Libertà di stampa, una sentenza difende il giornalismo libero

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C’è una linea sottile tra tutela della reputazione e tentativo di imbavagliare l’informazione. Una linea che troppo spesso, negli ultimi anni, è stata piegata a favore di chi ha più potere, più risorse e più interesse a non essere raccontato.Ma una recente decisione del Tribunale di Roma rimette le cose al loro posto, con un messaggio netto: la querela o l’alternativa richiesta di risarcimento danni non possono diventare armi di pressione contro il giornalismo.Perché appare ormai evidente a tutti che non tutte le cause per diffamazione nascono per difendere un diritto. Quasi tutte nascono dal desiderio di spingere giornalisti, direttori ed editori a evitare di rivelare notizie sgradite, rischiando di doversi  difendersi per anni, tra spese legali e danno economico, anche quando hanno fatto semplicemente il loro lavoro.E qui interviene il giudice del Tribunale di Roma con la sua recentissima decisione del gennaio scorso, riportando il diritto alla sua funzione originaria: proteggere, non bloccare la libertà di stampa.La sentenza chiarisce un punto fondamentale che dovrebbe scoraggiare chi pensa di usare la querela come clava: nel giornalismo, soprattutto quando si parla di politica e interesse pubblico, la libertà di critica è ampia, concreta e difficilmente comprimibile.Non basta sentirsi offesi per ottenere una condanna. Non basta dire “mi hanno danneggiato”. Serve dimostrare che il giornalista ha superato limiti ben precisi. E quei limiti non sono l’assenza di fastidio o di durezza. Sono altri, molto più sostanziali che rappresentano dei veri e propri pilastri in tema di diffamazione a mezzo stampa.Il primo è la verità, ma attenzione: non una verità assoluta e perfetta. Basta che ci sia un nucleo centrale reale, una base fattuale solida. Il giornalista non è un giudice, non emette sentenze. Ma non può inventare. Deve lavorare, cercare, verificare.Il secondo limite indicato espressamente dal magistrato è la continenza. Tradotto: il modo in cui si scrive conta. Ma non nel senso moralistico del termine. E qui si cade in uno dei luoghi comuni più diffusi: il giornalista non deve essere “gentile”. Il linguaggio infatti può essere duro, usare metafore, ironia, sarcasmo, persino essere tagliente. Può colpire. Può far male. Ciò che non è ammesso è l’insulto gratuito, lo sfogo personale travestito da informazione, l’aggressione fine a sé stessa, la demolizione senza contenuto informativo.Il terzo è l’interesse pubblico. Se si parla di politica, di gestione del potere, di soldi pubblici, di comportamenti di chi ricopre ruoli istituzionali, allora il diritto di informare e criticare si espande. E può prevalere sulla sensibilità individuale di chi viene chiamato in causa.Ma c’è un passaggio della sentenza che dovrebbe far riflettere, e molto, a chi pensa di usare le aule di tribunale per zittire la stampa: non è il giornalista a dover dimostrare tutto, sempre e comunque. È chi si dichiara diffamato che deve indicare con precisione cosa è falso. Non in modo generico, non per impressioni, ma puntualmente. Senza questa indicazione, la querela perde forza. Diventa un atto vuoto. E questo cambia completamente le regole del gioco.Significa che non basta dire “mi hanno attaccato”. Bisogna dimostrare che quell’attacco si fonda su fatti inventati o su un linguaggio che travalica ogni limite. In mancanza di ciò, la critica, anche aspra, anche scomoda, resta pienamente legittima.Ancora più significativa è la tutela riconosciuta al giornalismo d’inchiesta. Qui il giudice riconosce qualcosa che spesso si dimentica: chi indaga non ha sempre certezze, ma lavora per costruirle. Può sollevare dubbi, avanzare sospetti, proporre collegamenti. A condizione che non siano fantasie, ma frutto di un lavoro serio e documentato.E poi c’è la critica politica, il terreno più delicato e più esposto. Qui il principio è chiarissimo: un’opinione non si processa. Non è “vera” o “falsa”. È una valutazione. E in una democrazia, le valutazioni devono poter circolare, anche quando sono dure, ingenerose, scomode.Chi sceglie la vita pubblica deve accettare anche questo. Accettare di essere giudicato, criticato, messo in discussione. Accettare che il consenso non sia garantito e che il racconto della propria attività possa non essere benevolo.E allora, a chi usa la querela come strumento di pressione, questa sentenza manda un segnale preciso: il diritto non è al vostro servizio per mettere a tacere il dissenso.Non si può trasformare il reato di diffamazione in uno scudo per evitare il confronto pubblico. Non si può usare la richiesta di risarcimenti milionari come leva per intimidire chi fa informazione. Perché ogni querela infondata non è solo un problema per chi la subisce. È un costo per il sistema. È un ostacolo alla circolazione delle idee. È un tentativo di restringere lo spazio democratico.Ai giornalisti, invece, questa sentenza affida una responsabilità chiara: quella di non aver paura, ma di dover essere rigorosi in quanto affermano. Occorre lavorare sui fatti. Verificare con oculatezza. Distinguere tra notizia e opinione. Usare anche toni forti, se servono, ma sempre con una base reale e con una finalità informativa.Chi segue queste regole non è un bersaglio facile. È un professionista tutelato. E questo è il punto: la libertà di stampa non si difende abbassando la voce, ma alzando la qualità. Perché una stampa forte, consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, non si lascia intimidire. E una democrazia realmente sana non teme le parole. Teme il silenzio. (Pier Francesco Corso)