Nella storia di Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia (che poi è diventata la storia della moglie dell’ex ministro Federica Corsini contro la RAI e Report) secondo i pm e il Garante della riservatezza l’ex ministro sarebbe una vittima. Questa qualifica ci sembra troppo generosa, almeno dal punto di vista sociale e morale. Per spiegare perché la pensiamo così siamo costretti a entrare nel merito di una storia che non ci ha mai appassionato. Finché Sangiuliano – dopo le sue sacrosante dimissioni – si consolava con le corrispondenze RAI da Parigi e con gli editoriali anti-Macron su Il giornale del compagno di schieramento Angelucci, si poteva sorvolare. Il 23 e 24 novembre ci saranno le Elezioni Regionali in Campania. Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano si sono candidati entrambi. La prima con ‘Dimensione Bandecchi’, il secondo addirittura capolista di FdI.Intanto, a seguito di due esposti di Sangiuliano e di sua moglie Federica Corsini, giornalista RAI, il Garante multa per 150mila euro l’azienda di entrambi per una telefonata fatta da Sangiuliano a Boccia, registrata da quest’ultima, poi trasmessa da Report. Bisogna rimettere mano a questa zuppa mista di questioni pubbliche e private, relazioni amorose ammesse da Sangiuliano e negate da Boccia, incarichi negati da Sangiuliano e pretesi da Boccia.Il problema di interesse pubblico: le presunte interferenze illecite di Boccia e la trasmissione di Report – La Procura di Roma ha tirato fuori dal pentolone una serie di reati. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e le sostitute Lucia Guccione e Barbara Trotta in questa pochade all’inizio avevano intravisto niente meno che il reato di violenza o minacce a corpo politico: roba seria tipo quella ipotizzata contro i mafiosi nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia. Per fortuna poi i pm sono scesi a più miti consigli contestando all’imprenditrice campana ‘solo’ lo stalking, oltre alle lesioni alla diffamazione e alle interferenze illecite nella vita privata. L’ultimo capo di imputazione (ora all’esame del G.U.P.) ci pare interessante perché è connesso alle contestazioni contro i giornalisti di Report.Diciamo subito che solo i giudici possono stabilire se – dal punto di vista giuridico – Sangiuliano sia la vittima delle interferenze illecite in violazione della sua privacy partite con una sua telefonata. A noi sembra però già chiara una cosa. Il giudizio morale e sociale del comportamento di Sangiuliano non può che essere negativo e – a nostro parere – sotto questo profilo la vittima è solo la moglie Federica. Ricostruiamo il fatto e il diritto. Poi ciascuno si farà una sua idea.Il fatto e il luogo di privata dimora – Gennaro Sangiuliano il 9 agosto 2024 si trova con Federica Corsini nella seconda casa in provincia di Rieti intestata al 50% ai due coniugi. Mentre si trova in questo luogo definibile indubbiamente ‘privata dimora’ per entrambi, egli usa il suo telefono all’insaputa della moglie per fare ascoltare all’amante quel che i due si dicono. La conversazione è privatissima. Sangiuliano svela alla moglie di averla tradita con Boccia. Secondo la sintesi fatta dalla Rai nella sua difesa davanti al Garante della Privacy, Federica Corsini in quella conversazione (trasmessa in parte e ora sparita dal sito RAI) “aveva perentoriamente chiesto al marito di revocare ogni incarico ministeriale alla dott.ssa Boccia, minacciando di intervenire in tal senso direttamente con il capo di Gabinetto di Sangiuliano qualora non si fosse immediatamente attivato quest’ultimo”. Abbiamo insistito sul luogo nel quale il fatto si svolge perché solo lì scatta la tutela penale speciale approntata dall’articolo 615 bis: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata nei luoghi indicati nell’articolo 614 (cioè nella privata dimora, ndr) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”. Il primo comma punisce chi si procura la notizia, il secondo la sua rivelazione e diffusione. Boccia è accusata di entrambe le condotte descritte nei due commi. Il luogo fa il reato. Se la conversazione tra Sangiuliano e Corsini, trasmessa