 4% tra gli amministratori delegati. La regola ha colpito l’indicatore visibile senza spostare il potere reale. Una metrica costruita sul salario orario, all’interno di categorie comparabili, misura bene proprio la grandezza che da noi è quasi piatta e lascia in ombra ciò che pesa sul reddito di una vita: la partecipazione, il part-time involontario, le interruzioni di carriera e l’accesso ai ruoli apicali.Una cautela è doverosa. Nessuno studio ha ancora misurato la trasparenza in un’economia a copertura contrattuale quasi universale come quella italiana e la stessa evidenza tedesca, la più vicina, riguarda un Paese con una copertura assai più bassa. Nel nostro caso stiamo in parte ragionando per estrapolazione e questo non indebolisce l’analisi, ma ne mostra la necessità: anticipare la risposta del sistema è ciò che la prudenza impone prima dei dati. Esiste però un esito che smentirebbe questa lettura: se il canale della rappresentanza si attiverà davvero, a restringersi sarà il divario complessivo di reddito, non quello orario già piatto. È il dato da guardare tra qualche anno. Il pericolo, altrimenti, non è la trasparenza, ma una trasparenza povera, formalizzata e isolata, che insegna alle organizzazioni a governare l’indicatore anziché le sue cause; in altre parole: ci aspettavamo trasparenza e avremo, invece, la retribuzione traslucida. Passerà la luce dell’intenzione e della volontà, ma l’immagine della realtà resterà confusa.Una norma vive nel comportamento che induce, non nell’intenzione che la ispira. Scrivere una buona regola in un sistema complesso significa immaginare in anticipo come reagiranno gli attori e progettare di conseguenza. Misurare non è correggere. Rendere visibile una differenza non equivale ad averla compresa. La parte difficile comincia il giorno dopo l’entrata in vigore.