Con la circolare INPS 16 luglio 2025, n. 112, l’INPS illustra le principali novità relative al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.In particolare, fornisce indicazioni su:l’ampliamento della platea dei soggetti che rientrano nella disciplina del Fondo;la durata e la misura dell’Assegno di integrazione salariale;l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie;l’aliquota ordinaria di contribuzione.Possono aderire al Fondo i datori di lavoro già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo, i datori privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori per i quali non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità ubicate nella Provincia di Trento.Il Fondo garantisce le seguenti prestazioni ordinarie e integrative:Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.Il Fondo può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nell’ambito del quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;versamento mensile di contributi previdenziali, nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso, con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea.Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, e i lavoratori a domicilio che, alla data della domanda di concessione del trattamento, hanno un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.Per ulteriori dettagli consultare la circolare.