in diretta a Boccia, fosse intervenuta al bar, Boccia sarebbe salva, per questo reato. Non saremmo qui a discutere di articolo 615 bis c.p.. Almeno per questo fatto, sarebbe tutto lecito.Le questioni di diritto.1.Il telefonino è mezzo di ripresa?La prima questione da risolvere è: il telefonino del ministro Sangiuliano che ha trasmesso la conversazione fuori dal domicilio privato è uno strumento di ripresa sonora ai sensi del 615 bis? A noi pare che il telefonino in sé sia considerabile uno strumento di ripresa sonora di notizie riservate anche quando non lo si usa con la funzione di registratore ma solo come telefono acceso per permettere ai terzi non presenti di ascoltare quel che succede in un ambiente domestico. Non abbiamo trovato sentenze di Cassazione sul tema ma non ci sembra sensato restringere la tutela della riservatezza del domicilio al solo caso di registrazione di una conversazione e non anche alla trasmissione della conversazione mediante un telefonino acceso con la funzione di chiamata.2. Il soggetto che riprende la conversazione privata è Sangiuliano o Boccia?La seconda domanda è: chi si è procurato mediante il telefono la notizia privata e cioè la conversazione tra Sangiuliano e la sua signora? Maria Rosaria Boccia quando registra o Sangiuliano quando chiama Boccia con il telefono? O entrambi? La risposta a noi pare debba essere che in prima battuta l’autore della ripresa sia Gennaro Sangiuliano. L’ascolto e la registrazione sono opera di Boccia. Però queste sono fasi diverse che non vanno confuse con la prima. L’articolo 615 bis tutela le conversazioni private nel domicilio anche dalla mera ripresa e trasmissione, a prescindere dalla registrazione? Probabilmente, in assenza di sentenze sul punto, si può pensare che anche chi usa il telefono come una trasmittente per far ascoltare a terzi estranei un episodio di vita domestica astrattamente potrebbe commettere un reato. Non abbiamo trovato sentenze sul tema ma questa ci sembra l’interpretazione più sensata. A ragionare diversamente si potrebbe considerare lecita la condotta di chi entra nel domicilio altrui con il telefonino acceso e, all’insaputa del soggetto ripreso, trasmette in diretta la conversazione a un terzo che si trova altrove. Mentre commetterebbe reato ex 615 bis solo chi entra nella casa altrui e invece di ‘trasmettere’ registra mediante lo stesso telefono una scena di vita domestica. Altro tema ovviamente poi è il differente trattamento penale del terzo che spia nel domicilio altrui e del padrone di casa che spia un familiare nel domicilio comune essendo presente insieme al soggetto spiato.Cosa vuol dire ‘indebitamente’?L’articolo 615 bis limita la condotta punibile alle sole conversazioni acquisite ‘indebitamente’. La terza domanda quindi è: Maria Rosaria Boccia ha acquisito ‘indebitamente’ le notizie sulla conversazione privata tra moglie e marito? Oppure l’ha acquisita lecitamente perché è stato il marito, partecipante alla conversazione, pur senza dirlo alla moglie, a condividere con lei l’ascolto della conversazione privata e domestica?Al limite, ci sarebbe un’ipotesi mediana: all’asimmetria della consapevolezza interna alla coppia corrisponderebbe un’asimmetria anche nell’individuazione della persona offesa del reato. Poiché la conversazione è stata acquisita da Boccia ‘a sua insaputa’ solo nei confronti di Federica Corsini solo lei potrebbe fregiarsi del titolo di vittima delle interferenze illecite nella sua vita privata. Non così Sangiuliano che è pienamente consapevole di far ascoltare i suoi segreti e quelli della moglie alla terza (per la moglie ma non per lui) in ascolto. Nei suoi confronti dunque la conversazione privata è stata legalmente acquisita perché oltre a essere parte della conversazione a tre era agente della sua trasmissione all’esterno del domicilio ed era quanto meno consapevole dell’ascolto di Boccia se non della registrazione, come dice la Boccia smentita da lui.La Cassazione e le captazioni della vita privata da parte di un coniuge ai danni dell’altro dentro il domicilio di entrambi – Sull’articolo 615 bis, in particolare su chi registra o videoregistra il coniuge, a casa di entrambi e a sua insaputa, ci sono varie sentenze di Cassazione, talvolta con orientamenti divergenti. Non abbiamo trovato invece sentenze su un caso atipico come questo dove il marito non registra ma usa il telefonino come una microspia trasmittente la conversazione privata fuori dal domicilio della coppia.Sulla registrazione del marito all’insaputa della moglie, la Cassazione n. 39550 del 2024 per esempio interviene così: “richiedendosi, ai fini della configurabilità del reato, che il reo non partecipi a quella porzione di “vita privata” (registrata o ripresa) che si esplica all’interno del domicilio, quale esso sia: come indiscutibilmente accade ove difetti il consenso, espresso o implicito, della persona le cui conversazioni o immagini vengano (perciò: indebitamente) captate. Sicché, in conclusione, il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) deve ritenersi configurabile anche quando l’agente sia titolare o con-titolare del domicilio, da dove carpisca immagini o registri conversazioni della vita privata di chi nel domicilio si trovi, senza il consenso di tale persona”.Questa pronuncia però riguarda la registrazione a casa propria del proprio coniuge senza il suo consenso ma in assenza dell’imputato che ha fatto la registrazione. Cosa succede quando c’è invece la compresenza di chi registra? Per la Cassazione 1766 del 2007, citata nella 24848 dell’anno 2023 “la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione (Sez. 5, n. 36109 del 14/05/2018, Rv. 273598). Dunque, l’interferenza illecita prevista e sanzionata dall’art. 615-bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato”.Questa sentenza di Cassazione esclude dalla tutela dell’articolo 615 bis la registrazione della conversazione alla quale chi sta registrando partecipa insieme al coniuge. In questo caso però Sangiuliano non registra ma trasmette a Boccia che, secondo i pm, registra. Se però applichiamo alla prima azione di Sangiuliano il principio della Cassazione secondo il quale solo l’estraneo alla conversazione fa interferenza illecita, si potrebbe dire che quando apre la chiamata e permette la trasmissione della conversazione con la moglie a Maria Rosaria Boccia, Sangiuliano non sta facendo nulla di illecito. A quel punto però sarebbe difficile considerare illecita la registrazione da parte di Boccia di una conversazione telefonica ricevuta sul suo cellulare. In fondo se si considera la sola azione di Boccia, lei sta registrando una conversazione alla quale è stata ammessa dal suo interlocutore telefonico Sangiuliano.La contestazione dei pm: tre condotte per un solo reato – I pm comunque non entrano nella questione giuridica sopra descritta, nel caso Boccia. Non si curano molto di Sangiuliano e del suo ruolo attivo ma vedono solo il nesso tra le tre fasi della condotta della Boccia. I pm uniscono in un fascio unico tre azioni distinte per tempo e luogo oltre che per autore. Boccia prima ‘impone’ a Sangiuliano (come fosse una sorta di servo per i pm) la telefonata all’insaputa della moglie per farle ascoltare quel che i coniugi si dicono (a casa loro nel reatino); poi registra (non si sa dove); infine rivela ai giornalisti. La contestazione non scinde il comportamento sanzionato nel primo comma (la ripresa indebita della notizia domestica) da quello del secondo comma (la rivelazione a Luca Telese e poi a Report che in ipotesi fa poi la diffusione). Per i pm, Boccia è colpevole per tutto l’insieme delle tre condotte e Sangiuliano è vittima per tutto l’insieme: “perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nel contesto descritto di cui al capo 1 (art. 612 bis, cioè stalking, Ndr) imponeva al Sangiuliano di tenere aperta la conversazione con lei (Boccia) mentre lui, che si trovava presso l’abitazione privata di San Martino, confessava alla moglie Federica Corsini la relazione extraconiugale e contestualmente registrava il litigio che ne scaturiva, così procurandosi indebitamente notizie attinenti la loro vita privata successivamente diffondeva alcuni stralci al giornalista Luca Telese il quale ne rifiutava la pubblicazione e alla trasmissione Report che invece li mandava in onda nel corso della trasmissione del 8 dicembre 2024 fatti commessi in luogo sconosciuto in data 9 agosto 2024 e 8 dicembre 2024”.L’auto-interferenza illecita nella propria vita privata – La domanda elusa dai pm e che invece ci dobbiamo porre è questa: Boccia avrebbe potuto ascoltare (e poi registrare e poi ancora rivelare) la conversazione privatissima di Federica Corsini che litigava con il marito se Sangiuliano non le avesse telefonato apposta per farle ascoltare la scenata? La risposta è no. I pm danno questa ricostruzione nella contestazione di stalking: “(Boccia) in data 8 agosto faceva credere a Sangiuliano di aver avuto un malessere legato alla gravidanza e di essere andata per una visita al Policlinico Gemelli ove tuttavia non si è mai recata; il 9 agosto mentre Sangiuliano si trovava presso l’abitazione di famiglia (…) gli faceva credere che lo stava per raggiungere (circostanza appurata essere falsa) e gli intimava – pena una scenata pubblica – di rivelare la loro relazione alla moglie e successivamente gli imponeva di tenere aperta telefonicamente la conversazione con lei mentre lui confessava alla moglie il tradimento”.Così i pm, facendo leva sul comportamento pressante di Boccia, arrivano a considerare Sangiuliano vittima del reato di interferenze illecite nella propria vita privata anche se è Sangiuliano con la sua telefonata a svelare la sua vita privata a Boccia. La scelta della Procura non era scontata e a ben vedere rischia di coniare una nuova figura di interferenze illecite che potremmo definire l’auto-interferenza illecita nella propria vita privata. Se l’allora ministro non avesse telefonato a Boccia tradendo la fiducia di sua moglie mentre le confessava che la medesima Boccia (in ascolto all’insaputa di Corsini) era la sua amante, non ci sarebbe stata nessuna interferenza illecita.Valutazione morale e giuridica – Da un punto di vista morale almeno, la moglie – ignara di essere ascoltata dall’amante del marito nella sua dimora privata – è certamente vittima. Ma non può essere considerata vittima quel marito che trasferisce mediante il suo telefonino notizie private sulla reazione a caldo della moglie alla notizia del tradimento fuori dal domicilio stesso, rendendone partecipe proprio l’amante, a insaputa della moglie. A meno di non considerarlo incapace di volontà propria. Dal punto di vista giuridico, se si applicasse il principio della Cassazione (formulato per la registrazione delle conversazioni alle quali era presente chi le registra) anche alla trasmissione delle conversazioni mediante una telefonata, si potrebbe escludere l’interferenza illecita per entrambi, sia per Sangiuliano sia per la moglie.Anche il giudizio morale su Boccia muta a seconda della sua presunta vittima. La donna ha ascoltato la conversazione di Sangiuliano d’accordo con Sangiuliano. Ben diversa è la situazione di Boccia rispetto a Federica Corsini. Boccia la ascolta a sua insaputa, entrando nella sua vita privata senza nessun rispetto. Sul piano giuridico però bisogna capire se l’articolo 615 bis punisca chi riceve una telefonata nella quale si sente una conversazione privata in un domicilio tra due coniugi, se a fare la chiamata è uno dei coniugi.L’illecita interferenza della rivelazione dipende dalla modalità di acquisizione? Si potrebbe sostenere che – anche ove non ci fosse stata l’indebita acquisizione prevista dal primo comma ai danni di Sangiuliano – rimarrebbe comunque l’indebita rivelazione del secondo comma in suo danno da parte di Boccia. Secondo i pm è lei che, senza consenso di Sangiuliano, avrebbe dato la registrazione della conversazione prima a Luca Telese (che non l’ha trasmessa) e poi a Report che invece ha diffuso in tv l’audio di parte della telefonata.Si potrebbe dire inoltre che delle tre fasi dell’azione contestata alla Boccia (captazione, registrazione, diffusione) Sangiuliano volesse permettere solo la prima. Non la terza ma nemmeno la seconda, cioè la registrazione. Resterebbe un problema da risolvere per i pm al fine della contestazione penale: la rivelazione non è illecita ex comma 2 del 615 bis se la notizia diffusa non è stata prima indebitamente carpita, con le modalità di cui al comma 1. Allora si torna al punto di partenza. Se non fosse stata indebitamente carpita da Boccia, la notizia della conversazione domestica giratale da Sangiuliano potrebbe essere rivelata lecitamente a terzi. Fermo restando che sarebbe moralmente riprovevole il comportamento di Boccia (che si fa trasmettere, registra e diffonde la conversazione di una moglie informata del tradimento dal marito) non sarebbe illecito penale.I pm sono ben consapevoli del problema e lo risolvono unendo i due momenti cioè l’ascolto con registrazione del 9 agosto 2024 e la rivelazione e diffusione a Report del dicembre 2024. Così facendo però si perde di vista l’inizio di tutto: chi porta fuori dalla privata dimora di Federica Corsini la notizia ‘indebitamente’ carpita con un mezzo di ripresa (il telefonino di Sangiuliano) è proprio Sangiuliano. Per risolvere il busillis i pm trasformano Sangiuliano in una sorta di mero esecutore di ordini della Boccia, teleguidato da remoto. Per i pm non è Sangiuliano che trasmette via telefono scientemente la conversazione privata con la moglie fuori dalla casa privata di lei, oltre che di lui. Per i pm, “Boccia imponeva al Sangiuliano di tenere aperta la conversazione con lei mentre lui, che si trovava nell’abitazione privata di San Martino, confessava alla moglie Federica Corsini … ”. Imponeva. La questione del ruolo passivo di Sangiuliano nell’estrazione della notizia dal suo domicilio, in danno della moglie e a beneficio di Boccia, è fondamentale anche per la decisione del Garante contro Report.La motivazione della condanna del Garante contro Report – La condanna alla multa da 150mila euro contro la RAI per Report si basa sostanzialmente su due motivazioni. La prima è che la notizia dell’audio non era ‘indispensabile’ ma solo ‘funzionale’ per dimostrare una tesi. Report, secondo il Garante, poteva dare la notizia del ruolo della moglie nelle decisioni del marito anche senza trasmettere la telefonata Boccia-Sangiuliano che svelava la conversazione Corsini-Sangiuliano.Il Garante scrive sul punto“nella memoria del 13 maggio 2025 la RAI ha – si direbbe confessoriamente – esplicitato le ragioni della diffusione, da parte della testata Report, dell’audio nella trasmissione televisiva dell’8 dicembre 2024: “lo stralcio della conversazione diffusa costituisce, difatti, il pilastro dell’inchiesta di Report, nella misura in cui essa è funzionale a mostrare alla collettività che le personali richieste della moglie dell’ex Ministro hanno poi verosimilmente indirizzato l’agire di quest’ultimo nell’esercizio delle proprie funzioni, al punto da indurlo a comunicare al proprio Capo di gabinetto la sospensione della nomina della dott.ssa Boccia”;– dunque, è stato ammesso da parte della RAI il carattere “funzionale” dell’informazione, affatto contemplato dal sopra citato art. 6: un carattere ben lontano da poter integrare il carattere “indispensabile” della divulgazione, questo, invece, espressamente declinato dall’art. 6 delle predette “Regole”, approvate dal Garante; né, tantomeno, si può fondatamente sostenere che il carattere “funzionale” di un’informazione possa essere assimilato al carattere “indispensabile” della divulgazione, postulato della “essenzialità”;Questo argomento è altamente opinabile. Chi può stabilire cosa è essenziale? Ascoltare la viva voce della moglie di un ministro che, per ragioni private, ordina quel che il ministro deve o non deve fare su una nomina ministeriale è ben diverso dall’ascoltare un giornalista che lo dice in tv. Non serve un giurista per capire la differenza tra una prova diretta o ‘de relato’ di un fatto. Lo capisce anche un bambino. E dobbiamo sperare lo capisca chi dovrà decidere se annullare o meno la multa contro Report. Più difficile è smontare il secondo pilastro della decisione del Garante cioè ‘la coartata captazione’ proprio perché è puntellato dai pm di Roma con le loro scelte.L'articolo Ma davvero Gennaro Sangiuliano è vittima di interferenze illecite nella sua vita privata? proviene da Il Fatto Quotidiano.